CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 19016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 15731/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP. P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S. COOP. A R.L, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 688/2018 depositata il 26/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 688/2018 della Corte d’appello di Catania, pubblicata il 26 marzo 2018. Hanno resistito con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle qualità indicate nei rispettivi atti di costituzione. Gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Hanno depositato memorie la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Catania ha accolto il gravame avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza n. 1869/2015 del Tribunale di Catania. Il Tribunale, su domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato inefficaci, a norma dell’art. 2830 c.c., le ipoteche iscritte dalle convenute creditrici su immobili compresi nell’eredità beneficiata di [OSCURATO:PERSONA], mentre, rigettando la riconvenzionale spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva escluso che gli attori fossero decaduti dal beneficio d’inventario, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 485, 494, 498 e 505 c.c. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Catania ha invece osservato che dalla lettera del 26 giugno 1995 indirizzata al Banco di Sicilia si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che la madre, tutti sottoscrittori della missiva, si erano dichiarati eredi di [OSCURATO:PERSONA], manifestando l’intenzione di adempiere ai debiti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in virtù del saldo attivo della cospicua eredità relitta, di gran lunga superiore alle passività dirette e potenziali. Ciò, a dire della sentenza impugnava, aveva dato luogo ad un’accettazione espressa ex art. 475 c.c., con conseguente inefficacia della successiva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario operata da [OSCURATO:PERSONA] in data 28 luglio 1995, mentre [OSCURATO:PERSONA] neppure poteva giovarsi dell’atto notorio del 2 ottobre 1996. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la sentenza impugnata dichiarato i ricorrenti eredi puri e semplici di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una ravvisata accettazione espressa dell’eredità, mai allegata dalle banche convenute in via di eccezione o domanda riconvenzionale. Il ricorso trascrive le conclusioni formulate in primo grado dalle medesime convenute, evidenziando che la riconvenzionale avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto di accertare che Antonio e [OSCURATO:PERSONA] fossero eredi puri e semplici di [OSCURATO:PERSONA] per aver “tacitamente accettato l’eredità” con la nota del 26 giugno 1995 indirizzata al Banco di Sicilia. Nessuna delle altre convenute aveva allagato la ravvisabilità di una “accettazione espressa“ ex art. 475 c.c. Il secondo motivo di ricorso si limita a richiedere una diversa regolamentazione delle spese di lite, sull’implicito presupposto della fondatezza del primo motivo. Non sussistono le inammissibilità delle censure eccepite dai controricorrenti, in quanto i motivi di ricorso illustrano il contenuto rilevante degli atti processuali e dei documenti su cui sono fondati. Il primo motivo di ricorso è comunque manifestamente non fondato, e l’evidenza di tale soluzione sul merito delle censure assorbe ogni altra valutazione pregiudiziale sollecitata dai controricorrenti. In virtù dell’art. 113 c.p.c., nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, sicché ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché alle azioni o eccezioni formulate in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame. L’art. 112 c.p.c., invocato dai ricorrenti, vieta, piuttosto, al giudice di porre a base della decisione fatti che non siano stati oggetto di puntuale allegazione negli scritti difensivi delle parti, ovvero di pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Ne consegue agevolmente che non comp orta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato la sentenza che, a fronte della domanda di una parte, la quale richieda l’accertamento dell’avvenuta accettazione tacita dell’eredità, per avere i chiamati manifestato in una scrittura privata (allegata a sostegno della domanda) la volontà di accettare l’eredità o l’avvenuta assunzione del titolo di eredi, qualifichi giuridicamente la medesima concreta fattispecie non come comportamento significante, ai sensi dell’art. 476 c.c., ma come accettazione espressa, ai sensi dell’art.475 c.c. A tale accertamento i giudici del merito dovevano provvedere essendo investiti della questione della validità o efficacia delle ipoteche iscritte dai creditori sulla eredità beneficiata, in forza del disposto dell'art.2830 c.c., questione che imponeva di verificare se non vi fosse stato un precedente atto di accettazione dell'eredità, che avesse comportato in maniera definitiva l'acquisto della qualità di eredi. L’infondatezza del primo motivo di ricorso porta con sé l’infondatezza del secondo motivo, non essendovi ragioni per sovvertire l’applicazione del principio di soccombenza fatta ai fini della regolamentazione delle spese delle pregresse fasi del giudizio. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, regolandosi secondo soccombenza le spese processuali del giudizio di cassazione, negli importi liquidati in dispositivo, in favore dei controricorrenti. Non deve invece al riguardo provvedersi per gli intimati che non hanno svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dai controricorrenti, che liquida: in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. p.a.; in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; tutti oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-