CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13942/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il tentativo di rapina aggravata e la ricettazione (dubitando del riconoscimento da parte della persona offesa), e il secondo motivo, con cui si contesta la ritenuta provenienza furtiva dei beni oggetto del reato di ricettazione e alla consapevolezza di ciò in capo al ricorrente, non sono deducibili, poiché reiterano profili di censura schiettamente fattuali, già congruamente disattesi dalla Corte territoriale, senza misurarsi con l'apparato argornentativo della sentenza impugnata (cfr. pp. 5-6, ove si sottolinea, da un lato, oltre alla piena utilizzabilità del riconoscimento fotografico e alla accertata attendibilità del teste, anche ulteriori elementi di riscontro della individuazione dell'odierno ricorrente e, dall'altro, il contenuto dei messaggi rinvenuti sul telefono cellulare del ricorrente e la quantità e qualità dei beni, di certa provenienza delittuosa, in quanto già oggetto di denuncia di furto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 m