CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza, rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge, il travisamento probatorio e l'illogicità della motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e del materiale probatorio, preclusa in questa sede; considerato che i motivi, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], prospettano una diversa ricostruzione del fatto, ignorando le circostanze di fatto indicate in sentenza (pag.5), non censurabili in questa sede e coerentemente poste a base del giudizio di responsabilità, escludendo qualsiasi atto arbitrario degli operanti, non obbligati a predisporre posti di blocco per sottoporre a controllo gli automobilisti; considerato, peraltro, accertato il rifiuto di sottoposizione ad alcoltest, nonostante l'oggettivo stato di alterazione alcolica risultante dalla sintomatologia rilevata, indicata nel capo di imputazione; ritenuto altresì, inammissibile per genericità e manifesta infondatezza il motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto per [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di appello valorizzato la gravità del fatto e delle minacce, il luogo in cui fu tenuta la condotta, che conferiva serietà alle minacce, rivolte agli operanti impegnati in attività di ufficio e offesi in presenza di terzi a causa e nell'esercizio delle funzioni; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de