CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 28676/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13321/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 17333/2023depositata il 16/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con ordinanza n. 17333/2023 pubblicata in data 16.6.2023 nel procedimento R.G. 27356/2018 questa Corte ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], scrivendo nella motivazione dell’ordinanza a pag. 4 punto 2 (righe quintultima, quartultima e terzultima) che: «2. La sentenza pubblicata il 30 maggio 2018 è stata impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso»; - i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la correzione dell’ordinanza poiché, in realtà, il ricorso per cassazione – come si legge nell’intestazione – era stato proposto dai medesimi sulla base di quattro motivi di cassazione e ad esso ha resistito [OSCURATO:SOCIETA].; - gli istanti hanno altresì segnalato il passaggio argomentativo di cui al punto 5.1 (pag. 6) della medesima ordinanza ove reputano inserito erroneamente l’aggettivo «errate», chiedendo alla Corte di valutare «se» lo stesso «palesi un errore materiale che necessiti di correzione»: «…5.1 Deve ritenersi fondato il denunciato vizio di violazione di legge, in relazione ai parametri normativi indicati in relazione alla sopra riportata rubrica del secondo motivo di doglianza ed in relazione ad una serie di argomentazioni che, oltre ad essere giuridicamente errate (per quanto si dirà) in riferimento ai principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità nella materia in esame, evidenziano anche insuperabili profili di contraddittorietà intrinseca della motivazione virgola che vi è più impongono la Cassazione del provvedimento impugnato»; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 30.10.2024 per la quale non sono state depositate memorie; considerato - che può accedersi alla richiesta di correzione con riguardo all’errore materiale di cui al punto 2 di pag. 4 dell’ordinanza; - invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale (…)», e, nella specie, l’inversione nell’indicazione della parte ricorrente e resistente è certamente frutto di un errore materiale, come si evince dall’intestazione dell’ordinanza e dal resto della motivazione che la correda; - non necessita invece di alcuna emenda il passaggio motivazionale segnalato dagli istanti, che non integra un errore materiale e che è chiaramente logicamente riferibile alle «argomentazioni» in relazione alle quali era formulato il motivo di doglianza esaminato; - l’istanza di correzione è stata comunicata alle controparti dalla cancelleria, sicché il contraddittorio può ritenersi ritualmente realizzato, né i destinatari hanno fatto pervenire osservazioni in senso contrario. In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 17333/2023 pubblicata in data 16.6.2023, alla pag. 4 punto 2 (righe quintultima, quartultima e terzultima) è scritto che: «2. La sentenza pubblicata il 30 maggio 2018 è stata impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso»; deve leggersi: «2. La sentenza pubblicata il 30 maggio 2018 è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].»; - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020); - va disposto che a la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M. Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 17333/2023 pubblicata in data 16.6.2023, alla pag. 4 punto 2 (righe quintultima, quartultima e terzultima) è scritto che: «2. La sentenza pubblicata il 30 maggio 2018 è stata impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso»; deve leggersi: «2. La sentenza pubblicata il 30 maggio 2018 è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].». Dispone che la correzione sia annotata a cura