CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00599/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Mira le conclusioni del PG et.1 citz-aa t'e izsiZ> 014A A1'62-1,30 . l [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha respinto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], già indagato per fatti di rapina, tentata rapina, lesioni personali e furto, in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. L'istante rappresentava di essere stato ristretto in carcere per tredici giorni, sulla base di una ordinanza cautelare poi annullata dal Tribunale del riesame per la rilevata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e di aver negato e contestato ogni addebito sin dall'interrogatorio di garanzia. Era stato poi assolto da ogni ipotesi accusatoria con sentenza del Tribunale di Torino del 05/02/2019. 2. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore e procuratore speciale dell'istante, che articola un unico motivo con cui deduce erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa ostativa in capo al Sanna. La motivazione del provvedimento impugnato si appalesa del tutto sovrapponibile a quella di un qualsivoglia Tribunale del riesame, interpellato a valutare il quadro di gravità indiziaria. La Corte di appello, infatti, sostiene che, posto che il Sanna era stato individuato con certezza dalle vittime del reato, nonché dagli operanti di polizia giudiziaria, alcun errore è stato compiuto in materia cautelare. A sostegno di questo assunto, il Giudice della riparazione richiama una giurisprudenza per nulla aderente al caso di specie perché concernente il distinto tema degli elementi di prova utilizzabili per il riconoscimento del diritto alla riparazione. Atteso che il Giudice della riparazione deve fondare la propria valutazione secondo un iter logico motivazionale autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, la circostanza che soggetti terzi abbiano identificato nella persona del Sanna il colpevole dei fatti oggetto del procedimento penale non ha alcuna attinenza con il comportamento tenuto dall'istante, elemento necessario ai fini della determinazione richiesta in sede di riparazione alla Corte di appello. Né ha senso il distinguo effettuato dalla medesima Corte in ordine all'assoluzione cosiddetta piena ovvero ai sensi dell'art. 530, cpv., cod. proc. pen. Quanto al fatto, ammesso dal Sanna, di essersi intrattenuto con il Pascucci (almeno in un'occasione), all'interno di un ristorante, proprio nel periodo dei fatti contestati ad entrambi, la Corte non spiega perché detto incontro abbia fatto emergere una circostanza in qualche modo riconducibile alla dinamica dei furti e delle rapine. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In linea generale, va ricordato che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 -01). In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene, pertanto, in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare se dal quadro indiziario, a disposizione del giudice della cautela, potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio e se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 01). Ai medesimi fini, il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808 - 01) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 - 01). 3. Ebbene, tanto premesso in linea generale, si osserva che, nel caso di specie, la motivazione adottata dalla Corte territoriale a corredo della decisione reiettiva appare, nel complesso, congrua, logica e lineare; essa dà conto dell'attività di ricerca, di selezione e di adeguata valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, della colpa grave del ricorrente. L'ordinanza impugnata, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere costituito dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (in termini, Sez. 4, ord. n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237 - 01; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280547 - 01). Nello specifico, essa ha ricordato che il Sanna «ha ammesso di aver intrattenuto rapporti per almeno un paio d'anni con il Pascucci (pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, poi condannato per i fatti per i quali era indagato anche il Sanna)», rapporti che, secondo quanto dichiarato dal ricorrente, proprio nel periodo dei fatti per cui vi è stata applicazione della misura restrittiva nei suoi confronti (ottobre 2015), hanno portato i due alla conviviale condivisione del medesimo tavolo presso un ristorante della città di Torino. Osserva, inoltre, il Giudice della riparazione che l'anzidetta ammissione da parte del Sanna di essersi intrattenuto, almeno in un'occasione, con il Pascucci all'interno di un ristorante, ha fatto emergere una circostanza in qualche modo riconducibile alla dinamica dei furti e delle rapine per cui vi è stata applicazione della misura cautelare in carcere sia per il Sanna che per il Pascucci, secondo la quale, nel periodo in rilievo, due giovani uomini - ripresi dal sistema di videosorveglianza e, sulla base delle relative immagini, riconosciuti dalle Forze dell'ordine nel Pascucci e nel Sanna - commettevano furti e rapine presso bar o ristoranti dopo aver effettuato la consumazione di alimenti o bevande senza corrisponderne nel prezzo, come accaduto nelle ipotesi di cui ai capi A) e B). 4. Discende da tutte le considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro