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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:T:2010:423
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 5 ottobre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑69/09) «Ricorso di annullamento – FESR – Decisione relativa alla riduzione del contributo finanziario e che ordina il rimborso parziale delle somme versate – Ente regionale – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione, indirizzata a uno Stato membro, recante riduzione di un contributo finanziario del Fondo europeo per lo sviluppo regionale e che dispone il rimborso parziale dei fondi versati – Ricorso proposto da enti regionali designati come destinatari del contributo – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 30-34, 37-39, 41-42, 45, 53-54) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2008, C (2008) 8355, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) accordato in base al documento unico di programmazione n. 97.07.13.003, rientrante nell’obiettivo 2, riguardante le province di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), conformemente alla decisione della Commissione 26 maggio 1997, C (1997) 1362.

Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 5 ottobre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑69/09) «Ricorso di annullamento – FESR – Decisione relativa alla riduzione del contributo finanziario e che ordina il rimborso parziale delle somme versate – Ente regionale – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione, indirizzata a uno Stato membro, recante riduzione di un contributo finanziario del Fondo europeo per lo sviluppo regionale e che dispone il rimborso parziale dei fondi versati – Ricorso proposto da enti regionali designati come destinatari del contributo – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 30-34, 37-39, 41-42, 45, 53-54) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2008, C (2008) 8355, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) accordato in base al documento unico di programmazione n. 97.07.13.003, rientrante nell’obiettivo 2, riguardante le province di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), conformemente alla decisione della Commissione 26 maggio 1997, C (1997) 1362. Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese.