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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 45049/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Torino dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di tentato furto in abitazione e li condannava, i primi due, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa (pena base, anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa; ridotta per le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ad anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa; ulteriormente ridotta per il rito), la terza, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa (pena base, anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa, con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza; ridotta per il rito).

Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 21/11/2021, ha riqualificato il fatto in furto aggravato e rideterminato la pena in mesi 10 ed euro 140 di multa per Defeudis e Sami (pena base anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa; ridotta ad anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 210, per le circostanze attenuanti generiche, ridotta di un terzo per il rito) e in anni 1 di reclusione ed euro 200 di multa per [OSCURATO:PERSONA] (pena base, anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, ridotta di un terzo per il rito).

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., erronea applicazione della legge e vizi di motivazione.

Nella determinazione della pena, la sentenza impugnata non offre adeguata motivazione e viola il divieto di reformatio in peius, in quanto il giudice di primo grado aveva stabilito, per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, una riduzione di un quinto della pena detentiva e di un terzo della pena pecuniaria, mentre quello di appello ha effettuato una riduzione di un sesto per la pena detentiva e di poco inferiore a un terzo per la pena pecuniaria.

3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla mancata rideterminazione della pena finale, non essendo indicato in sentenza il calcolo effettuato dal giudice, né spiegato l'iter argomentativo.

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata riduzione di un terzo per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna giustificazione sul punto.

4. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione concorsuale della ricorrente.

Erroneamente la sentenza impugnata afferma che l'imputata attendeva in auto i correi e li conduceva celermente via dopo i fatti, laddove secondo il giudice di primo grado l'imputata aveva il compito di attendere in auto i correi, con funzioni di palo e fu trovata seduta sul sedile posteriore dell'auto.

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione alla pena irrogata, non avendo valutato la sentenza impugnata la determinazione dell'imputata a sottoporsi a un programma di riabilitazione e irrogando una pena prossima al limite massimo in assenza di una penetrante motivazione.

Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva (in considerazione del rilievo che il reato è stato frutto della contingenza di un momento) e alla mancata riqualificazione della tessa come recidiva infraquinquennale e non quale recidiva reiterata infraquinquennale, posto che, ai fini in questione, può tenersi conto solo dell'ultima condanna, in quanto per le due precedenti sono cessati gli effetti a norma degli artt. 460, comma 5, e 445, comma 2, cod. proc. pen. 5.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto.

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La doglianza relativa alla motivazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, avendo il giudice di appello valorizzato vari elementi tra i quali il comportamento processuale negativo collegato al fatto che per l'imputato (così come per i due coimputati) si era reso necessario l'aggravamento della misura cautelare applicata; rilievo, questo, che, alla luce dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, risulta idoneo a giustificare la determinazione della pena.Del pari manifestamente infondata è la censura afferente al divieto di reformatio in peius, al lume del principio di diritto in forza del quale, nel giudizio di appello, non viola il divieto richiamato il giudice che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato meno grave, applica per le circostanze attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella praticata dal giudice della sentenza riformata, perché la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali (Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza, Rv. 270667; conf.

Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, Zavanese, Rv. 261034).

3. Anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, la sentenza impugnata ha delineato l'iter commisurativo muovendo dalla pena base individuata nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, ribadendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, sia pure con riduzione della pena detentiva in misura inferiore al massimo edittale, ma con statuizione comunque argomentata sulla base del rilievo della congruità della pena irrogata, a sua volta argomentato nei termini già esposti per il coimputato.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, essendo fondato - e assorbente - il primo motivo.

A fronte del motivo di appello che, in sintesi, lamentava la mancata ricostruzione della condotta concretamente tenuta dall'imputata, la sentenza impugnata - richiamata adesivamente quella di primo grado - sostiene che [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un ruolo fondamentale nel tentativo di sottrarre i correi alle rispettive responsabilità.

Ora, il riferimento richiamato presenta profili di estrema genericità, laddove il giudice di merito ha l'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).

D'altra parte, il segmento della motivazione della sentenza impugnata richiamato sembra delineare un ruolo attivo della ricorrente nella fase della fuga dal iocus commissi delícti, ma la sentenza di primo grado - segnalato che al momento dell'intervento della polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] era seduta sul sedile posteriore dell'auto - ha evidenziato la collocazione della donna a bordo dell'auto in posizione certamente defilata rispetto al luogo di consumazione dell'operazione furtiva, collocazione che, secondo il giudice di primo grado, aveva assunto importanza determinante nella complessiva pianificazione dell'azione, offrendo ai due complici un luogo sufficientemente "sicuro" nel caso di intervento delle forze dell'ordine e la possibilità di allontanarsi rapidamente dal raggio di avvistamento della polizia giudiziaria convenuto sul luogo del fatto.

Dunque, il giudice di primo grado sembra delineare un contributo concorsuale non collegato al momento della fuga e - diversamente dalla sentenza impugnata, che lo descriveva come fondamentale - caratterizzato da marginalità rispetto allo svolgimento dell'azione.

Nei termini indicati, la sentenza impugnata non ha dato conto, con la necessaria specificità, delle concrete forme del manifestarsi del contributo concorsuale della ricorrente, tanto più che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, la semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente (Sez. 6, n. 61 del 26/11/2002, dep. 2003, Delle Grottaglie, Rv. 222976).

Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Dichiara inammissibili i ricorsi Defeudis e Sanni e condanna i rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Torino dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di tentato furto in abitazione e li condannava, i primi due, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa (pena base, anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa; ridotta per le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ad anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa; ulteriormente ridotta per il rito), la terza, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa (pena base, anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa, con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza; ridotta per il rito). Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 21/11/2021, ha riqualificato il fatto in furto aggravato e rideterminato la pena in mesi 10 ed euro 140 di multa per Defeudis e Sami (pena base anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa; ridotta ad anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 210, per le circostanze attenuanti generiche, ridotta di un terzo per il rito) e in anni 1 di reclusione ed euro 200 di multa per [OSCURATO:PERSONA] (pena base, anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, ridotta di un terzo per il rito). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., erronea applicazione della legge e vizi di motivazione. Nella determinazione della pena, la sentenza impugnata non offre adeguata motivazione e viola il divieto di reformatio in peius, in quanto il giudice di primo grado aveva stabilito, per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, una riduzione di un quinto della pena detentiva e di un terzo della pena pecuniaria, mentre quello di appello ha effettuato una riduzione di un sesto per la pena detentiva e di poco inferiore a un terzo per la pena pecuniaria. 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla mancata rideterminazione della pena finale, non essendo indicato in sentenza il calcolo effettuato dal giudice, né spiegato l'iter argomentativo. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata riduzione di un terzo per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna giustificazione sul punto. 4. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione concorsuale della ricorrente. Erroneamente la sentenza impugnata afferma che l'imputata attendeva in auto i correi e li conduceva celermente via dopo i fatti, laddove secondo il giudice di primo grado l'imputata aveva il compito di attendere in auto i correi, con funzioni di palo e fu trovata seduta sul sedile posteriore dell'auto. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione alla pena irrogata, non avendo valutato la sentenza impugnata la determinazione dell'imputata a sottoporsi a un programma di riabilitazione e irrogando una pena prossima al limite massimo in assenza di una penetrante motivazione. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva (in considerazione del rilievo che il reato è stato frutto della contingenza di un momento) e alla mancata riqualificazione della tessa come recidiva infraquinquennale e non quale recidiva reiterata infraquinquennale, posto che, ai fini in questione, può tenersi conto solo dell'ultima condanna, in quanto per le due precedenti sono cessati gli effetti a norma degli artt. 460, comma 5, e 445, comma 2, cod. proc. pen. 5. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La doglianza relativa alla motivazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, avendo il giudice di appello valorizzato vari elementi tra i quali il comportamento processuale negativo collegato al fatto che per l'imputato (così come per i due coimputati) si era reso necessario l'aggravamento della misura cautelare applicata; rilievo, questo, che, alla luce dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, risulta idoneo a giustificare la determinazione della pena.Del pari manifestamente infondata è la censura afferente al divieto di reformatio in peius, al lume del principio di diritto in forza del quale, nel giudizio di appello, non viola il divieto richiamato il giudice che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato meno grave, applica per le circostanze attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella praticata dal giudice della sentenza riformata, perché la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali (Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza, Rv. 270667; conf. Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, Zavanese, Rv. 261034). 3. Anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, la sentenza impugnata ha delineato l'iter commisurativo muovendo dalla pena base individuata nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, ribadendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, sia pure con riduzione della pena detentiva in misura inferiore al massimo edittale, ma con statuizione comunque argomentata sulla base del rilievo della congruità della pena irrogata, a sua volta argomentato nei termini già esposti per il coimputato. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, essendo fondato - e assorbente - il primo motivo. A fronte del motivo di appello che, in sintesi, lamentava la mancata ricostruzione della condotta concretamente tenuta dall'imputata, la sentenza impugnata - richiamata adesivamente quella di primo grado - sostiene che [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un ruolo fondamentale nel tentativo di sottrarre i correi alle rispettive responsabilità. Ora, il riferimento richiamato presenta profili di estrema genericità, laddove il giudice di merito ha l'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). D'altra parte, il segmento della motivazione della sentenza impugnata richiamato sembra delineare un ruolo attivo della ricorrente nella fase della fuga dal iocus commissi delícti, ma la sentenza di primo grado - segnalato che al momento dell'intervento della polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] era seduta sul sedile posteriore dell'auto - ha evidenziato la collocazione della donna a bordo dell'auto in posizione certamente defilata rispetto al luogo di consumazione dell'operazione furtiva, collocazione che, secondo il giudice di primo grado, aveva assunto importanza determinante nella complessiva pianificazione dell'azione, offrendo ai due complici un luogo sufficientemente "sicuro" nel caso di intervento delle forze dell'ordine e la possibilità di allontanarsi rapidamente dal raggio di avvistamento della polizia giudiziaria convenuto sul luogo del fatto. Dunque, il giudice di primo grado sembra delineare un contributo concorsuale non collegato al momento della fuga e - diversamente dalla sentenza impugnata, che lo descriveva come fondamentale - caratterizzato da marginalità rispetto allo svolgimento dell'azione. Nei termini indicati, la sentenza impugnata non ha dato conto, con la necessaria specificità, delle concrete forme del manifestarsi del contributo concorsuale della ricorrente, tanto più che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, la semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente (Sez. 6, n. 61 del 26/11/2002, dep. 2003, Delle Grottaglie, Rv. 222976). Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibili i ricorsi Defeudis e Sanni e condanna i rico
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