CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di furti ai danni di autovetture parcheggiate lungo la via pubblica, furti compiuti infrangendo i vetri dei veicoli con un martello. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ripropone, senza elementi di novità, gli stessi motivi di appello, già congruamente disattesi. La Corte di appello ha posto in luce che: - l'azione furtiva ha cagionato un considerevole danno patrimoniale ai proprietari delle vetture che hanno dovuto sostenere le spese per la sostituzione dei "lunotti"; - alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ostano la intensità del dolo desunta dalla reiterazione delle condotte e la capacità a delinquere testimoniata dai precedenti penali dell'imputato. Si tratta di motivazione congrua, immune da vizi logici. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente