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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 15848/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/et-.te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 10 marzo 2021 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la pena era superiore ad anni quattro di reclusione e che il titolo in esecuzione era inerente anche al reato di rapina aggravata, reato ostativo alla concessione della misura richiesta ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. 2.

Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 94 T.U. stup., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, in forza del principio della scindibilità del cumulo di cui al titolo esecutivo, la pena relativa al reato ostativo era già stata espiata.

Secondo il ricorrente, quindi, non sussistendo più alcun reato di cui all'elenco contenuto nell'art. 4 bis Ord. pen., la residua pena, inferiore ad anni sei di reclusione, non era ostativa alla concessione della misura richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il principio della scindibilità del cumulo non possa trovare applicazione nel caso in cui la misura alternativa alla detenzione sia, come nel caso in esame, quella del c.d. affidamento terapeutico, ostandovi il tenore letterale dell'art. 94 T.U. stup., a prescindere dal fatto che la pena inflitta per detto titolo sia in corso di esecuzione o meno.

Tale norma, infatti, gradua l'applicazione della misura alternativa in funzione dell'entità della pena detentiva inflitta (o di quella residua espianda) e stabilisce, come condizioni di ammissibilità, che la detta pena debba essere contenuta nel limite di anni sei, ovvero, più rigorosamente, al limite di anni quattro, nei casi in cui sia relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'art. 4 bis Ord. pen., anche se tale reato sia solo concorrente alla formazione del cumulo.

La disposizione testuale della norma, infatti, risponde all'esigenza di limitare più restrittivamente l'applicazione della misura alternativa (con il requisito temporale maggiormente rigoroso, alternativamente previsto), in funzione della maggiore pericolosità dei condannati, normativamente apprezzata sulla base, per l'appunto, del criterio indicato.

Pertanto, in tema di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 T.U. stup., poiché la condizione di accesso alla misura prevede che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4 bis Ord. pen., non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione (Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613).

1.2. Nel caso di specie, quindi, la presenza del reato di rapina aggravata, contenuto nell'elenco di cui all'art. 4 bis Ord. pen., nel titolo esecutivo avente a oggetto una pena superiore ad anni quattro di reclusione, costituisce circostanza ostativa all'applicazione della misura alternativa alla detenzione richiesta, come correttamente rilevato dal giudice di merito, circostanza non superabile attraverso lo scioglimento del cumulo.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9/02/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/et-.te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 10 marzo 2021 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la pena era superiore ad anni quattro di reclusione e che il titolo in esecuzione era inerente anche al reato di rapina aggravata, reato ostativo alla concessione della misura richiesta ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 94 T.U. stup., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, in forza del principio della scindibilità del cumulo di cui al titolo esecutivo, la pena relativa al reato ostativo era già stata espiata. Secondo il ricorrente, quindi, non sussistendo più alcun reato di cui all'elenco contenuto nell'art. 4 bis Ord. pen., la residua pena, inferiore ad anni sei di reclusione, non era ostativa alla concessione della misura richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il principio della scindibilità del cumulo non possa trovare applicazione nel caso in cui la misura alternativa alla detenzione sia, come nel caso in esame, quella del c.d. affidamento terapeutico, ostandovi il tenore letterale dell'art. 94 T.U. stup., a prescindere dal fatto che la pena inflitta per detto titolo sia in corso di esecuzione o meno. Tale norma, infatti, gradua l'applicazione della misura alternativa in funzione dell'entità della pena detentiva inflitta (o di quella residua espianda) e stabilisce, come condizioni di ammissibilità, che la detta pena debba essere contenuta nel limite di anni sei, ovvero, più rigorosamente, al limite di anni quattro, nei casi in cui sia relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'art. 4 bis Ord. pen., anche se tale reato sia solo concorrente alla formazione del cumulo. La disposizione testuale della norma, infatti, risponde all'esigenza di limitare più restrittivamente l'applicazione della misura alternativa (con il requisito temporale maggiormente rigoroso, alternativamente previsto), in funzione della maggiore pericolosità dei condannati, normativamente apprezzata sulla base, per l'appunto, del criterio indicato. Pertanto, in tema di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 T.U. stup., poiché la condizione di accesso alla misura prevede che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4 bis Ord. pen., non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione (Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613). 1.2. Nel caso di specie, quindi, la presenza del reato di rapina aggravata, contenuto nell'elenco di cui all'art. 4 bis Ord. pen., nel titolo esecutivo avente a oggetto una pena superiore ad anni quattro di reclusione, costituisce circostanza ostativa all'applicazione della misura alternativa alla detenzione richiesta, come correttamente rilevato dal giudice di merito, circostanza non superabile attraverso lo scioglimento del cumulo. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/02/2022 Il
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