CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 settembre 2021
Cassazione n. 37737/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il TRIBUNALE di MODENA, con sentenza in data 7/1/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. 2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione di legge e vizio della motivazione per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e in relazione alla determinazione della pena. 3. Il ricorso e' inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448 cpp . Il tipo di procedimento consente la definizione "de plano" del giudizio. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] sore -STEFANO F Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]