CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat o in Roma, al viale delle Milizie, n. 1 , presso lo studio de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difend ono in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già “Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.a.s.) – c.f./p.i.v.a. 0 1967910678 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione. CONTRORICORRENTEe [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) , [OSCURATO:PERSONA] (erede di MarioFilipponi), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATI avverso lasentenza n. 4098/2018 del la Corte d’Appello di Rom a , udita la relazione nella camera di consiglio del3 febbraio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel ricorso per cassazione viene riferito quanto segue. 1.1. In data 31.7.1968, con atto per notar Rozzi, veniv a costituita la “Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.a.s., avente quali soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] equali soci accomandanti [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La clausolan. 17 dell’atto costitutivo della società prevedeva la devoluzione di qualsivoglia controversia insorta tra la società ed i soci nonché tra i soci medesimi al giudizio inappellabile, ex bono et aequo e senza formalità di procedura, di un arbitro, amichevole compositore, da nominarsi dal presidente della Camera di Commercio di Teramo. 1.2.Con delibera del 1 3 . 10 .200 6 i fratelli Filipponi escludevano dalla società [OSCURATO:PERSONA]Amico, che dava corso al giudizio arbitrale, nell’ambito del quale domandava l’annullamento della delibera di esclusione e, in subordine , la liquidazionedella sua quota.1.3.Nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA]Amico rinunziava all’annullamento della delibera ed insisteva per la liquidazione della quota di sua spettanza. 1.4.Con lodo depositato in data 30.4.2008 l’arbitro designato quantificava in euro 2.094.866,00 il valore della quota di spettanza di [OSCURATO:PERSONA]Amico e pronunciava condannava dell’accomandita semplice alla corresponsione del medesimo importo con gli interessi legali dalla data del lodo al soddisfo. 1.5.Con decreto del 3.6.2008 , su istanza di [OSCURATO:PERSONA]Amico, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il lodo esecutivo . 1.6.La “Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA]” proponeva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla Corte d’Appello di Roma reclamo exart. 825, 3° co., cod. proc. civ. Esponeva che era indubitabile la natura irrituale dell’arbitrato di cui alla clausola compromissoria figurante n ell’atto costitutivo della società , atto antecedente– evidentemente - alla riforma di cui al d.lgs. n. 40/2006. Chiedeva quindi dichiarare la nullità, annullare o revocare il decreto in data 3.6.2008 con cui il lodo era stato dichiarato esecutivo. 1.7. C on ordinanza dei 22.4/11.5.2009 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del reclamo ex art. 825, 3° co., cod. proc. civ. esperito dalla “Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA]”, revocava il decreto del 3.6.2008 con cui il presidente del Tribunale di Roma aveva dichiaratoil lodo esecutivo. 1.8. Con atto notificato in data 21 .1 0 .20 08 la “ Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA]”nonché i soci accomandatari Vittorio ed [OSCURATO:PERSONA] citava no [OSCURATO:PERSONA]Amicoa comparire dinanzi alla Corte d’Appello di Roma. Chiedevano, exartt. 828 e ss. co d . proc. civ., in sede rescindente, tra l’altro, dichiararela nullità radicale del lodo depositato in data 30.4.2008 per assoluta carenza di potestas iudicandiin capo all’arbitro che lo aveva pronunciato.1.9.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]Amico. Tra l’altro, instava, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità dell’avversa impugnazione. 1.10. Medio tempore , c on ricorso al Tribunale di Teramo depositato il 30.6.2008 la “Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione all’esecuzioneintrapresa sull’immobile di sua proprietà da [OSCURATO:PERSONA]Amico. Chiedeva,tra l’altro, dichiararsi la nullità del decreto del 3.6.2008 , con cui il presidentedel Tribunale di Roma aveva dichiarato il lodo esecutivo. 1.11.A seguito del l’ordinanza dei 22.4/11. 5.2009 dell a Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA]Amico rinunziava all’espropriazione immobiliare. [OSCURATO:PERSONA]Amico - chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per l’importo di cui al lodo depositato il 30.4.2008. Avverso il decreto ingiuntivo la “Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione. [OSCURATO:PERSONA]Amico. 1.12. Con sentenza n. 577/2012 il Tribunale di Teramo dichiarava, con riferimento all’opposizione all’esecuzione propostadalla “Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA]”, la cessazionedella materia del contendere a seguito del l’ordinanza dei 22.4/[OSCURATO:DATA_NASCITA]della Corte d’Appello di Roma. 1.13. Con sentenza n. 375/2013 il Tribunale di Teramo rigettava l’opposizioneavverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto d a [OSCURATO:PERSONA]Amico. 2.In esito all’impugnazione esperita con atto notificato in data 21.10.2008 la Corted’Appello di Roma, con sentenza n. 4098/2018, dichiarava nullo il lodo in data 30.4.2008 e condannava [OSCURATO:PERSONA]Amico alle spese di lite.Premetteva la corte che la “Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA]” aveva addotto che l’arbitrato di cui alla clausola n. 17 del proprio atto costitutivo era da qualificare in guisa di arbitrato irrituale e di conseguen za che il lodo doveva reputarsi nullo o inesistente,siccome emesso nelle forme del lodo rituale per le quali l’arbitro non aveva potestasiudicandi (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) . Premetteva altresì, la corte , che la prospettata ragione di impugnazione implicava un’ulteriore quaestio, concernente l’esperibilità dell’impugnazione di nullità prefigurata dall’art. 829 cod. proc. civ. avverso il lodo rituale in ipotesi di asserita natura irrituale dell’arbitrato. Indi evidenziava, in ordine alla prima questione, che l’arbitrato previstodalla clausola n. 17 dell’atto costitutivo dell’accomandita doveva senz’altro qualificarsi in guisa di arbitrato irrituale(cfr. sentenza impugnata, pag. 6). Evidenziava segnatamente che deponevano in tal senso la qualificazione dell’arbitro in guisa di “amichevole compositore” – “chiara espressione della volontà delle parti di volersi avvalere di uno strumento negoziale per la composizione della controversia” (così sentenza impugnata, pag. 6) - nonché l’inappellabilità della sua decisione, da assumere senzaformalità procedurali. Evidenziava, poi, in ordine alla seconda questione, che l’esperita impugnazione di nullità exart. 829 cod. proc. civ. doveva reputarsi pienamente ammissibile, ancorché diretta a contestare l’adozione del lodo nelle forme dell’arbitrato rituale nonostante la natura irrituale dell’arbitrato previsto d alla clausola n. 17 dell’atto costitutivodella “Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA]”. Evidenziava segnatamente che il rimedio impugnatorio si individua in rapporto alla natura – lodo rituale – del provvedimento in concreto posto in essere dagli arbitri e non già in rapporto alla natura dell’arbitrato quale previsto dalle parti(così sentenza impugnata, pag. 6). Evidenziava infine che l’adozione del lodo nella forma rituale a fronte della natura irrituale dell’arbitrato dalle parti concordato era certamente atta a comportarne la nullità. 3.Avverso tale s e ntenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Amico ; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La“[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., risultante dalla trasformazione della “Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.a.s., ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (erede di MarioFilipponi), [OSCURATO:PERSONA] (erede di MarioFilipponi), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Con istanza congiunta pervenuta il 23 gennaio 2023 gli avvocati delle parti hanno chiesto un rinvio dell’adunanza pendendo trattative di definizione stragiudiziale della lite. [OSCURATO:PERSONA] 4. La richiesta di rinvio della decisione non può essere accolta, poiché la odierna adunanza è stata fissata a seguito di precedente rinvio, disposto su analoga richiesta delle parti, dell’adunanza in precedenza fissata per il 13 maggio 2021. 5.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112cod. proc. civ.Deduceche con il primo motivo dell’esperita impugnazione ex art t . 82 8 e ss. cod. proc. civ. la “Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA]”ed i suoi soci accomandatari non avevano inteso censurare il lodo per violazione del mandato ovvero perché pronunciato nelle forme del lodo rituale. Deduce che con il primo motivo dell’impugnazione ex ar t t. 82 8 e ss. cod. proc. civ. le controparti avevano piuttosto ed unicamente prospettato che, qualora il lodo fosse stato reputato rituale, sarebbe stato nullo per violazione della clausola compromissoria, siccome l’arbitro aveva pronunciato secondo diritto anziché secondo equità(cfr. ricorso, pag. 16). Deduce quindi che la Corte di Roma“è andata al di là della richiesta della soc. SCGA e dei suoi soci accomandatari” (così ricorso, pag. 18). 6.Il primo motivo di ricorso va respinto. 7.Invero, i l motivo in disamina difetta di specificità ed “ autosufficienza ” . Innegabilmente il mezzo in esame veicola un “ error in procedendo ” (un asserito vizio di extrapetizione , correlato all’erronea interpretazione dell’impugnazione ex artt. 828 e ss.cod. proc. civ.). Innegabilmente, inoltre,qualora venga denunciato un “ error in procedendo ” , questa Corte di legittimità diviene anche giudice del “fatto processual e ” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). Nondimeno, i l ricorrent e non ha indicato, così come avrebbe dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (ovvero l’aver, le controparti, domandato con l’impugnazione ex artt. 828 e ss. cod. proc. civ. la nullità del lodoin data 30.4.2008, qualora qualificato rituale, per aver l’arbitro pronunciato secondo diritto e non già secondo equità) di cui ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’“error in procedendo”non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ “error”). Più esattamente, ilricorrente ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso , a pagina 14,un singolo circoscritto stralcio dell’avversa impugnazione ex ar t t.828 e ss. cod. proc. civ. e non già , così come viceversa avrebbe dovuto, i passaggi salienti della domanda ex adversoesperita dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, sì da consentire il compiuto “autosufficiente” riscontro de ll’addotto vizio “di attività”. E, ben vero, lariscontrata carenz a ex art. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. rivestevalenza pur alla luce del più recente arresto delle sezioni unite. Difatti, le sezioni unite hanno precisato che il principio di “autosufficienza”del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c.,quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo , essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e,tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950). 8.In ogni caso, non può non rimarcarsi che lo stralcio riprodotto nel corpo del primo mezzo di impugnazione accredita l’esegesi che dell’atto processuale la corte d’appelloha operato. Difatti- nello stralcio riprodotto - la nullità radicale del lodo è uni vocamente correlata, da un lato, all’accertata natura irrituale dell’arbitrato, dall’altro, all’operando riscontro della pronuncia del lodo nelle forme dell’arbitrato rituale, senza alcun riferimento (diversamente da quanto prospetta il ricorrente) all’alternativa possibilità di pronuncia secondo diritto ovvero secondo equità. 9.Con il secondo m otivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 829 cod. proc. civ. Deduce che la natura – rituale o irrituale - del lodo dipende non dalla sua forma ma dal suo contenuto(cfr. ricorso, pag. 21) . Deduce che la natura irrituale del lodo in data 30.4.2008 risulta dalla dichiarazione di cui alle pagine 41 e 42 dello stessolodo. Deduce che tale postulato non è smentito dalla circostanza per cui l’arbitro ha adoperato la parola “condanna” (cfr. ricorso, pag. 21) ; che non può addivenirsi a diversa conclusione alla stregua del rilievo per cui egli ricorrente ebbe a domandare l’apposizione della formula esecutiva(cfr. ricorso, pag. 21). Deduce quindi che ha errato la corte di meritoa reputare che le espressioni utilizzatenel lodo inducono a ritenere che sia stato emesso nelle forme del l odo rituale (cfr. ricorso, pag. 22). 10.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 11.Va previa mente ribadito l’insegnamento di questa Corte, al quale, ben vero, laCorte di Roma si è appieno uniformata. Ovvero l’insegnamento secondo cui, ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell’arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l’impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato ed i conseguenti “errores in procedendo” commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte d’appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente; e secondo cui, agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se- come nella specie - sia stato pronu nciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. (cfr. Cass. 24.3.2011, n. 6842; cfr., per l’ipotesi inversa, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25258). 12. In questo quadro invano il ricorrente invoca, a riscontro della natura irrituale del lodo (in linea con la natura irrituale dell’arbitrato),la circostanza per cui l’arbitro ebbe a dichiarare espressamente (alle pagine 41 e 42 del lodo)“di agire come amichevole compositore(e non secondo diritto)” (così ricorso, pag. 21). La dichiarazione dell’arbitro di agire in veste di “amichevole compositore”, dichiarazione che ad avviso del ricorrente deporrebbe, appunto,per un giudizio secondo equità e non già secondo diritto, non ha alcuna valenza concludente ai fini della qualificazione in guisa irrituale dellodo. Questa Corte,invero, spiega che i l principio, sancito dall'art. 822 cod. proc. civ., secondo cui gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità, concerne l’arbitrato rituale; esso, pertanto, non è applicabile all’arbitrato irrituale, che, diversamente dal primo, mette capo ad una composizione della lite attuata mediante una decisione che le parti si impegnano a considerare come espressione della loro stessa volontà (cfr. Cass. 10.10.2003, n. 15150; Cass.7.4.2015, n. 6909, secondo cui l’arbitrato irrituale non si configura come un giudizio necessario di equità nemmeno in epoca anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40). 13.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 829 cod. proc. civ. Deduce che, allorché la Corte di Roma ha pronunciato la sentenza in questa sede impugnata, in ordine alla natura irrituale del lodo ed alla sua validità si era formato il giudicato, segnatamente,a seguito e per effetto dell’ordinanza dei 22.4/[OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata dalla stessa Corte di Roma sul reclamo exart. 825, 3° co., cod. proc. civ. e della sentenza n. 375/2013 del Tribunale di Teramo. 14.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto. 15. L’ordinanza del22.4/[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte d’Appello di Roma ebbe ad accogliere ilreclamo exart. 825, 3° co., cod. proc. civ. e a revocare il decreto del 3.6.2008 (con cui il presidente del Tribunale di Roma aveva dichiarato esecutivo il lodo in data 30.4.2008), è da escludere che abbia attitudine al giudicato(cfr. Cass. 27.10.2016, n. 21739, secondo cui, in tema di arbitrato, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, 7° co., Cost. avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di reclamo, abbia negato l’esecutorietà del lodo; Cass. 14.5.2014, n. 10450, secondo cui, in tema di arbitrato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di dichiarazione di esecutorietà del lodo; invero, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia assistito dai requisiti della decisorietà e della definitività; Cass. 21.10.2011, n. 21894). 16.La deduzion e relativa alla sentenza n. 375/2013 del Tribunale di Teramo – non menzionata dalla sentenza impugnata, ma che secondo il ricorrente avrebbe accertato la validità del lodo – è poi inammissibile per difetto di autosufficienza, recando indicazioni del tutto generiche sul contenuto della sentenzain questione, che non viene riportato nel ricorso neppure per sintesi sufficiente a comprenderne gli esatti termini, sicché questa Corte non è posta in grado di apprezzarne la decisività. Il ricorrente, invero, si limita ad affermare che “sulla validità del lodo (…) si era già pronunziato, con sentenza definitiva per mancata impugnazione anche il Tribunale di Teramo” (sulla necess ità dell’autosufficienza della deduzione del giudicato esterno con il ricorso per cassazione cfr. Cass. 17310/2020, 5508/2018, 15737/2017, 2617/2015, 26627/2006). 17. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannat o a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LinoFilipponi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei loro confronti assunta. 18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.200 2, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso;condanna il ricorrent e , Mar i o D’Amico , a rimborsare al la controricorrente , “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R . n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p