CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente u8e, SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20493/2018 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Messina, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Sezione Staccata di Messina il 6 luglio 2017 n. 2572/10/2017; dato atto che la causa è decisa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente; udito per i controricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso avverso il diniego della definizione agevolata e la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso avverso il diniego della definizione agevolata e la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Sezione Staccata di Messina il 6 luglio 2017 n. 2572/10/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione alla sentenza depositata dal Tribunale di Messina il 15 dicembre 2002 n. 2980, nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concluso con la condanna dei convenuti al pagamento in via solidale della somma di C 1.521.223,57 (con i relativi accessori) a favore degli attori, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che l'avviso di liquidazione fosse carente di motivazione, non essendo sufficiente allo scopo la mera indicazione del numero e della data della sentenza soggetta a registrazione. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato avverso la medesima sentenza. Il ricorso incidentale è affidato a due motivi. In corso di causa, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sospensione del procedimento fino al 31 dicembre 2020, allegando copia dell'istanza presentata in via telematica per la definizione agevolata e della quietanza di pagamento della prima rata dell'importo dovuto ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. L'Agenzia delle Entrate ha respinto la domanda di definizione agevolata sul rilievo che «(..) le liti aventi ad oggetto (..) avvisi di liquidazione relativi all'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari non sono definibili [ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 1361, avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti». [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il diniego di definizione agevolata sul presupposto che l'avviso di liquidazione costituirebbe - al di là del nomen iuris - un "atto impositivo", il quale, pertanto, rientrerebbe nella previsione dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. Tale ricorso è affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, ribadendo la fondatezza del diniego di definizione agevolata. La stessa ha presentato istanza per la trattazione della causa. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] A) RICORSO PRINCIPALE Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e 54 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'avviso di liquidazione non fosse munito di idonea motivazione, non occorrendo l'allegazione della copia della sentenza soggetta a registrazione. B) RICORSO INCIDENTALE (CONDIZIONATO) 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata «per carenza di motivazione in ordine alle questioni giuridiche sottoposte (..) al suo esame nell'ambito della medesima domanda (..)», in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per aver respinto l'eccezione del contribuente in ordine alla sopravvenuta riforma in appello della sentenza soggetta a registrazione con motivazione carente o apparente. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la riforma in appello della sentenza soggetta a registrazione fosse irrilevante, essendo venuto meno per tale esito il fondamento della pretesa impositiva. C) [OSCURATO:PERSONA] AGEVOLATA 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver omesso di ascoltare il contribuente prima dell'adozione del provvedimento di diniego. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro non costituisse un atto impositivo e, quindi, non consentisse di avvalersi della definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata è meritevole di accoglimento in relazione al secondo motivo, dovendo rilevarsi ictu ocull l'infondatezza del primo motivo per l'inapplicabilità dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale (ex art. 12 della Legge 27 luglio 2000 n. 212) con riguardo ad un procedimento estraneo all'esercizio del potere impositivo. 1.1 La questione è stata specificamente affrontata da questa Corte, la quale, in una serie di recenti arresti (sulla scia dell'attuale orientamento delle Sezioni Unite sulla nozione di "atto impositivo": Cass., Sez. Un., 25 giugno 2021, n. 18298), ha deciso che, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (in termini: Cass., Sez. 5", 20 luglio 2021, n. 20683; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 9; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2054). 1.2 Come è noto, l'art. 6, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, dispone che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». In deroga al criterio del valore della controversia, i commi successivi della richiamata disposizione prevedono che la lite possa essere definita con il versamento di importi inferiori, a seconda dell'esito dei precedenti gradi di merito. L'art. 6, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, soggiunge che: «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro /1 31 maggio 2019». 1.3 Nel caso di specie, si valuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione agevolata, trattandosi di lite pendente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, nella quale è parte l'Agenzia delle Entrate. Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la lite aveva, poi, ad oggetto proprio un atto impositivo e non un atto liquidatorio. È costante l'indirizzo di legittimità - formatosi su altra disposizione condonistica, ma analogamente strutturata - secondo cui: «In tema di condono fiscale ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell'ambito applicativo della L. n. 289 del 2002, art. 16, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto stesso. Pertanto, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, la definizione dell'atto come "avviso di liquidazione" non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell'obbligazione tributaria» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2014, n. 5158; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2010, n. 20731; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13136; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2018, n. 15449; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32600; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2020, n. 26533). 1.4 Questa impostazione, incentrata su un criterio di effettività, è stata successivamente recepita anche dalla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate aprile 2019 n. 6/E, dove si osserva (par. 2.3.4): «Con riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta di successione, si osserva che tali atti non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Occorre tuttavia evidenziare che, ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, che prescinde dal nomen iuris utilizzato nella specie. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione con riferimento all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, volto a far valere «per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione» (Cass. 6 ottobre 2010, n. 20731). In questo caso, infatti, l'avviso di liquidazione assume natura di atto impositivo, in quanto destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione». 1.5 Nel caso di specie, è evidente che l'avviso di "liquidazione" in oggetto esprime una finalità sostanzialmente impositiva, là dove applica l'imposta di registro in misura proporzionale (con l'aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 8, lett. b, della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) in relazione alla statuizione di condanna al pagamento di una somma di danaro. 2. Ne segue, in definitiva, l'annullamento del diniego e l'affermazione della definibilità della presente lite ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modifica2:ioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. 3. Considerando che l'Agenzia delle Entrate non ha opposto altre ragioni di diniego e che [OSCURATO:PERSONA] ha tempestivamente versato l'importo dovuto ai sensi di legge, si deve dichiarare l'estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Ovviamente, tale esito esclude ogni pronunzia sul ricorso principale e sul ricorso incidentale (condizionato). 4. Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). 5. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e dichiara definibile la lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136; dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; pone in via definitiva le spe