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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 03286/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado — emessa in sede di rito abbreviato - che ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di omicidio stradale ex art. 589-bis cod. pen., per avere investito e ucciso, procedendo in centro abitato alla velocità di 90 Km/h (nonostante il limite di 40 Km/h), il pedone [OSCURATO:PERSONA], il quale stava attraversando la strada a poca distanza dalle strisce.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando vizio di motivazione nel calcolo della pena, ed in particolare in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla ritenuta prevalenza delle circostanze aggravanti sulla circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen.

Si deduce che non è stato tenuto conto del fatto che l'imputato si è presentato spontaneamente presso la caserma dei carabinieri, ove ha reso piena confessione, sicché si ritiene non giustificata la valutazione della Corte territoriale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, anche tenuto conto della scarsa rilevanza dei precedenti penali a carico. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

In punto di dosimetria della pena, si osserva che per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha compiutamente motivato sulla quantificazione della pena, rimarcando sia la gravità del fatto (avendo posto in risalto che il Caboni si era posto alla guida del veicolo a forte velocità - doppia rispetto al limite di legge - su una strada di un piccolo paese, marciando al centro della carreggiata, con un mezzo potente privo di copertura assicurativa e in condizioni precarie, stante l'usura dei pneumatici, dandosi poi alla fuga subito dopo l'investimento, senza neanche accertarsi delle conseguenze lesive cagionate all'investito), sia la negativa personalità del prevenuto (trattandosi di soggetto dedito all'uso di stupefacenti, gravato di precedenti penali significativi per quanto lievi).

Anche il giudizio di bilanciamento delle circostanze risulta motivato in maniera congrua e logica, nel senso della prevalenza delle aggravanti rispetto all'unica attenuante, quest'ultima scarsamente incidente nella dinamica complessiva del sinistro (si osserva che se il Caboni si fosse attenuto al limite di velocità imposto in strada urbana avrebbe efficacemente frenato o avrebbe comunque evitato l'investimento del pedone).

Si tratta di valutazioni discrezionali tipiche del giudizio di merito, che sfuggono al sindacato di legittimità, a meno che non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021), condizioni nel caso pacificamente insussistenti.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA].r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado — emessa in sede di rito abbreviato - che ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di omicidio stradale ex art. 589-bis cod. pen., per avere investito e ucciso, procedendo in centro abitato alla velocità di 90 Km/h (nonostante il limite di 40 Km/h), il pedone [OSCURATO:PERSONA], il quale stava attraversando la strada a poca distanza dalle strisce. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando vizio di motivazione nel calcolo della pena, ed in particolare in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla ritenuta prevalenza delle circostanze aggravanti sulla circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. Si deduce che non è stato tenuto conto del fatto che l'imputato si è presentato spontaneamente presso la caserma dei carabinieri, ove ha reso piena confessione, sicché si ritiene non giustificata la valutazione della Corte territoriale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, anche tenuto conto della scarsa rilevanza dei precedenti penali a carico. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. In punto di dosimetria della pena, si osserva che per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha compiutamente motivato sulla quantificazione della pena, rimarcando sia la gravità del fatto (avendo posto in risalto che il Caboni si era posto alla guida del veicolo a forte velocità - doppia rispetto al limite di legge - su una strada di un piccolo paese, marciando al centro della carreggiata, con un mezzo potente privo di copertura assicurativa e in condizioni precarie, stante l'usura dei pneumatici, dandosi poi alla fuga subito dopo l'investimento, senza neanche accertarsi delle conseguenze lesive cagionate all'investito), sia la negativa personalità del prevenuto (trattandosi di soggetto dedito all'uso di stupefacenti, gravato di precedenti penali significativi per quanto lievi). Anche il giudizio di bilanciamento delle circostanze risulta motivato in maniera congrua e logica, nel senso della prevalenza delle aggravanti rispetto all'unica attenuante, quest'ultima scarsamente incidente nella dinamica complessiva del sinistro (si osserva che se il Caboni si fosse attenuto al limite di velocità imposto in strada urbana avrebbe efficacemente frenato o avrebbe comunque evitato l'investimento del pedone). Si tratta di valutazioni discrezionali tipiche del giudizio di merito, che sfuggono al sindacato di legittimità, a meno che non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021), condizioni nel caso pacificamente insussistenti. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA].r
Sentenza Cassazione n. 03286/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris