CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Georgia) il 10 luglio 1970; avverso la sentenza del 29 agosto 2022, del Tribunale di Piacenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Piacenza ha applicato alla ricorrente la pena concordata per il reato di tentato furto pluriaggravato. 2. Il ricorrente articola un unico motivo di censura, formulato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, con il quale deduce l'erronea qualificazione del fatto, sussunta nella fattispecie aggravata (anche ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen.) per il solo dato che i fatti sarebbero stati commessi in orario notturno. 3. Il ricorso è inammissibile. La questione sottoposta alla valutazione di questa Corte, infatti, non attiene all'esatta qualificazione del fatto oggetto dell'imputazione, ma alla prova della concreta sussistenza della circostanza contestata. E tanto rende inammissibile la censura, perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, infatti„ fuori dai casi di palese incongruenza, non è consentito censurare il provvedimento né in punto di qualificazione giuridica del fatto, né quanto alla ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l'accordo abbia presupposto una modifica dell'imputazione originaria (Sez. 6, n. 32004 del 10/04/2003, Rv. 228405). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 d