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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2024

Cassazione n. 04605/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proppsto da manGte Catino WM1, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/09/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 16 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 1)(art. 337 cod. pen.) e 2)(artt. 110, 582, 585 cod. pen.).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla gravità indiziaria in ordine ai reati contestati.

La decisione impugnata non si conforma alle emergenze in atti e alle doglianze difensive in quanto: - Non è stata considerata la precedenza dovuta a chi si trova su un mezzo di trasporto esposto alle intemperie in atto, insieme alla moglie in stato interessante; - Non risulta che, prima della reazione del Catino, il sovrintendente [OSCURATO:PERSONA] esibisce il contrassegno o distintivo per qualificarsi, atteso che non indossava alcuna tenuta d'ordinanza e non era in servizio; - Lo stesso sovrintendente, dopo essere stato colpito, rialzandosi, scalciando, impugna con la mano destra una pistola per poi rimetterla nella cintola del pantalone; - La difesa aveva segnalato l'anomalia secondo la quale i due testi Cantiello (padre e figlio) non erano stati sentiti per valutare se il sovrintendente si fosse qualificato e, soprattutto, se avesse profferito espressioni infamanti e/o provocatorie, considerato che la reazione del Catino non era stata immediata, così dovendosi considerare l'attenuazione conseguente alla provocazione.

3. In assenza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha formulato le conclusioni scritte di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente versato in fatto rispetto alla puntuale valutazione espressa dal Tribunale nell'ambito della valutazione indiziaria di competenza che sulla base della - incontestata - assoluta chiarezza delle immagini di videosorveglianza, che hanno documentato l'intera vicenda, ha affermato la violenta aggressione del ricorrente, dopo essere sceso dal motoveicolo guidato, al [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva contestato la condotta poco rispettosa del codice della strada tenuta poco prima, anch'essa risultante dalle videoriprese, escludendo la ricorrenza della dedotta provocazione.

2. Rispetto alla ricostruzione indiziaria della vicenda, che non incorre in vizi logici e giuridici, il ricorrente adduce del tutto genericamente sia una pretesa giustificazione della condotta di guida tenuta sia la mancata manifestazione da parte dell'aggredito della propria qualità, invece correlata proprio alla contestazione dell'illecito, e, infine, una irriscontrata provocazione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proppsto da manGte Catino WM1, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/09/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 16 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 1)(art. 337 cod. pen.) e 2)(artt. 110, 582, 585 cod. pen.). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla gravità indiziaria in ordine ai reati contestati. La decisione impugnata non si conforma alle emergenze in atti e alle doglianze difensive in quanto: - Non è stata considerata la precedenza dovuta a chi si trova su un mezzo di trasporto esposto alle intemperie in atto, insieme alla moglie in stato interessante; - Non risulta che, prima della reazione del Catino, il sovrintendente [OSCURATO:PERSONA] esibisce il contrassegno o distintivo per qualificarsi, atteso che non indossava alcuna tenuta d'ordinanza e non era in servizio; - Lo stesso sovrintendente, dopo essere stato colpito, rialzandosi, scalciando, impugna con la mano destra una pistola per poi rimetterla nella cintola del pantalone; - La difesa aveva segnalato l'anomalia secondo la quale i due testi Cantiello (padre e figlio) non erano stati sentiti per valutare se il sovrintendente si fosse qualificato e, soprattutto, se avesse profferito espressioni infamanti e/o provocatorie, considerato che la reazione del Catino non era stata immediata, così dovendosi considerare l'attenuazione conseguente alla provocazione. 3. In assenza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha formulato le conclusioni scritte di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente versato in fatto rispetto alla puntuale valutazione espressa dal Tribunale nell'ambito della valutazione indiziaria di competenza che sulla base della - incontestata - assoluta chiarezza delle immagini di videosorveglianza, che hanno documentato l'intera vicenda, ha affermato la violenta aggressione del ricorrente, dopo essere sceso dal motoveicolo guidato, al [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva contestato la condotta poco rispettosa del codice della strada tenuta poco prima, anch'essa risultante dalle videoriprese, escludendo la ricorrenza della dedotta provocazione. 2. Rispetto alla ricostruzione indiziaria della vicenda, che non incorre in vizi logici e giuridici, il ricorrente adduce del tutto genericamente sia una pretesa giustificazione della condotta di guida tenuta sia la mancata manifestazione da parte dell'aggredito della propria qualità, invece correlata proprio alla contestazione dell'illecito, e, infine, una irriscontrata provocazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 04605/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris