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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15723/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di responsabilità pronunciata dal locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al reato di tentato furto, in concorso con altra persona per la quale si è proceduto separatamente.

Deduce vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ---It14^1.-C 11,...w '''cì Cm, jJ ‘e, é; c.,to C-oot • ta 4"" • i i pc.,4 • rit" 't41 4,L.A i:C. e-vi.,49 s DEPOSITATA ic5LQc_t [OSCURATO:PERSONA] tZ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di responsabilità pronunciata dal locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al reato di tentato furto, in concorso con altra persona per la quale si è proceduto separatamente. Deduce vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ---It14^1.-C 11,...w '''cì Cm, jJ ‘e, é; c.,to C-oot • ta 4"" • i i pc.,4 • rit" 't41 4,L.A i:C. e-vi.,49 s DEPOSITATA ic5LQc_t [OSCURATO:PERSONA] tZ
Sentenza Cassazione n. 15723/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris