CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 29985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Palermo del 27/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Palermo. / [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Palermo ha disposto — nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] — la conversione della pena pecuniaria di euro mille, inflitta al predetto con sentenza del Giudice di pace di Cefalù in data 8 marzo 2013, in giorni quaranta di libertà controllata. 2. Il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione , chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt.55 d.lgs. 274/2000, 660 cod. proc. pen. e 238-bis d.P.R. 115/2000. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'ordinanza impugnata è stata emessa nell'ambito della procedura di cui all'art. 102 legge 24 novembre 1981, n. 689 (conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità), di competenza, ai sensi dell'art. 660 cod. proc. pen., del Magistrato di sorveglianza. A norma dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., "il Magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla conversione delle pene pecuniarie ..." procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e dunque con ordinanza emessa de plano contro la quale è consentito proporre opposizione allo stesso Magistrato di sorveglianza, che dovrà provvedere previa instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. 2. Pertanto il ricorso, come sopra proposto da [OSCURATO:PERSONA], va qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come atto di opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Palermo. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Palermo. Così deciso