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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1978

Cassazione n. 03557/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1978 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 05/11/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Varese in data 14/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma secondo e 640 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea interpretazione dell'art. 640 cod. pen. in relazione agli elementi costitutivi del reato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità della PASCUAL, suffragata da un compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica (il riferimento è all'intera trattativa contrattuale, caratterizzata da comportamenti fraudolenti e dissimulatori, integranti perfettamente gli estremi del delitto di truffa) che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità della stessa, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1978 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 05/11/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Varese in data 14/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma secondo e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea interpretazione dell'art. 640 cod. pen. in relazione agli elementi costitutivi del reato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità della PASCUAL, suffragata da un compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica (il riferimento è all'intera trattativa contrattuale, caratterizzata da comportamenti fraudolenti e dissimulatori, integranti perfettamente gli estremi del delitto di truffa) che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità della stessa, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il
Sentenza Cassazione n. 03557/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris