CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 17342/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto innanzi alla Corte di Cassazione, con istanza in data 12/11/2021, richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. in riferimento al processo nel quale è imputato, pendente dinanzi alla Corte di appello di Lecce. Il ricorrente, nel richiamare le vicende verificatisi presso gli uffici giudiziari di Lecce che lo avevano riguardato, e nel rilevare di essere stato vittima di usura denunziata presso detti uffici (lamentando, anche, che del tutto arbitrariamente era stato dichiarato il suo fallimento dal Tribunale di Lecce), ha indicato una serie di circostanze che, a suo dire, dimostrerebbero la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 45 del codice di rito per la rimessione del processo a suo carico ad altro giudice. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire in cancelleria in data 15/03/2022 una memoria insistendo sulla fondatezza della richiesta di remissione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Deve, invero, rilevarsi come non risulti dagli atti che l'istante abbia provveduto, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., ad effettuare la notifica della richiesta di rimessione alle altre parti processuali. Va, infatti, evidenziato che la richiesta di rimessione del procedimento deve ex art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, rientra chiaramente anche il Pubblico Ministero. Deve richiamarsi, sul punto, il condivisibile orientamento secondo cui la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Rv. 264960 - 01; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Rv. 218403 - 01; Sez. 1, n. 5026 del 07/10/1996, Rv. 205733 - 01). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro quattromila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 nsigli te c Il residente Ser io Beltrani [OSCURATO:PERSONA].CAR