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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07737/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, anche aspecifiche perché incentrate, ai fini della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute e omettendo di confrontarsi con le ragioni sottese alla concreta determinazione della pena - in misura non coincidente con il minimo edittale ma ad esso prossima- in ragione dei precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere ré19tore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, anche aspecifiche perché incentrate, ai fini della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute e omettendo di confrontarsi con le ragioni sottese alla concreta determinazione della pena - in misura non coincidente con il minimo edittale ma ad esso prossima- in ragione dei precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere ré19tore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 07737/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris