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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 12947/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, largo Messico 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende per procura in atti; - ricorrenti - contro F.I.G.C. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 38, che la difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 2935/2020 della Corte d’appello di Roma, depositata il 11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno subito l’irrogazione della sanzione sportiva della inibizione per un quinquennio allo svolgimento di attività in seno alla Federazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 Numero sezionale 1367/2022 [OSCURATO:PERSONA] a causa di illeciti commessi in danno della Numero di raccolta generale 12947/2022Data pubblicazione 22/04/2022 società sportiva F.C. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

2. ― A seguito di ciò, hanno impugnato il provvedim ento sanzionatorio dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport che, nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA], con lodo sottoscritto il 4 agosto 2014, ha respinto «la domanda di arbitrato» (così il dispositivo del lodo), dichiarando la propria incompetenza, competente essendo l’Alta corte di giustizia sportiva.

3. ― Il lodo è stato impugnato dinanzi alla Corte d’appello di Roma per tre motivi, tutti concernenti la condotta del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, che, nel declinare la propria competenza, non avrebbe regolato la translatio iudicii in favore dell’Alta corte di giustizia sportiva.

4. ― La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per nullità così motivando: «1.1. - Con il primo motivo è dedotta la nullità dei lodi, ex art. 829, comma 1, n. 5 e/o n. 12, e comma 3 c.p.c., in quanto il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha declinato la propria competenza a decidere su entrambe le sanzioni inflitte della inibizione a svolgere ogni attività nella Figc per 5 anni e della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc ed ha ritenuto che quest’ultima sanzione, per la sua gravità, comportando la perdita dello status di tesserato della Federazione, non potesse essere sottoposta ad una decisione arbitrale ma dovesse essere giudicata dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Tuttavia, rilevano gli impugnanti che il tribunale, nel dichiarare la propria incompetenza, non ha fissato un termine per la translatio iudicii dinanzi all'Alta Corte e che, in modo contraddittorio, ha respinto la domanda di arbitrato dichiarando la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 propria incompetenza a giudicare, tanto che la stessa Alta Corte, Numero sezionale 1367/2022Numero di raccolta generale 12947/2022 adita per la prosecuzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso in Data pubblicazione 22/04/2022 quanto il tribunale aveva respinto l'istanza di arbitrato senza fare alcun riferimento ad una possibile riassunzione del procedimento dinanzi alla medesima Alta Corte.

1.2. - Il motivo è inammissibile sotto più profili.

Deve in primo luogo rilevarsi che, come è stato affermato dalla Suprema Corte, “nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma" (Cass. n. 23675 del 2013).

Si è inoltre precisato che "la specificità dei motivi deve essere intesa in senso rigoroso, avvicinandosi e potendosi assoggettare, sotto tale profilo, e l’impugnazione ex art. 829 cod. proc. civ. - per la sua stessa struttura e in quanto tende al iudicium rescindens - alla disciplina del ricorso per cassazione, sicché, ove il lodo sia impugnato per inosservanza delle regole di diritto, tale censura va intesa nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

Nella fatispecie non solo sono state dedotte nullità in via alternativa (art. 829 n. 5 e/o n. 12, e comma 3 c.p.c.), ciò che rende inammissibile lo stesso motivo di impugnazione, ma la doglianza non rientra in alcuna delle ipotesi invocate; la mancata fissazione del termine per la translatio iudicii non costituisce infatti alcuno dei requisiti del lodo, di cui all'art. 823, n. 5 (esposizione sommaria dei motivi), n. 6 (dispositivo), n. (sottoscrizione degli arbitri), la cui mancanza determina nullità ex art. 829, n. 5), come affermato dagli impugnanti, né configura l’ipotesi di omessa pronuncia su una domanda o un'eccezione, dal momento che la fissazione del F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 termine è una mera conseguenza della declaratoria di Numero sezionale 1367/2022Numero di raccolta generale 12947/2022 incompetenza e non costituisce una domanda autonoma, come del Data pubblicazione 22/04/2022 resto si desume dall'art. 50 c.p.c., secondo il quale la riassunzione della causa davanti al giudice competente avviene nel termine fissato dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza. 2.- Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 5 e/o n. 11 e/o n. 12, e terzo comma, c.p.c. perché con la dichiarazione di incompetenza gli arbitri hanno omesso di pronunciarsi sulle domande loro sottoposte e in modo inconciliabile e contraddittorio hanno emesso una decisione di rigetto.

2.1. II motivo è in primo luogo inammissibile sotto il profilo della deduzione alternativa delle ipotesi di nullità, come già rilevato sub

1.2. Inoltre, come chiaramente risulta dalla pronuncia arbitrale, l’unica questione affrontata dagli arbitri è stata la competenza a decidere sulle sanzioni inflitte, onde non si ravvisa alcuna omissione di pronuncia, non essendo stato esaminato il merito; né si rileva la indicata contraddizione perché, come affermato dalla Corte di cassazione il vizio di contraddittorietà della motivazione del loro arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione (Cass. n. 1183 del 2006; 11895 del 2014; n. 1258 del 2016).

Nel caso in esame, la contraddittorietà è esclusa dal rilievo che il collegio arbitrale, nel dichiarare la propria incompetenza, ha respinto l’istanza di arbitrato, non già la domanda proposta con l'arbitrato, ed ha quindi ritenuto preclusa la possibilità di esaminare il merito della controversia, la pronuncia di incompetenza ha una evidente prevalenza nella struttura del dispositivo ed è perfettamente coerente con la motivazione. 3 – Con il terzo motivo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 di impugnazione è dedotta la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, Numero sezionale 1367/2022Numero di raccolta generale 12947/2022 primo comma, n. 5 e/o n. 11 e/o n. 12, e terzo comma, c.p.c., Data pubblicazione 22/04/2022 poiché il tribunale si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulle sanzioni della inibizione e della preclusione, mutando il precedente indirizzo con il quale aveva affermato la propria competenza per entrambe, e ciò a seguito della pronuncia n. 24/2012 dell'Alta Corte di Giustizia, che si era dichiarata competente a conoscere della sanzione della preclusione.

Ad avviso degli impugnanti, la contraddizione interna alla motivazione renderebbe impossibile la ricostruzione della ratio ed integrerebbe quindi una mancanza di motivazione. 3.1- Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo, poiché in primo luogo si riscontra ancora una volta la deduzione alternativa delle ipotesi di nullità.

Si osserva, inoltre, che l'art. 829, secondo comma, c.p.c., già nel testo anteriore alla modifica del 2006, consentendo l'impugnazione del lodo per nullità nell'ipotesi di inosservanza delle regole di diritto, circoscriveva l'ambito del controllo del giudice, nella fase rescindente, alla sola disapplicazione da parte degli arbitri delle regole di diritto che si assumono violate, senza possibilità di procedere ad una interpretazione della volontà delle parti diversa da quella accertata dagli arbitri stessi (Cass. sent. n. 13439 del 2002).

Pertanto, l'impugnazione non è consentita per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri (Cass.n. 17097 del 2013) o che comunque riguardano direttamente il merito della controversia, in quanto, essendo la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto in iudicando ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge, opponibile con il ricorso per Cassazione ex art.360 c.p.c., n. 3, la denuncia stessa deve essere ancorata agli elementi di tatto accertati dagli arbitri.

Inoltre la denuncia di nullità postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, ma non è proponibile in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di Numero sezionale 1367/2022Numero di raccolta generale 12947/2022 motivazione (Cass. n. 28997 del 2018) o del non corretto Data pubblicazione 22/04/2022 apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Nel caso in esame, le censure degli impugnanti si sostanziano nel repentino mutamento di giurisprudenza da parte del collegio arbitrale per effetto della erronea applicazione della pronuncia dell'Alta Corte di giustizia in tema di competenza sulle sanzioni disciplinari ed esulano quindi dai confini stabiliti dall'art. 829 c.p.c., traducendosi nella prospettazione di vizi di merito».

5. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per quattro mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza dell’11 dicembre 2019, con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile la loro impugnazione per nullità di un lodo arbitrale reso tra le parti dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.

6. ― [OSCURATO:PERSONA] o resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per un mezzo. [OSCURATO:PERSONA]

7. ― Il ricorso principale contiene quattro mezzi.

Il primo mezzo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360, numero 3, c.p.c., in relazione all’articolo 829, primo comma, numeri 5 e/o 11 e 12, ed in ogni caso del terzo comma dell’articolo 829 c.p.c..

Il secondo mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, ex articolo 360, numero 5, c.p.c., in relazione alla violazione dell’articolo 829, numero 12, c.p.c., nonché in relazione alla violazione di cui all’articolo 829, numero 4, c.p.c..

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 Numero sezionale 1367/2022 Il terzo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di Numero di raccolta generale 12947/2022Data pubblicazione 22/04/2022 diritto ex articolo 360, numero 3, c.p.c., in relazione all’articolo 829, numero 11, c.p.c..

Il quarto mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, numero 3, c.p.c., in relazione alla violazione di cui all’articolo 829, primo comma, numeri 11 e/o 12 c.p.c., circa la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, ed in ogni caso del terzo comma dell’articolo 829 c.p.c.

8. ― L’unico m ezzo di ricorso incidentale denuncia violazione dell’articolo 37 c.p.c. e ripropone un’eccezione di difetto di giurisdizione già spiegata in primo grado, sebbene per la prima volta in conclusionale.

9. ― Il ricorso principale è inammissibile.

9.1. ― Occo rre muovere dall’esame del secondo mezzo di esso, con cui i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale «non si è pronunciato sulla domanda formulata ex art. 829 comma 1, n. 12», nonostante i Franza avessero espressamente chiesto che, in caso di declinatoria di competenza, fosse regolata la translatio iudicii in favore dell’Alta corte di giustizia sportiva.

Il motivo è inammissibile giacché non esamina una delle rationes decidendi poste a sostegno della pronuncia adottata, avendo la Corte d’appello osservato, in riferimento al motivo proposto ex «art. 829 n. 5 e/o n. 12, e comma 3 c.p.c.» che «la doglianza non rientra in alcuna delle ipotesi invocate», ivi compresa, dunque, anche quella prevista dal numero 12 dell’articolo 829 c.p.c., secondo cui ricorre la nullità del lodo se esso «non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato».

La Corte d’appello ha F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 Numero sezionale 1367/2022 aggiunto che «la fissazione del termine … non costituisce una Numero di raccolta generale 12947/2022Data pubblicazione 22/04/2022 domanda autonoma».

È dunque palese che la sentenza impugnata, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha pronunciato sul motivo, disattendendolo in ragione della sua non riconducibilità ad alcuna delle ipotesi contemplata dall’articolo 829 c.p.c..

Sicché la ravvisata mancata aderenza del motivo di ricorso al decisum destino lo stessi alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; cfr, pure Cass. 7 novembre 2005, n. 21490, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio).

Resta per completezza da aggiungere che nella sentenza impugnata la pronuncia di inammissibilità del motivo è non soltanto presente, ma anche conforme al paradigma normativo.

Non v’è difatti alcun dubbio che l'omissione di pronuncia sussista solo rispetto alla domanda giudiziale, quella con cui si chiede all'arbitro, così come al giudice, un provvedimento decisorio, ossia una statuizione suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata sulla titolarità del bene della vita oggetto della domanda di arbitrato, non certo rispetto alla formulazione di istanze di contenuto processuale, riguardo alle quali possa prospettarsi esclusivamente un ipotetico error in procedendo non riconducibile al ventaglio dei vizi contemplati dal primo comma dell’articolo 829 c.p.c.: il che è ovvio, ove si consideri che la previsione dettata dal numero 12 del primo comma dell’articolo 829 c.p.c. si radica nella violazione della convenzione di arbitrato da cui gli arbitri ripetono la propria potestas iudicandi.

Di guisa che si attaglia alla disposizione in commento la giurisprudenza formatasi in riferimento all’articolo 112 c.p.c., secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 Numero sezionale 1367/2022 prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito Numero di raccolta generale 12947/2022Data pubblicazione 22/04/2022 (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21424).

9.2. ― Il terzo mezzo è inammissibile.

La tesi svolta dai ricorrenti nel motivo in esame si riassume in ciò, che il lodo manifesterebbe una irriducibile contrarietà, erroneamente esclusa dalla Corte d’appello, tra parte motiva e parte dispositiva, giacché il tribunale arbitrale, nella motivazione avrebbe, a dire del Franza, «statuito la necessità di applicare il principio della translatio iudicii» (così a pagina 24 del ricorso), facendo riferimento alla «Alta Corte di Giustizia Sportiva che sarà chiamata a conoscere e decidere delle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA]…», senza poi nulla disporre in dispositivo in ordine alla translatio iudicii medesima.

In proposito, come si è visto, la Corte d’appello, richiamata la giurisprudenza di questa Corte sul vizio di cui al numero 11 del primo comma dell’articolo 829 c.p.c., ha escluso la contraddittorietà sul rilievo «che il collegio arbitrale, nel dichiarare la propria incompetenza, ha respinto l’istanza di arbitrato, non già la domanda proposta con l'arbitrato, ed ha quindi ritenuto preclusa la possibilità di esaminare il merito della controversia, la pronuncia di incompetenza ha una evidente prevalenza nella struttura del dispositivo ed è perfettamente coerente con la motivazione».

Ciò detto, il motivo è inammissibile tenuto conto del suo costrutto logico, del suo rapporto con la lettura data del lodo nonché della sua pertinenza alla decisione impugnata.

Quanto al primo aspetto, la incongruenza logica dell’impianto del motivo, nel complessivo quadro del ricorso, è evidente sol che si consideri che i ricorrenti, dopo aver sostenuto, col secondo mezzo, che il tribunale arbitrale sarebbe incorso nella violazione contemplata dal numero 12 del primo comma dell’articolo 829 c.p.c., avendo omesso di pronunciare sulla translatio iudicii, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Quanto al secondo aspetto, tale tesi è per di più svolta senza alcuna considerazione dell’effettivo contenuto tanto della motivazione quanto del dispositivo del lodo, giacché, mentre la motivazione di esso contiene una proposizione, quella prima trascritta, che, sia pur con molta elasticità di giudizio, potrebbe avere qualcosa a che vedere con la translatio iudicii, il dispositivo, sul punto, tace del tutto; e dunque la censura pretende ravvisarsi un’intrinseca contraddittorietà tra distinte disposizioni, i.e. l’attitudine di due disposizioni di segno opposto ad annullarsi vicendevolmente, così da precludere la ricostruzione della stessa ratio decidendi e l’individuazione del decisum, a fronte di un dispositivo che, in realtà, sulla translatio iudici non contiene disposizione alcuna: e non ha certo bisogno di essere sottolineato che nessuna contrarietà, tanto meno irriducibile, può configurarsi tra una disposizione che il lodo contiene ed un’altra che invece non v’è affatto.

Quanto al terzo aspetto, sta di fatto che la censura in esame, anche in questo caso, non si rapporta alla ratio decidendi svolta dal giudice di merito, il quale ha valorizzato il dato testuale costituito dal dispositivo del lodo, con cui il tribunale arbitrale «respinge la domanda di arbitrato dichiarando la propria incompetenza», ponendolo in collegamento con la motivazione, svolta con esclusivo riferimento al tema della competenza.

Al piano ragionamento della Corte d’appello, difatti, il ricorrente a pagina 26-27 del ricorso, contrappone, in modo meramente assertivo, l’osservazione che «al contrario di quanto erroneamente statuito dalla CdA, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’istanza di arbitrato, MA ha respinto proprio la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 Numero sezionale 1367/2022 domanda di arbitrato, rendendo una statuizione è errata e Numero di raccolta generale 12947/2022Data pubblicazione 22/04/2022 contraddittoria in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c.»: quale sarebbe tuttavia la differenza tra «l’istanza di arbitrato», che la Corte d’appello ha ritenuto disattesa, e la «domanda di arbitrato», che a mente del ricorrente avrebbe invece dovuto reputare disattesa, rimane ignoto, tenuto conto che nella lingua italiana domanda e istanza sono sinonimi.

9.3. ― Il quarto mezzo è inammissibile.

Esso concerne l’esame del terzo motivo di impugnazione per nullità, che la Corte d’appello ha disatteso osservando che con esso il Franza si doleva del mutamento giurisprudenziale da parte del tribunale arbitrale, che, a differenza di quanto fatto in passato in situazioni analoghe, aveva declinato la propria competenza: censura che la stessa Corte d’appello ha reputato inammissibile in quanto concernente il merito della decisione adottata dal tribunale arbitrale.

Sostengono invece i ricorrenti che la Corte d’appello non avrebbe compreso che essi non avevano inteso censurare il merito di detta decisione, ma l’incomprensibilità dell’iter logico-giuridico che la sosteneva, tale da rendere addirittura impossibile l’identificazione della ratio decidendi di essa.

Ma la Corte d’appello, come si è visto nella motivazione prima trascritta, si è perfettamente avveduta dell’intento dei Franza di lamentare che «la contraddizione interna alla motivazione renderebbe impossibile la ricostruzione della ratio ed integrerebbe quindi una mancanza di motivazione», considerando però, nell’ambito del proprio potere di interpretazione della domanda, che l’impugnante avesse in definitiva inteso lamentare proprio la svolta giurisprudenziale del tribunale arbitrale, svolta giurisprudenziale ovviamente non sindacabile, come tale, in sede di impugnazione del lodo.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 A fronte di ciò il motivo non fa che ribadire di avere inteso Numero sezionale 1367/2022Numero di raccolta generale 12947/2022 lamentare il tribunale arbitrale fosse giunto «a cancellare Data pubblicazione 22/04/2022 completamente, senza ragioni logiche, o comunque incomprensibilmente, un indirizzo giurisprudenziale che si era unanimemente affermato nel tempo», ed in tal modo conferma che la Corte d’appello aveva esattamente inteso il reale significato del motivo e che lo aveva esattamente dichiarato inammissibile, perché volto a censurare, al di fuori dei limiti del sindacato consentito in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che detta svolta giurisprudenziale vi fosse stata.

9.4. ― Il primo mezzo del ricorso principale è assorbito.

10. ― Il ricorso incidentale, che denuncia l’errore commesso dalla Corte territoriale per non aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, è inefficace, ex articolo 334 c.p.c., giacché svolto in controricorso notificato il 6 ottobre 2020.

11. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, largo Messico 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende per procura in atti; - ricorrenti - contro F.I.G.C. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 38, che la difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 2935/2020 della Corte d’appello di Roma, depositata il 11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno subito l’irrogazione della sanzione sportiva della inibizione per un quinquennio allo svolgimento di attività in seno alla Federazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 Numero sezionale 1367/2022 [OSCURATO:PERSONA] a causa di illeciti commessi in danno della Numero di raccolta generale 12947/2022Data pubblicazione 22/04/2022 società sportiva F.C. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. 2. ― A seguito di ciò, hanno impugnato il provvedim ento sanzionatorio dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport che, nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA], con lodo sottoscritto il 4 agosto 2014, ha respinto «la domanda di arbitrato» (così il dispositivo del lodo), dichiarando la propria incompetenza, competente essendo l’Alta corte di giustizia sportiva. 3. ― Il lodo è stato impugnato dinanzi alla Corte d’appello di Roma per tre motivi, tutti concernenti la condotta del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, che, nel declinare la propria competenza, non avrebbe regolato la translatio iudicii in favore dell’Alta corte di giustizia sportiva. 4. ― La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per nullità così motivando: «1.1. - Con il primo motivo è dedotta la nullità dei lodi, ex art. 829, comma 1, n. 5 e/o n. 12, e comma 3 c.p.c., in quanto il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha declinato la propria competenza a decidere su entrambe le sanzioni inflitte della inibizione a svolgere ogni attività nella Figc per 5 anni e della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc ed ha ritenuto che quest’ultima sanzione, per la sua gravità, comportando la perdita dello status di tesserato della Federazione, non potesse essere sottoposta ad una decisione arbitrale ma dovesse essere giudicata dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva. Tuttavia, rilevano gli impugnanti che il tribunale, nel dichiarare la propria incompetenza, non ha fissato un termine per la translatio iudicii dinanzi all'Alta Corte e che, in modo contraddittorio, ha respinto la domanda di arbitrato dichiarando la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 propria incompetenza a giudicare, tanto che la stessa Alta Corte, Numero sezionale 1367/2022Numero di raccolta generale 12947/2022 adita per la prosecuzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso in Data pubblicazione 22/04/2022 quanto il tribunale aveva respinto l'istanza di arbitrato senza fare alcun riferimento ad una possibile riassunzione del procedimento dinanzi alla medesima Alta Corte. 1.2. - Il motivo è inammissibile sotto più profili. Deve in primo luogo rilevarsi che, come è stato affermato dalla Suprema Corte, “nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma" (Cass. n. 23675 del 2013). Si è inoltre precisato che "la specificità dei motivi deve essere intesa in senso rigoroso, avvicinandosi e potendosi assoggettare, sotto tale profilo, e l’impugnazione ex art. 829 cod. proc. civ. - per la sua stessa struttura e in quanto tende al iudicium rescindens - alla disciplina del ricorso per cassazione, sicché, ove il lodo sia impugnato per inosservanza delle regole di diritto, tale censura va intesa nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Nella fatispecie non solo sono state dedotte nullità in via alternativa (art. 829 n. 5 e/o n. 12, e comma 3 c.p.c.), ciò che rende inammissibile lo stesso motivo di impugnazione, ma la doglianza non rientra in alcuna delle ipotesi invocate; la mancata fissazione del termine per la translatio iudicii non costituisce infatti alcuno dei requisiti del lodo, di cui all'art. 823, n. 5 (esposizione sommaria dei motivi), n. 6 (dispositivo), n. (sottoscrizione degli arbitri), la cui mancanza determina nullità ex art. 829, n. 5), come affermato dagli impugnanti, né configura l’ipotesi di omessa pronuncia su una domanda o un'eccezione, dal momento che la fissazione del F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 termine è una mera conseguenza della declaratoria di Numero sezionale 1367/2022Numero di raccolta generale 12947/2022 incompetenza e non costituisce una domanda autonoma, come del Data pubblicazione 22/04/2022 resto si desume dall'art. 50 c.p.c., secondo il quale la riassunzione della causa davanti al giudice competente avviene nel termine fissato dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza. 2.- Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 5 e/o n. 11 e/o n. 12, e terzo comma, c.p.c. perché con la dichiarazione di incompetenza gli arbitri hanno omesso di pronunciarsi sulle domande loro sottoposte e in modo inconciliabile e contraddittorio hanno emesso una decisione di rigetto. 2.1. II motivo è in primo luogo inammissibile sotto il profilo della deduzione alternativa delle ipotesi di nullità, come già rilevato sub 1.2. Inoltre, come chiaramente risulta dalla pronuncia arbitrale, l’unica questione affrontata dagli arbitri è stata la competenza a decidere sulle sanzioni inflitte, onde non si ravvisa alcuna omissione di pronuncia, non essendo stato esaminato il merito; né si rileva la indicata contraddizione perché, come affermato dalla Corte di cassazione il vizio di contraddittorietà della motivazione del loro arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione (Cass. n. 1183 del 2006; 11895 del 2014; n. 1258 del 2016). Nel caso in esame, la contraddittorietà è esclusa dal rilievo che il collegio arbitrale, nel dichiarare la propria incompetenza, ha respinto l’istanza di arbitrato, non già la domanda proposta con l'arbitrato, ed ha quindi ritenuto preclusa la possibilità di esaminare il merito della controversia, la pronuncia di incompetenza ha una evidente prevalenza nella struttura del dispositivo ed è perfettamente coerente con la motivazione. 3 – Con il terzo motivo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 di impugnazione è dedotta la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, Numero sezionale 1367/2022Numero di raccolta generale 12947/2022 primo comma, n. 5 e/o n. 11 e/o n. 12, e terzo comma, c.p.c., Data pubblicazione 22/04/2022 poiché il tribunale si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulle sanzioni della inibizione e della preclusione, mutando il precedente indirizzo con il quale aveva affermato la propria competenza per entrambe, e ciò a seguito della pronuncia n. 24/2012 dell'Alta Corte di Giustizia, che si era dichiarata competente a conoscere della sanzione della preclusione. Ad avviso degli impugnanti, la contraddizione interna alla motivazione renderebbe impossibile la ricostruzione della ratio ed integrerebbe quindi una mancanza di motivazione. 3.1- Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo, poiché in primo luogo si riscontra ancora una volta la deduzione alternativa delle ipotesi di nullità. Si osserva, inoltre, che l'art. 829, secondo comma, c.p.c., già nel testo anteriore alla modifica del 2006, consentendo l'impugnazione del lodo per nullità nell'ipotesi di inosservanza delle regole di diritto, circoscriveva l'ambito del controllo del giudice, nella fase rescindente, alla sola disapplicazione da parte degli arbitri delle regole di diritto che si assumono violate, senza possibilità di procedere ad una interpretazione della volontà delle parti diversa da quella accertata dagli arbitri stessi (Cass. sent. n. 13439 del 2002). Pertanto, l'impugnazione non è consentita per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri (Cass.n. 17097 del 2013) o che comunque riguardano direttamente il merito della controversia, in quanto, essendo la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto in iudicando ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge, opponibile con il ricorso per Cassazione ex art.360 c.p.c., n. 3, la denuncia stessa deve essere ancorata agli elementi di tatto accertati dagli arbitri. Inoltre la denuncia di nullità postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, ma non è proponibile in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di Numero sezionale 1367/2022Numero di raccolta generale 12947/2022 motivazione (Cass. n. 28997 del 2018) o del non corretto Data pubblicazione 22/04/2022 apprezzamento delle risultanze istruttorie. Nel caso in esame, le censure degli impugnanti si sostanziano nel repentino mutamento di giurisprudenza da parte del collegio arbitrale per effetto della erronea applicazione della pronuncia dell'Alta Corte di giustizia in tema di competenza sulle sanzioni disciplinari ed esulano quindi dai confini stabiliti dall'art. 829 c.p.c., traducendosi nella prospettazione di vizi di merito». 5. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per quattro mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza dell’11 dicembre 2019, con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile la loro impugnazione per nullità di un lodo arbitrale reso tra le parti dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 6. ― [OSCURATO:PERSONA] o resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per un mezzo. [OSCURATO:PERSONA] 7. ― Il ricorso principale contiene quattro mezzi. Il primo mezzo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360, numero 3, c.p.c., in relazione all’articolo 829, primo comma, numeri 5 e/o 11 e 12, ed in ogni caso del terzo comma dell’articolo 829 c.p.c.. Il secondo mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, ex articolo 360, numero 5, c.p.c., in relazione alla violazione dell’articolo 829, numero 12, c.p.c., nonché in relazione alla violazione di cui all’articolo 829, numero 4, c.p.c.. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 Numero sezionale 1367/2022 Il terzo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di Numero di raccolta generale 12947/2022Data pubblicazione 22/04/2022 diritto ex articolo 360, numero 3, c.p.c., in relazione all’articolo 829, numero 11, c.p.c.. Il quarto mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, numero 3, c.p.c., in relazione alla violazione di cui all’articolo 829, primo comma, numeri 11 e/o 12 c.p.c., circa la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, ed in ogni caso del terzo comma dell’articolo 829 c.p.c. 8. ― L’unico m ezzo di ricorso incidentale denuncia violazione dell’articolo 37 c.p.c. e ripropone un’eccezione di difetto di giurisdizione già spiegata in primo grado, sebbene per la prima volta in conclusionale. 9. ― Il ricorso principale è inammissibile. 9.1. ― Occo rre muovere dall’esame del secondo mezzo di esso, con cui i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale «non si è pronunciato sulla domanda formulata ex art. 829 comma 1, n. 12», nonostante i Franza avessero espressamente chiesto che, in caso di declinatoria di competenza, fosse regolata la translatio iudicii in favore dell’Alta corte di giustizia sportiva. Il motivo è inammissibile giacché non esamina una delle rationes decidendi poste a sostegno della pronuncia adottata, avendo la Corte d’appello osservato, in riferimento al motivo proposto ex «art. 829 n. 5 e/o n. 12, e comma 3 c.p.c.» che «la doglianza non rientra in alcuna delle ipotesi invocate», ivi compresa, dunque, anche quella prevista dal numero 12 dell’articolo 829 c.p.c., secondo cui ricorre la nullità del lodo se esso «non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato». La Corte d’appello ha F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 Numero sezionale 1367/2022 aggiunto che «la fissazione del termine … non costituisce una Numero di raccolta generale 12947/2022Data pubblicazione 22/04/2022 domanda autonoma». È dunque palese che la sentenza impugnata, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha pronunciato sul motivo, disattendendolo in ragione della sua non riconducibilità ad alcuna delle ipotesi contemplata dall’articolo 829 c.p.c.. Sicché la ravvisata mancata aderenza del motivo di ricorso al decisum destino lo stessi alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; cfr, pure Cass. 7 novembre 2005, n. 21490, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio). Resta per completezza da aggiungere che nella sentenza impugnata la pronuncia di inammissibilità del motivo è non soltanto presente, ma anche conforme al paradigma normativo. Non v’è difatti alcun dubbio che l'omissione di pronuncia sussista solo rispetto alla domanda giudiziale, quella con cui si chiede all'arbitro, così come al giudice, un provvedimento decisorio, ossia una statuizione suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata sulla titolarità del bene della vita oggetto della domanda di arbitrato, non certo rispetto alla formulazione di istanze di contenuto processuale, riguardo alle quali possa prospettarsi esclusivamente un ipotetico error in procedendo non riconducibile al ventaglio dei vizi contemplati dal primo comma dell’articolo 829 c.p.c.: il che è ovvio, ove si consideri che la previsione dettata dal numero 12 del primo comma dell’articolo 829 c.p.c. si radica nella violazione della convenzione di arbitrato da cui gli arbitri ripetono la propria potestas iudicandi. Di guisa che si attaglia alla disposizione in commento la giurisprudenza formatasi in riferimento all’articolo 112 c.p.c., secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 Numero sezionale 1367/2022 prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito Numero di raccolta generale 12947/2022Data pubblicazione 22/04/2022 (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21424). 9.2. ― Il terzo mezzo è inammissibile. La tesi svolta dai ricorrenti nel motivo in esame si riassume in ciò, che il lodo manifesterebbe una irriducibile contrarietà, erroneamente esclusa dalla Corte d’appello, tra parte motiva e parte dispositiva, giacché il tribunale arbitrale, nella motivazione avrebbe, a dire del Franza, «statuito la necessità di applicare il principio della translatio iudicii» (così a pagina 24 del ricorso), facendo riferimento alla «Alta Corte di Giustizia Sportiva che sarà chiamata a conoscere e decidere delle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA]…», senza poi nulla disporre in dispositivo in ordine alla translatio iudicii medesima. In proposito, come si è visto, la Corte d’appello, richiamata la giurisprudenza di questa Corte sul vizio di cui al numero 11 del primo comma dell’articolo 829 c.p.c., ha escluso la contraddittorietà sul rilievo «che il collegio arbitrale, nel dichiarare la propria incompetenza, ha respinto l’istanza di arbitrato, non già la domanda proposta con l'arbitrato, ed ha quindi ritenuto preclusa la possibilità di esaminare il merito della controversia, la pronuncia di incompetenza ha una evidente prevalenza nella struttura del dispositivo ed è perfettamente coerente con la motivazione». Ciò detto, il motivo è inammissibile tenuto conto del suo costrutto logico, del suo rapporto con la lettura data del lodo nonché della sua pertinenza alla decisione impugnata. Quanto al primo aspetto, la incongruenza logica dell’impianto del motivo, nel complessivo quadro del ricorso, è evidente sol che si consideri che i ricorrenti, dopo aver sostenuto, col secondo mezzo, che il tribunale arbitrale sarebbe incorso nella violazione contemplata dal numero 12 del primo comma dell’articolo 829 c.p.c., avendo omesso di pronunciare sulla translatio iudicii, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 Numero sezionale 1367/2022 smentiscono se medesimi, affermando, nel terzo mezzo, che lo Numero di raccolta generale 12947/2022Data pubblicazione 22/04/2022 stesso tribunale arbitrale non soltanto si sarebbe invece pronunciato sulla translatio iudicii, ma si sarebbe pronunciato due volte, una volta nella motivazione, contemplandola, ed un’altra volta nel dispositivo, escludendola. Quanto al secondo aspetto, tale tesi è per di più svolta senza alcuna considerazione dell’effettivo contenuto tanto della motivazione quanto del dispositivo del lodo, giacché, mentre la motivazione di esso contiene una proposizione, quella prima trascritta, che, sia pur con molta elasticità di giudizio, potrebbe avere qualcosa a che vedere con la translatio iudicii, il dispositivo, sul punto, tace del tutto; e dunque la censura pretende ravvisarsi un’intrinseca contraddittorietà tra distinte disposizioni, i.e. l’attitudine di due disposizioni di segno opposto ad annullarsi vicendevolmente, così da precludere la ricostruzione della stessa ratio decidendi e l’individuazione del decisum, a fronte di un dispositivo che, in realtà, sulla translatio iudici non contiene disposizione alcuna: e non ha certo bisogno di essere sottolineato che nessuna contrarietà, tanto meno irriducibile, può configurarsi tra una disposizione che il lodo contiene ed un’altra che invece non v’è affatto. Quanto al terzo aspetto, sta di fatto che la censura in esame, anche in questo caso, non si rapporta alla ratio decidendi svolta dal giudice di merito, il quale ha valorizzato il dato testuale costituito dal dispositivo del lodo, con cui il tribunale arbitrale «respinge la domanda di arbitrato dichiarando la propria incompetenza», ponendolo in collegamento con la motivazione, svolta con esclusivo riferimento al tema della competenza. Al piano ragionamento della Corte d’appello, difatti, il ricorrente a pagina 26-27 del ricorso, contrappone, in modo meramente assertivo, l’osservazione che «al contrario di quanto erroneamente statuito dalla CdA, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’istanza di arbitrato, MA ha respinto proprio la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 Numero sezionale 1367/2022 domanda di arbitrato, rendendo una statuizione è errata e Numero di raccolta generale 12947/2022Data pubblicazione 22/04/2022 contraddittoria in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c.»: quale sarebbe tuttavia la differenza tra «l’istanza di arbitrato», che la Corte d’appello ha ritenuto disattesa, e la «domanda di arbitrato», che a mente del ricorrente avrebbe invece dovuto reputare disattesa, rimane ignoto, tenuto conto che nella lingua italiana domanda e istanza sono sinonimi. 9.3. ― Il quarto mezzo è inammissibile. Esso concerne l’esame del terzo motivo di impugnazione per nullità, che la Corte d’appello ha disatteso osservando che con esso il Franza si doleva del mutamento giurisprudenziale da parte del tribunale arbitrale, che, a differenza di quanto fatto in passato in situazioni analoghe, aveva declinato la propria competenza: censura che la stessa Corte d’appello ha reputato inammissibile in quanto concernente il merito della decisione adottata dal tribunale arbitrale. Sostengono invece i ricorrenti che la Corte d’appello non avrebbe compreso che essi non avevano inteso censurare il merito di detta decisione, ma l’incomprensibilità dell’iter logico-giuridico che la sosteneva, tale da rendere addirittura impossibile l’identificazione della ratio decidendi di essa. Ma la Corte d’appello, come si è visto nella motivazione prima trascritta, si è perfettamente avveduta dell’intento dei Franza di lamentare che «la contraddizione interna alla motivazione renderebbe impossibile la ricostruzione della ratio ed integrerebbe quindi una mancanza di motivazione», considerando però, nell’ambito del proprio potere di interpretazione della domanda, che l’impugnante avesse in definitiva inteso lamentare proprio la svolta giurisprudenziale del tribunale arbitrale, svolta giurisprudenziale ovviamente non sindacabile, come tale, in sede di impugnazione del lodo. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22252/2020 A fronte di ciò il motivo non fa che ribadire di avere inteso Numero sezionale 1367/2022Numero di raccolta generale 12947/2022 lamentare il tribunale arbitrale fosse giunto «a cancellare Data pubblicazione 22/04/2022 completamente, senza ragioni logiche, o comunque incomprensibilmente, un indirizzo giurisprudenziale che si era unanimemente affermato nel tempo», ed in tal modo conferma che la Corte d’appello aveva esattamente inteso il reale significato del motivo e che lo aveva esattamente dichiarato inammissibile, perché volto a censurare, al di fuori dei limiti del sindacato consentito in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che detta svolta giurisprudenziale vi fosse stata. 9.4. ― Il primo mezzo del ricorso principale è assorbito. 10. ― Il ricorso incidentale, che denuncia l’errore commesso dalla Corte territoriale per non aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, è inefficace, ex articolo 334 c.p.c., giacché svolto in controricorso notificato il 6 ottobre 2020. 11. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dic
Sentenza Cassazione n. 12947/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris