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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18010/2024

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 612/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex-amministratore unico, ex- legale rappresentante ed ex-socio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ; MANZO ELMIROe [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex - soci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi anche disgiuntamente in forza di procura speciale dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 134 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n . 1031/2020, depositata il 4 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi estinto il giudizio.

Udito per i ricorrentil’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex-amministratore unico, ex-legale rappresentante ed ex-socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex-soci della predetta S.n.c., propongono ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva accolto, dopo averli riuniti, iricorsiproposto dai soci della s.n.c. contro i rispettivi avvisi d’accertamento in materia di Ir pef, relativ i a ll’ ann o d’imposta 2005.

L’Agenzia si difende con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] n iccola, con requisitoria scritta,ha chiesto rigettarsi il ricorso.

In prossimità dell’udienza, prima della scadenza del termine per eventuali memorie, parte ricorrente ha prodottoin via telematica dapprima un’istanz a, con la quale ha chiesto che il presente giudizio sia dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, producendo domanda di definizione delle liti pendenti ex lege n. 130 del 2022 e mod.

F24 quietanzato, attestante il pagamento dell’intera somma dovuta relativo all’avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA]; domanda di definizionedelle liti pendenti ex lege n. 130 del 2022 e mod.

F24 quietanzato , attestante il pagamento dell’intera somma dovuta relativo all’avviso di accertamento notificato adElmiro Manzo; domanda di definizione delle liti pendenti ex lege n. 197 del 2022 , presentata il 28 settembre 2023 e mod.

F24 quietanzato attestante il pagamento della I rata della somma dovuta relativo all’avviso di accertamento notificato adErminia Ruffolo.

Successivamente, sempre prima della scadenza del termine per eventuali memorie, i ricorrenti hanno prodotto ulteriore istanza di estin zione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese, deducendo e documentando che, come risulta dagli estratti di ruolo del 4 giugno 2024, relativi all’Irpef del 2005, nessun importo è più dovuto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] , e che [OSCURATO:PERSONA] ha medio tempore eseguito il versamento della II, della III e della IV rata come da quietanze di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, deve darsi atto che, come concordemente indicato sia dai ricorrenti che dalla controricorrente, il ricorso per cassazione proposto dall’ufficio avverso l’accertamento che attingeva per il medesimo anno d’imposta 2005la S.n.c. ha assunto il n.r.g. 15695/2017.

Esso risulta peraltro definito con decreto n. 12124 del 2021, emesso dal Presidente titolare di questa sezione ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

È quindi confermato che il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente gli avvisi d’accertamento (indicati nell’epigrafe della sentenza qui impugnata) emessi nei confronti dei singoli soci, relativamente al maggior reddito a ciascuno imputabile per trasparenza per il medesimo anno d’imposta.

Tutto ciò premesso, in considerazione della produzione documentale delle parti ricorrenti, in assenza di contestazioni dell’Ufficio ed in conformità alle conclusioni rese in udienza dall P.G., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione di ciascun atto impositivo, rimanendo le spese di lite a carico delle parti che le abbiano anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 612/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex-amministratore unico, ex- legale rappresentante ed ex-socio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ; MANZO ELMIROe [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex - soci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi anche disgiuntamente in forza di procura speciale dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 134 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n . 1031/2020, depositata il 4 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi estinto il giudizio. Udito per i ricorrentil’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex-amministratore unico, ex-legale rappresentante ed ex-socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex-soci della predetta S.n.c., propongono ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva accolto, dopo averli riuniti, iricorsiproposto dai soci della s.n.c. contro i rispettivi avvisi d’accertamento in materia di Ir pef, relativ i a ll’ ann o d’imposta 2005. L’Agenzia si difende con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] n iccola, con requisitoria scritta,ha chiesto rigettarsi il ricorso. In prossimità dell’udienza, prima della scadenza del termine per eventuali memorie, parte ricorrente ha prodottoin via telematica dapprima un’istanz a, con la quale ha chiesto che il presente giudizio sia dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, producendo domanda di definizione delle liti pendenti ex lege n. 130 del 2022 e mod. F24 quietanzato, attestante il pagamento dell’intera somma dovuta relativo all’avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA]; domanda di definizionedelle liti pendenti ex lege n. 130 del 2022 e mod. F24 quietanzato , attestante il pagamento dell’intera somma dovuta relativo all’avviso di accertamento notificato adElmiro Manzo; domanda di definizione delle liti pendenti ex lege n. 197 del 2022 , presentata il 28 settembre 2023 e mod. F24 quietanzato attestante il pagamento della I rata della somma dovuta relativo all’avviso di accertamento notificato adErminia Ruffolo. Successivamente, sempre prima della scadenza del termine per eventuali memorie, i ricorrenti hanno prodotto ulteriore istanza di estin zione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese, deducendo e documentando che, come risulta dagli estratti di ruolo del 4 giugno 2024, relativi all’Irpef del 2005, nessun importo è più dovuto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] , e che [OSCURATO:PERSONA] ha medio tempore eseguito il versamento della II, della III e della IV rata come da quietanze di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, deve darsi atto che, come concordemente indicato sia dai ricorrenti che dalla controricorrente, il ricorso per cassazione proposto dall’ufficio avverso l’accertamento che attingeva per il medesimo anno d’imposta 2005la S.n.c. ha assunto il n.r.g. 15695/2017. Esso risulta peraltro definito con decreto n. 12124 del 2021, emesso dal Presidente titolare di questa sezione ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. È quindi confermato che il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente gli avvisi d’accertamento (indicati nell’epigrafe della sentenza qui impugnata) emessi nei confronti dei singoli soci, relativamente al maggior reddito a ciascuno imputabile per trasparenza per il medesimo anno d’imposta. Tutto ciò premesso, in considerazione della produzione documentale delle parti ricorrenti, in assenza di contestazioni dell’Ufficio ed in conformità alle conclusioni rese in udienza dall P.G., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione di ciascun atto impositivo, rimanendo le spese di lite a carico delle parti che le abbiano anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21giu
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