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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 marzo 2022

Cassazione n. 30860/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso; i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del ba. riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio del 5 marzo 2022, ha sostituito la misura cautelare dell'obbligo di presenta- zione alla P.G. applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 con la custodia in carcere (detenzione di gr. 21.908 di hashish).

Il Tribunale del riesame ha evidenziato la notevole gravità del reato, il significa- tivo quantitativo di stupefacenti posseduto, la mancanza di giustificazione di tale de- tenzione, alternativa a quella ipotizzata nell'imputazione e l'assenza di un contesto idoneo a ridimensionare la vicenda criminosa.

Quanto alla pericolosità dell'indagato, si trattava di soggetto privo di occupazione e con precedenti penali specifici, ancorché risalenti a più di dieci anni prima.

La misura degli arresti domiciliari era richiesta presso la medesima abitazione luogo di deten- zione della droga ed evidente punto di riferimento dell'attività illecita.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, deducendo l'eccessiva gravità della misura caute- lare disposta dal Tribunale del riesame.

Si rileva che la richiesta di applicazione della custodia in carcere era intervenuta a distanza di notevole tempo dalla data di commissione del reato (arresto del 2 marzo 2022, deposito del provvedimento impugnato in data 6 aprile 2022).

Non ricorrevano i presupposti di concretezza ed attualità del pericolo e le esi- genze cautelari potevano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico.

Non era ipotizzabile che un presunto spacciatore potesse avere l'occasione di reperimento di droga se soggetto a controlli sistematici delle forze dell'ordine.

Né poteva essere valutata negativamente la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere.

2.1. Nella memoria difensiva del 28 giugno 2022, si evidenzia che il Ficarra ha chiesto ed ottenuto di svolgere un programma di disintossicazione presso una comu- nità terapeutica e che il prossimo 12 luglio 2022 si celebrerà il procedimento di merito con richiesta di applicazione della pena detentiva di anni tre di reclusione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va rammentato che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attua- lità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equi- parabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, in- vece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del sog- getto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769).

Il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva sta ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata o sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neu- tralizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra, Rv. 282767; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

Infine, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere de- sunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza pun- tuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del tratta- mento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652).

2. Il Tribunale del riesame si è allineato ai predetti superiori principi, illustrando le ragioni per ritenere il rischio di reiterazione dei reati ancora concreto ed attuale e l'impossibilità di salvaguardare le esigenze cautelari con misura meno afflittiva: a) la notevole gravità del reato; b) i precedenti penali specifici, ancorché risalenti a più di dieci anni prima; c) la mancanza di una giustificazione di tale detenzione alternativa a quella ipo- tizzata nell'imputazione e l'assenza di un contesto idoneo a ridimensionare la vicenda criminosa; d) la mancanza di una stabile occupazione e la sicura revoca del reddito di citta- dinanza in conseguenza della vicenda in esame;e) l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari presso la medesima abitazione costituente il luogo di detenzione dello stupefacente.

La difesa sostiene la tesi superamento delle esigenze cautelari in considerazione .41 del distacco temporale dalla data del fatto e la data di applicazione della custodia in carcere (misura non ancora eseguita ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen.), non valutando che si tratta di un brevissimo periodo e, cioè, di quello fisiologico intercor- rente in ogni caso di accoglimento di appello del P.M. ex art. 310 cod. proc. pen..

Quanto alla scelta del Ficarra di avvalersi della facoltà di non rispondere, i giudici della cautela piuttosto che a tale aspetto hanno incentrato la loro decisione sulla mancanza di ipotesi alternative idonee a ridimensionare la portata dell'accaduto, non necessariamente ricollegabili a dichiarazioni dell'interessato.

Gli ulteriori rilievi sono del tutto generici in quanto privi di riferimenti concreti al caso in esame.

Né possono essere analizzati nella presente sede gli atti irritualmente depositati unitamente alla memoria difensiva, attestanti la disponibilità di una comunità di re- cupero ad accogliere il Ficarra.

In conclusione, a fronte dell'articolato ragionamento del Tribunale del riesame, i rilievi introdotti con il motivo di ricorso appaiono meramente enunciativi ed inidonei ad intaccare la logica e l'efficacia dell'apparato argomentativo e non si confrontano effettivamente con la motivazione resa nell'ordinanza.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Va altresì disposta la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso; i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del ba. riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio del 5 marzo 2022, ha sostituito la misura cautelare dell'obbligo di presenta- zione alla P.G. applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 con la custodia in carcere (detenzione di gr. 21.908 di hashish). Il Tribunale del riesame ha evidenziato la notevole gravità del reato, il significa- tivo quantitativo di stupefacenti posseduto, la mancanza di giustificazione di tale de- tenzione, alternativa a quella ipotizzata nell'imputazione e l'assenza di un contesto idoneo a ridimensionare la vicenda criminosa. Quanto alla pericolosità dell'indagato, si trattava di soggetto privo di occupazione e con precedenti penali specifici, ancorché risalenti a più di dieci anni prima. La misura degli arresti domiciliari era richiesta presso la medesima abitazione luogo di deten- zione della droga ed evidente punto di riferimento dell'attività illecita. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, deducendo l'eccessiva gravità della misura caute- lare disposta dal Tribunale del riesame. Si rileva che la richiesta di applicazione della custodia in carcere era intervenuta a distanza di notevole tempo dalla data di commissione del reato (arresto del 2 marzo 2022, deposito del provvedimento impugnato in data 6 aprile 2022). Non ricorrevano i presupposti di concretezza ed attualità del pericolo e le esi- genze cautelari potevano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico. Non era ipotizzabile che un presunto spacciatore potesse avere l'occasione di reperimento di droga se soggetto a controlli sistematici delle forze dell'ordine. Né poteva essere valutata negativamente la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere. 2.1. Nella memoria difensiva del 28 giugno 2022, si evidenzia che il Ficarra ha chiesto ed ottenuto di svolgere un programma di disintossicazione presso una comu- nità terapeutica e che il prossimo 12 luglio 2022 si celebrerà il procedimento di merito con richiesta di applicazione della pena detentiva di anni tre di reclusione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va rammentato che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attua- lità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equi- parabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, in- vece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del sog- getto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). Il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva sta ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata o sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neu- tralizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra, Rv. 282767; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Infine, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere de- sunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza pun- tuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del tratta- mento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652). 2. Il Tribunale del riesame si è allineato ai predetti superiori principi, illustrando le ragioni per ritenere il rischio di reiterazione dei reati ancora concreto ed attuale e l'impossibilità di salvaguardare le esigenze cautelari con misura meno afflittiva: a) la notevole gravità del reato; b) i precedenti penali specifici, ancorché risalenti a più di dieci anni prima; c) la mancanza di una giustificazione di tale detenzione alternativa a quella ipo- tizzata nell'imputazione e l'assenza di un contesto idoneo a ridimensionare la vicenda criminosa; d) la mancanza di una stabile occupazione e la sicura revoca del reddito di citta- dinanza in conseguenza della vicenda in esame;e) l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari presso la medesima abitazione costituente il luogo di detenzione dello stupefacente. La difesa sostiene la tesi superamento delle esigenze cautelari in considerazione .41 del distacco temporale dalla data del fatto e la data di applicazione della custodia in carcere (misura non ancora eseguita ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen.), non valutando che si tratta di un brevissimo periodo e, cioè, di quello fisiologico intercor- rente in ogni caso di accoglimento di appello del P.M. ex art. 310 cod. proc. pen.. Quanto alla scelta del Ficarra di avvalersi della facoltà di non rispondere, i giudici della cautela piuttosto che a tale aspetto hanno incentrato la loro decisione sulla mancanza di ipotesi alternative idonee a ridimensionare la portata dell'accaduto, non necessariamente ricollegabili a dichiarazioni dell'interessato. Gli ulteriori rilievi sono del tutto generici in quanto privi di riferimenti concreti al caso in esame. Né possono essere analizzati nella presente sede gli atti irritualmente depositati unitamente alla memoria difensiva, attestanti la disponibilità di una comunità di re- cupero ad accogliere il Ficarra. In conclusione, a fronte dell'articolato ragionamento del Tribunale del riesame, i rilievi introdotti con il motivo di ricorso appaiono meramente enunciativi ed inidonei ad intaccare la logica e l'efficacia dell'apparato argomentativo e non si confrontano effettivamente con la motivazione resa nell'ordinanza. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va altresì disposta la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'a
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