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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27683/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bologna, emessa in data 8 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina impropria aggravata in concorso (capo a dell'imputazione) e lesioni personali aggravate in concorso (capo b dell'imputazione).

Considerato che i primi due motivi di ricorso, relativi al reato di cui al capo a) dell'imputazione, con i quali si contesta, rispettivamente, la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla prova che il bene (una bottiglia di liquore) trovato nella borsa dell'imputata fosse strato sottratto al supermercato, e il vizio della motivazione sempre in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici effettivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062; Sez. 6, n. 197 del 15/12/2011, dep. 2012, Cava, Rv. 251493), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4, dove la Corte territoriale ha ricostruito la dinamica del fatto, anche alla luce dei filmati del sistema di videosorveglianza, evidenziante la sottrazione, da parte dell'imputata, della menzionata bottiglia dagli scaffali del supermercato, il nascondimento della stessa bottiglia nella borsa della Giancola, la reazione violenta della donna alla richiesta del sorvegliante di restituire la merce sottratta e di mostrare il contenuto della borsa, e l'intervento del complice al fine di darle man forte, così dovendosi ritenere correttamente configurati gli estremi del reato di tentata rapina impropria); ritenuto che il terzo motivo, con il quale si deduce l'illogicità della motivazione con riguardo alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (già riconosciute dal primo giudice) sulle contestate aggravanti e l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo b) dell'imputazione, è manifestamente infondato, atteso che: a) quanto al primo profilo del motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; successivamente, Sez. 2, n. 3154:3 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), come avvenuto nel caso in esame (si veda la pag. 4, dove la Corte d'appello di Bologna ha evidenziato l'assenza di elementi positivi che potessero essere apprezzati come prevalenti su quelli di segno opposto); quanto al secondo profilo del motivo, l'aumento di pena per il reato di lesioni personali di cui al capo b) è stato di mesi tre di reclusione ed C 300,00 di multa, cioè di entità esigua, il che esclude ogni abuso del potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bologna, emessa in data 8 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina impropria aggravata in concorso (capo a dell'imputazione) e lesioni personali aggravate in concorso (capo b dell'imputazione). Considerato che i primi due motivi di ricorso, relativi al reato di cui al capo a) dell'imputazione, con i quali si contesta, rispettivamente, la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla prova che il bene (una bottiglia di liquore) trovato nella borsa dell'imputata fosse strato sottratto al supermercato, e il vizio della motivazione sempre in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici effettivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062; Sez. 6, n. 197 del 15/12/2011, dep. 2012, Cava, Rv. 251493), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4, dove la Corte territoriale ha ricostruito la dinamica del fatto, anche alla luce dei filmati del sistema di videosorveglianza, evidenziante la sottrazione, da parte dell'imputata, della menzionata bottiglia dagli scaffali del supermercato, il nascondimento della stessa bottiglia nella borsa della Giancola, la reazione violenta della donna alla richiesta del sorvegliante di restituire la merce sottratta e di mostrare il contenuto della borsa, e l'intervento del complice al fine di darle man forte, così dovendosi ritenere correttamente configurati gli estremi del reato di tentata rapina impropria); ritenuto che il terzo motivo, con il quale si deduce l'illogicità della motivazione con riguardo alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (già riconosciute dal primo giudice) sulle contestate aggravanti e l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo b) dell'imputazione, è manifestamente infondato, atteso che: a) quanto al primo profilo del motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; successivamente, Sez. 2, n. 3154:3 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), come avvenuto nel caso in esame (si veda la pag. 4, dove la Corte d'appello di Bologna ha evidenziato l'assenza di elementi positivi che potessero essere apprezzati come prevalenti su quelli di segno opposto); quanto al secondo profilo del motivo, l'aumento di pena per il reato di lesioni personali di cui al capo b) è stato di mesi tre di reclusione ed C 300,00 di multa, cioè di entità esigua, il che esclude ogni abuso del potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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