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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 febbraio 2018

Cassazione n. 12626/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23993/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 259, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentatae difesa -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 43/2018 pubblicata il13/02/2018 RGN . 392/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere DOTT. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.La Corte d’Appello di Genova confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accertando l'intervenuta sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo 29 aprile 2009 - 30 giugno 2010, con mansioni di marinaio sull’imbarcazione di proprietà ed armata dai convenuti, e dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente il 30 giugno 2010, con condanna dei convenuti alla riassunzione della lavoratrice o a corrisponderle un'indennità risarcitoria, oltre al pagamento di differenze retributive, TFR e indennità sostitutiva del preavviso; 2.avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione Zanobini e Lamacchia con unico articolato motivo di ricorso; controparte resiste con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, osservando che dal tenore della sentenza impugnata (nella quale si legge che «è stata prodotta copia della missiva datata 22 settembre 2010 con cui l'appellato ha proposto l'impugnativa stragiudiziale avverso il recesso datoriale intimatogli in data 30 giugno 2010; tale missiva è stata ricevuta dagli odierni appellanti il 29 settembre 2010; risulta dunque rispettato il termine di giorni 60 posto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604/1966») si evince che la Corte ha errato nel computare i 60 giorni utili per l'impugnativa, così violando i termini perentori stabiliti dalla richiamata norma; i ricorrenti rilevano, inoltre, l'erroneità del computo del risarcimento dei danni, avendolo la Corte territoriale determinato nella misura di quattro mensilità, eccessiva tenuto conto del periodo lavorativo di poco più di un anno, delle ridotte dimensioni aziendali e numero di dipendenti, ed avendo richiamato impropriamente l'art. 8 legge 11/5/1990 n.108, che fa riferimento al comportamento delle parti, poiché in tale nozione non poteva rientrare la circostanza dell'avere lo Zanobini pagato una parte di retribuzione in nero; 2.il ricorso non è fondato, come già rilevato nella parallela controversia di cui alla sentenza di questa Corte n.34011/2019, le cui motivazioni si riprendono; 3.correttamente la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di decadenza dell'impugnativa stragiudiziale avverso il recesso datoriale, ancorché tale affermazione debba trovare fondamento non già nella tempestività dell’impugnativa medesima (non è esatto il calcolo del mancato superamento dei 60 giorni), ma nella circostanza, risultante dalla sentenza (cfr. p. 9), della mancata formulazione dell’eccezione di decadenza da parte dei convenuti, trattandosi di decadenza che, attenendo ad un diritto disponibile, necessita di un'eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta dalla parte convenuta, nella memoria di costituzione (Cass. n. 19405/2011); in tal senso, pertanto, va disposta la correzione della motivazionedella sentenza ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.; 4.allo stesso modo è infondato il profilo di censura attinente alla misura dell’indennità risarcitoria, poiché la determinazione della misura del risarcimento, prossima ai minimi previsti, si è fondata sui parametri indicati dalla legge in base a un ragionamento logico e coerente, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità, 5.in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza; trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisde

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23993/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 259, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentatae difesa -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 43/2018 pubblicata il13/02/2018 RGN . 392/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere DOTT. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.La Corte d’Appello di Genova confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accertando l'intervenuta sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo 29 aprile 2009 - 30 giugno 2010, con mansioni di marinaio sull’imbarcazione di proprietà ed armata dai convenuti, e dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente il 30 giugno 2010, con condanna dei convenuti alla riassunzione della lavoratrice o a corrisponderle un'indennità risarcitoria, oltre al pagamento di differenze retributive, TFR e indennità sostitutiva del preavviso; 2.avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione Zanobini e Lamacchia con unico articolato motivo di ricorso; controparte resiste con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, osservando che dal tenore della sentenza impugnata (nella quale si legge che «è stata prodotta copia della missiva datata 22 settembre 2010 con cui l'appellato ha proposto l'impugnativa stragiudiziale avverso il recesso datoriale intimatogli in data 30 giugno 2010; tale missiva è stata ricevuta dagli odierni appellanti il 29 settembre 2010; risulta dunque rispettato il termine di giorni 60 posto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604/1966») si evince che la Corte ha errato nel computare i 60 giorni utili per l'impugnativa, così violando i termini perentori stabiliti dalla richiamata norma; i ricorrenti rilevano, inoltre, l'erroneità del computo del risarcimento dei danni, avendolo la Corte territoriale determinato nella misura di quattro mensilità, eccessiva tenuto conto del periodo lavorativo di poco più di un anno, delle ridotte dimensioni aziendali e numero di dipendenti, ed avendo richiamato impropriamente l'art. 8 legge 11/5/1990 n.108, che fa riferimento al comportamento delle parti, poiché in tale nozione non poteva rientrare la circostanza dell'avere lo Zanobini pagato una parte di retribuzione in nero; 2.il ricorso non è fondato, come già rilevato nella parallela controversia di cui alla sentenza di questa Corte n.34011/2019, le cui motivazioni si riprendono; 3.correttamente la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di decadenza dell'impugnativa stragiudiziale avverso il recesso datoriale, ancorché tale affermazione debba trovare fondamento non già nella tempestività dell’impugnativa medesima (non è esatto il calcolo del mancato superamento dei 60 giorni), ma nella circostanza, risultante dalla sentenza (cfr. p. 9), della mancata formulazione dell’eccezione di decadenza da parte dei convenuti, trattandosi di decadenza che, attenendo ad un diritto disponibile, necessita di un'eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta dalla parte convenuta, nella memoria di costituzione (Cass. n. 19405/2011); in tal senso, pertanto, va disposta la correzione della motivazionedella sentenza ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.; 4.allo stesso modo è infondato il profilo di censura attinente alla misura dell’indennità risarcitoria, poiché la determinazione della misura del risarcimento, prossima ai minimi previsti, si è fondata sui parametri indicati dalla legge in base a un ragionamento logico e coerente, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità, 5.in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza; trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisde
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