CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15236/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato – Avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 340 /202 2 depositata il 21/03/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del10 luglio 202 4 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Ivrea avverso il verbale di contestazione della polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA], redatto nei confronti del ricorrente, quale proprietario del veicolo, per la violazione dell’art. 146, comma 3, c.d.s., per avere superato l’intersezione semaforizzata tra via Italia e via Speranza (direzione Aosta), nonostante la lanterna proiettasse la luce rossa nella sua direzione. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Ivrea, con sentenza n. 344 del 2021, ha respinto l’opposizione. 2. Sull’impugnazione del soccombente, il Tribunale di Ivrea, nella resistenza del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello, sul rilievo, assorbente rispetto alle altre censure, dell’assenza della necessaria delibera della Giunta comunale di autorizzazione all’installazione dell’impianto rilevatore automatico (reDvolution) di infrazione semaforica. 3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, illustrati da una memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 5. Rileva la Corte che il ricorso è improcedibile, per inosservanza dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.; infatti: (i) l’art. 369 c.p.c. dispone, a pena di improcedibilità, che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta» (v. art. 369, comma 2, c.p.c.). Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione; (ii) nella specie, nel ricorso (pag. 1) si dà atto che la sentenza n. 340del 2022 emessa dal Tribunale di Ivrea , pubblicata il 21 /0 3 /20 22 , è stata notificata in data 05/04/2022.Tuttavia, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale che il Collegio, che è giudice del fatto processuale, ha consultato, non risulta depositata la relazione di notifica; (iii) il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata, in data 21/03/2022, e la notifica del ricorso, in data 06/06/2022, è maggiore del termine breve per impugnare (art. 325, comma 2, c.p.c.: sessanta giorni). Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo, come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, Ord. n. 6947 del 2023). 6. Nulla sulle spese poiché l’intimato non ha svolto difese. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del cita