CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33219/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 7663, pronunciata dalla Commissione Tributaria della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 21.1.2021, e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 293 2015 0014576559 000, avente ad oggetto il tributo dell’Iva, con riferimento all’anno 2011, emessa a seguito di controllo Oggetto:Iva 2011 - Credito d’imposta invocato in compensazione - Dichiarazione ultratardiva - Cartella ex 36 bis Dpr 600/73 -Condizioni. automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011, ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del Dpr n. 633 del 1972. In sostanza il contribuente aveva invocato un credito fiscale dipendente da anno precedente, in cui non aveva però proposto tempestivamente la dichiarazione dei redditi, che era risultata ultratardiva (presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza). L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto irrilevante la dichiarazione proposta successivamente, ed aveva quindi disconosciuto il credito d’imposta. 2. Il contribuente impugnava la cartella esattoriale, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, sostenendo l’inutilizzabilità della procedura automatizzata utilizzata per disconoscere un credito d’imposta, e comunque l’infondatezza della pretesa tributaria. La CTP riteneva irregolare la procedura seguita dall’Amministrazione finanziaria, che avrebbe dovuto invece notificare un avviso di liquidazione, pertanto accoglieva il ricorso ed annullava la cartella esattoriale. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, riproponendo i propri argomenti. La CTR confermava l’annullamento dell’atto esattivo. 4. Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento d’impugnazione. Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso il 2.3.2022, a mezzo Pec, presso il difensore costituito in grado di appello ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 36 bisdel Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, anche in combinato disposto con l’art. 2, comma 7, del Dpr n. 322 del 1998, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, in presenza di credito d’imposta invocato in relazione ad anno in cui non era stata presentata tempestiva dichiarazione dei redditi, risultasse illegittima la notificazione di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, occorrendo invece la notifica di un avviso di accertamento. 2. Invero, come segnalato dalla ricorrente, questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che “avendo l'amministrazione pacificamente proceduto a correggere l'errore materiale commesso dal contribuente nel riporto della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (v. comma 2, lett. b), per essere emerso, dagli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria (v. comma 2), che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno precedente (senza che avesse rilievo la sua tardiva presentazione, solo nel corso del giudizio di primo grado), poteva dirsi integrata la fattispecie legale suddetta, in base alla quale i dati contabili finali risultanti dall'attività di liquidazione si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente (comma 4) … Pare dunque dirimente il rilievo per cui, in mancanza della dichiarazione dei redditi precedente quella oggetto di controllo automatizzato (legittimamente accertata tramite l'anagrafe tributaria), nessuna eccedenza di imposta poteva essere portata in detrazione e l'amministrazione era legittimata ad apportare la conseguente correzione dell'errore materiale riscontrato (v. Cass. 2 aprile 2014, n. 7600, che in tema di Iva sottolinea, tra l'altro, come il venir meno del diritto alla detrazione non elida il diritto al rimborso, secondo il meccanismo della ripetizione dell'indebito; conf. Cass. 12 gennaio 2012, n. 268)” Cass. sez. V, 22.10.2014, n. 22402. 3. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto, cassandosi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo esame, pronunciando sulle questioni proposte dalla parti in ordine alle quali non siano maturate preclusioni. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio e provveda anche a regolare le