Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 41359/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A.R.

SECCIA che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa data 25 febbraio 2021 il G.I.P. del Tribunale di Ivrea, adito quale giudice dell'esecuzione dal pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità concesso a [OSCURATO:PERSONA] con decreto di condanna del 30 gennaio 2019.

Osservava che dalla data di notifica del decreto penale il condannato non si era attivato per lo svolgimento dei lavori presso l'ente indicato dal giudice in sede di cognizione, [OSCURATO:PERSONA] di Chivasso.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art. 3 del d.m. 26 marzo 2001.

Il Tribunale ha ignorato che il condannato aveva contattato, tramite il difensore, l'associazione e che quest'ultima aveva comunicato la sua indisponibilità ad avviarlo all'attività lavorativa.

La revoca del beneficio è stata, quindi, disposta illegittimamente.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non possono ricadere sul condannato eventuali ritardi imputabili alle pubbliche amministrazioni.

2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen. sul rilievo dell'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale all'esito della quale il G.I.P. ha revocato il beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo è fondato ed assorbente.

Dall'esame degli atti, accessibili nella sede di legittimità in ragione della natura processuale della eccezione difensiva, ed in particolare dalla nota attestante l'invio, per via telematica, non risulta che l'avviso sia pervenuto all'indirizzo PEC del difensore (si da atto della "mancata accettazione").

Tanto basta per considerare nulla la notifica e, per derivazione, l'intero procedimento definito con l'ordinanza impugnata.

È, infatti, pacifico che l'omessa notifica al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dal condannato, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen.

Non rileva né che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio né che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997).

6. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ivrea che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta del pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ivrea.

Così deciso, in Roma il 29 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A.R. SECCIA che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa data 25 febbraio 2021 il G.I.P. del Tribunale di Ivrea, adito quale giudice dell'esecuzione dal pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità concesso a [OSCURATO:PERSONA] con decreto di condanna del 30 gennaio 2019. Osservava che dalla data di notifica del decreto penale il condannato non si era attivato per lo svolgimento dei lavori presso l'ente indicato dal giudice in sede di cognizione, [OSCURATO:PERSONA] di Chivasso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art. 3 del d.m. 26 marzo 2001. Il Tribunale ha ignorato che il condannato aveva contattato, tramite il difensore, l'associazione e che quest'ultima aveva comunicato la sua indisponibilità ad avviarlo all'attività lavorativa. La revoca del beneficio è stata, quindi, disposta illegittimamente. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non possono ricadere sul condannato eventuali ritardi imputabili alle pubbliche amministrazioni. 2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen. sul rilievo dell'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale all'esito della quale il G.I.P. ha revocato il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo è fondato ed assorbente. Dall'esame degli atti, accessibili nella sede di legittimità in ragione della natura processuale della eccezione difensiva, ed in particolare dalla nota attestante l'invio, per via telematica, non risulta che l'avviso sia pervenuto all'indirizzo PEC del difensore (si da atto della "mancata accettazione"). Tanto basta per considerare nulla la notifica e, per derivazione, l'intero procedimento definito con l'ordinanza impugnata. È, infatti, pacifico che l'omessa notifica al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dal condannato, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen. Non rileva né che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio né che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997). 6. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ivrea che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta del pubblico ministero. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ivrea. Così deciso, in Roma il 29 ottobre 2021. Il Consigliere estensore
Decreto Cassazione n. 41359/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris