CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00716/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Lette le conclusioni del difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - imputato nel proc. pen. n. 2155/2014 RGNR e 831/2018 R.G. per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. - ha avanzato, a mezzo di procuratore speciale, istanza di rimessione del procedimento ad altro giudice ritenendo sussistere, nel circondario di Gela, gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili. L'istante rappresenta di operare, da molti anni, nell'ambito di associazioni ambientaliste deputate alla salvaguardia del territorio e di avere, in tale qualità e per tali motivi, presentato numerosissime denunce ed esposti agli organi giudiziari locali, con i quali è entrato, in definitiva, in collisione, per via delle critiche avanzate - sia mediante opposizione alle richieste di archiviazione, sia mediante esposti al CSM - nei confronti dei molti magistrati che hanno trattato gli affari da lui segnalati. L'istante elenca trenta atti di denuncia, esposti, opposizione posti in essere dal 2015 al 2021 ed esprime la preoccupazione che tali atti lo abbiano reso inviso ai magistrati del Tribunale di Gela o che abbiano determinato, comunque, una situazione di conflittualità, nociva per il sereno svolgimento del giudizio che lo riguarda, eliminabile solo col trasferimento del processo in altro circondario. [OSCURATO:PERSONA] La richiesta è manifestamente infondata. In tema di rimessione del processo, di motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (ex multis, cass., n. 13419 del 05/03/2019, Rv. 275366 - 01). Nella specie la situazione di incompatibilità ambientale è ravvisata - dal ricorrente - nella molteplicità delle iniziative giudiziarie da lui intraprese a favore della collettività, che l'avrebbero posto in contrasto, a suo dire, con magistrati requirenti e giudicanti. Trattasi di prospettazione congetturale e immaginifica, giacché nessuna indicazione concreta è contenuta, in ricorso, di atteggiamenti ostili o avversativi tenuti dagli organi giudiziari gelesi, i quali hanno solo effettuato, finora, per quanto si legge in ricorso, le valutazioni di loro competenza in ordine alle numerose problematiche sollevate dal ricorrente, personalmente o per conto di organismi rappresentativi di interessi diffusi. Quale che sia stato l'esito delle suddette valutazioni, è senz'altro da escludere - in mancanza di prova contraria - che alle stesse sia ricollegabile un sentimento di avversione nei confronti del soggetto o dei soggetti che, con le loro denunce, hanno consentito agli organi inquirenti di avviare - nei confronti di funzionari pubblici e privati e di esponenti del mondo imprenditoriale - le iniziative giudiziarie elencate in ricorso e di cui il ricorrente va giustamente fiero. Peraltro, dalla posizione istituzionale degli organi chiamati in causa scaturisce la piena condivisione dello spirito legalitario animante - a suo dire - l'istante, trattandosi di organi composti di soggetti chiamati ad applicare la legge, i quali non possono che apprezzare l'impegno profuso, nelle varie sedi istituzionali e politiche, dal ricorrente, anche laddove si fosse rivolto contro esponenti della magistratura gelese, dal momento che proprio la Magistratura ha l'interesse e l'obbligo di espungere dal proprio seno i membri che contravvengono ai doveri della funzione. A tanto va aggiunto che nessuna specifica censura è mossa all'operato dei magistrati - requirenti e giudicanti - che hanno in carico il procedimento di cui è chiesta la rimessione, sicché non è dato comprendere come la posizione del ricorrente possa essere pregiudicata dallo svolgimento del processo in terra gelese. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Co