CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 02550/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 286/2019R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vimercate, con domicilio in [OSCURATO:PERSONA] n. 200. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1794/2018 , pubblicata in data 15.10.2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 24.9.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Vimercate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto:successioni 1. K alpana S rivastava ha evocato in causa la sorella [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunale di Alessandria, deducendo che i defunti genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano disposto con testamento congiunto del 15.4.2004 dei loro beni, istituendo eredi in parti uguali ed esecutrici testamentarie le due figlie; che , successivamente , con un nuovo testamento del 13.3.2008, avevano diversamente d estinato le loro sostanze, redigendo un testamento reciproco, irrevocabile per la legge indiana applicabile alla successione ai sensi dell’art. 46 L. 218/1995, volendo che alla morte di uno dei disponenti l’intero patrimonio passasse al coniuge superstite, con diritto di godere dell’asse ma senza fa c oltà di disporne, dovendo i beni transitare alle due figlie in parti uguali; che la madre Nirmala era premorta al marito, in data 23.11.2011, rendendo irrevocabile il testamento reciproco, ma che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] somme provenienti dal patrimonio della moglie eaveva nel 2011 redatto un nuovo testamento, istituendo detta figlia erede universale ; che la convenuta aveva svuotato taluni conti di cui era solo formale cointestataria con i genitori , somme destinate a ri cadere in successione ed essere suddivisetra le due eredi, mentre nulla aveva ricevutol’attrice. Ha chiesto di accertare che le disposizioni di ultima volontà redatte nel 2008 integravano un testamento reciproco irrevocabile , di dichiarare inefficace il secondo testamento redatto dal padre nel 2011 e di ordinare la restituzione dell'importo di € 1.831.008,42, pari al 50% delleliquidità facenti parte dell’asse da dividere. La convenuta ha resistito alla domanda, sostenendo che l a scheda redatta dai genitori nel 2008 integrava un testamento congiunto, legittimamente revocato dal padre con il successivo testamento, negando di essersi appropriata di sommedell’asse. Il T ribunale ha respinto tutte le domande , con sentenza integralmente confermata in appello.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale, dopo aver ribadito che la successione era disciplinata dalla legge indiana e che non contrastava con l’ordine pubblico la norma straniera che riteneva valido il testamento reciproco e il fedecommesso, ha affermato che il Tribunale aveva correttamente proceduto all’interpretazione complessiva d el testamento, rilevando che l’art. 5 conteneva una doppiavocazione e una sostituzione fedecommissaria e che le clausole nn. 8 e 9, c he attribuivano al coniuge superstiteun mero potere gestorio dell’asse , in realtà contemplavano solo una scissione tra la titolarità e la gestione dei beni caduti in successione , non incompatibile con l’attribuzionein piena proprietà dei suddetti beni in capo al coniuge superstite, rilevando che,per l’ipotesi di premorienza della moglie, il testamento non attribuiva al marito alcun potere di cui non fosse già titolarein base ad una precedente procura. Riguardo alla qualificazione del testamento come congiunto e non reciproco, la Corte di merito ha ritenuto univoco il dato letterale e l’impiego dell’espressione “joint will ” , in luogo d i “ mutual will ”, evidenziando l’assenza di un’esplicita previsione di irrevocabilità che caratterizza il testamento reciprocoe di benefitsa favore del coniuge superstite. Ha ritenuto assorbite le domande di restituzione delle somme asseritamente incamerate dalla convenuta, affermando che l’attrice non era stata in condizione di individuare con la dovutaprecisazione la consistenza dell’asse, non potendo essere rimessa in termini per produrre ulteriore documentazione. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in sette motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. Le parti hanno infine depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono infondate le eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione: il ricorso contiene una compiuta esposizione dei fatti controversi e delle vicende processuali, del contenuto delle norme successorie straniere e delle doglianze in diritto, con esaustivo richiamo alle risultanze processuali utili per la decisione. 2. Il prim o motivo denuncia la violazione della Section 85 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 1925, lamentando che la Corte di merito, nell’interpretare le dispos i zioni di ultima volontà , abbia negato qualsiasi rilievo allaseconda parte della clausola n. 5 che, nel prevedere che in caso di morte dell’uno o dell’altro d ei coniugi il superstite sarebbe divenuto erede e che , dopo il decesso di entrambi, i beni dovessero transitare in parti uguali alle due figlie, integrava un testamento reciproco. La diversa qualificazione come testamento congiunto, e perciò revocabile , sarebbe effetto di una letturaparziale del contenuto della scheda, in contrasto con la legge indiana che prescrive che nessuna parte d el t e stamento deve esser scartatase è possibile attribuirle un significato ragionevole. Si assume inoltre che l’espressione “diamo, lasciamo in eredità e leghiamo” impiegata daitestatori, conferiva all’erede solo un diritto di godimento, poiché lo stesso testamento prevedeva che i beni dovevano esser devoluti, alla morte di entrambi i coniugi , alle due figlie in parti uguali. Il secondo motivo deduce la violazione della Section 82 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 1925, per aver la sentenza condiviso una interpretazione delle disposizioni di ultima volontà incompatibile con il contenuto delle clausole nn. 5, 8 e 9 del testamento. Espone la ricorrente che il testamento non aveva devolutoal coniuge superstite la piena proprietà dell’asse,poiché l’art. 8 e 9 conferivano all’erede meri poteri gestori sui beni pervenuti per succ e ssione , volendo che, in caso di premorienza della moglie, tali poteri fossero conferiti al marito e, in caso contrario, alle due figlie, non avendo alcun senso contemplare dette facoltà ove i testatori avessero inteso trasferireall’erede la piena proprietà dei cespiti. Il terzo motivo deduce la violazione della Section 83 dell’[OSCURATO:PERSONA], per aver la sentenza dato esclusivo rilievo all’impiego dell’espressione “joint will” (testamento congiunto) utilizzata dai disponenti senza averla contestualizzata e per averla interpretata in senso letterale, affermando che i de cuius ave vano inteso redigere solo un testamento congiunto e non revocare precedenti disposizioni pure menzionate nell’atto , attribuendo alle figlie il ruolo di esecutrici delle ultime volontà dei genitori. Per contro, la legge indiana prescrive che le parole di significato generale o comune possono essere interpretate in senso ristretto o letterale solo se dal complesso del testamento emerga la volontà del de cuius di utilizzarle in un significato circoscritto, senza far ricorso ad elementi estrinseci alla scheda. L’effettiva natura de lle disposizioni emergerebbe da plurimi elementi testuali ( l’ impiego del pronome personale noi, dei verbi al pluralee di numerosi aggettivi possessivi), trovando conferma nelle condizioni soggettive dei t e statori ( le precarie condizioni di salute della defunta madre e l’etàdei coniugi). Il quarto motivo deduce la falsa applicazione d ell’art. 15 della l. 218/1995 e del precedente vinco la nte nel caso Kuppswami V. Perumal, sostenendo che la legge straniera deve essere applicata secondo l’interpretazione dello Stato di provenienza e che i precedenti richiamati in ricorso erano vincolanti in un sistema di common lawquale quello indiano, sussistendo tutti gli elementi per ritenere confezionato un testamento reciproco e irrevocabile,avendo il marito ottenuto benefici dalla morte della moglie in virtù delle disposizioni raccolte in un unico documento ; non sarebbe stata necessaria un’espressa dichiarazione di irrevocabilità poiché , secondo la giurisprudenza indiana,l’utilizzo di formule quali “ i nostri beni, i nostri attuali desideri, le nostre ultime volontà” escluderebbero il potere di revocadelle disposizioni. Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per il travisamento degli atti processuali e dei documenti bancari prodotti in giudizio, contestando alla pronuncia di aver escluso l’esistenza di benefici a favore del coniuge superstite benché non solo detta circostanza non fosse stata mai contestata, ma risultassero anche provati prelievi – di rilevantissime somme ottenute iure successionis dal coniuge superstite. Il sesto motivo denuncia la violazione del precedente vincolante nel caso Kuppswami V. Perumal, per aver la pronuncia escluso che il coniuge superstite avesse ricevuto benefici, circostanza smentita dalle prove documentali acquisite. 3. I sei motivi sono fondati . Per individuare le norme applicabili alla succ e ssione deve farsi applicazione l’art. 46 della l. 218/1995, considerato che [OSCURATO:PERSONA] deceduta nel 2011. [OSCURATO:PERSONA] dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata ratificata da un numero limitato di Stati, tra cui non figura l'Italia. [OSCURATO:PERSONA] UE del Parlamento e del Consiglio n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015 (art. 83). L'art. 46, comma primo, L. 218/1995 dispone che la successione è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. Ai sensi dell'art. 13, comma primo, quando nelle successive disposizioni della L. 218/1995 è richiamata la legge straniera si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato, se: a) il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) si tratti di rinvio alla legge italiana. Il rinvio non opera se,tra l'altro, la legge straniera sia stata oggetto di una scelta effettuata in tal senso dalle parti (cd. professio iuris ), scelta che, in materia di successione, è consentita al de cuius solo a favore della legge di residenza, sempre che quest'ultima sia stata mantenuta fino al momento della morte (art. 46, comma secondo). In tal caso, se a succedere è chiamato un soggetto residente in Italia, sono fatti salvi i diritti di legittima. Il successivo art. 15prevede che la legge straniera si applica secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo. 3.1 L’asse comprende – secondo quanto dedotto - sia somme di denaro e valori, sia beni immobili, di cui taluni ubicati in India. Non è in discussione l’applicabilità della legge indianain relazione al criterio della nazionalità ex art. 46 L. 218/1995. Dalla scheda testamentaria non risulta che i testatori avessero optato per una legge diversa da quella nazionale. Ai sensi dell’art. 13, comma primo, l. 218/1995 si tiene conto dell’eventuale rinvio che la legge del de cuius faccia a leggi di altroStato. L’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] dispone che la successione negli immobili che si trovino in India di una persona deceduta è regolato dalla legge indiana ovunque tale persona avesse il domicilio al momento della sua morte. La successione dei beni mobili è regolata dalla legge del paese in quale il defunto aveva il domicilio al momento della sua morte. Non è evidenziata dal giudice di merito alcuna causa di esclusione (ad es. ai sensi dell’art. 4 della legge nazionale del de cuius secondo cui l’art. 5 non si applica se il defunto era indù, musulmano, Buddista, Sikh o Jaina). Poste la nazionalità della de cuius e la composizione dell’asse , la validità e la disciplina del testamentova scrutinata anzitutto in base alla legge indiana; per gli immobili situati in altri Stati il giudice del rinvio dovrà verificare l’eventuale applicabilità del criterio cd. criterio della scissione dell a succ e ssion e nei mobili in base al domicilio di origine, da quella delle immobili, disciplinata dalla lex rei sitae, con la formazione di due distinte masse ereditarie, rette d alla legge applicabile a ciascuna di esseo comunque far riferimento alla diversa norma eventualmente oggetto di rinvio in base alla suddetta legge successoria. Qualora si applichi il criterio della scissione, sarà n ell'ambito di ciascuna massa che dovranno esser risolti i problemi di validità ed efficacia del titolo successorio, stabilite l'entità delle quote spettanti ai successori, le modalità della delazione, l'accettazione e la pubblicità degli atti, l'eventuale tutela dei legittimari, etc. In particolare, nella successione dei beni immobili, ciascun cespite resta assoggettato alla legge vigente nei luoghi di situazione anche per quanto concerne la validità del testamento (Cass. s.u. 2867/2021). 2.2. Poste tali premesse, occorre evidenziare che , con l’art. 5 del testamento redatto nel 2008, i coniugi aveva no chiaramente manifestatola volontà che , nell’eventualità d i morte di uno di essi, tutti i beni transitassero al superstite e, dopo la morte di entrambi, alle figlie in parti uguali. Nella scheda era contenuta una duplice disposizione: un’attribuzione reciproca dei rispettivi patrimoni, sotto condizione di premorienza, e un’istituzione di secondo grado de i successivi beneficiari. Reciproco era, in particolare, anche l’ impegno a d ar corso al la successiva devoluzionedei cespiti in favore delle figlie. L’elemento espressione “ joint will” utilizzata dai de cuius , che la Corte di merito ha ritenuto decisiva per ritenere confezionato un testamento congiunto, non andava isolata dal resto delle disposizioni e, in particolare , dal l’ art. 5 del testamento con cui ciascun coniuge aveva inteso devolvere all’altro i diritti su i propri beni , trovando riscontro testuale il profilo di reciprocità dei lasciti e l’unicità formale della volontà testamentariadi entrambi i testatori che caratterizza no il testamento reciproco anche secondo le legge indiana. La sentenza ha, invece, trascurato proprio il contenuto complessivo della scheda, obliterando parte della volontà espresse nella scheda contro il criterio dell’interpretazione sistematica e conservativa reso cogente dagli artt. 83 e 85 della legge successoria. Non può convenirsi neppure con il criterio impiegato per delimitare l’ampiezza delle facoltà e la natura dei diritti pervenuti al marito, essendo enfatizzato il dato letterale (l’uso dei termini “leghiamo, lasciamo in eredità”), compatibile in astratto con l’attribuzione mortis causa di mere facoltàdi godimento, risultando imprescindibile l’esame –del tutto omesso nella sentenza impugnata - del contenuto della procura rilasciata in vita da [OSCURATO:PERSONA] c ui il testamento aveva esplicitamente rinviato per integrare le disposizioni di ultima volontà, volendo che le facoltà concesse in vita al marito permanessero efficaci anche dopo la morte della moglie. Tutt’altro che decisiva era l’assenza di un’e s plicita previsione di irrevocabilità deltestamento, potendo essa discendere ex se, in base alla legge successoria applicabile , dal la natura (reciproca o congiuntiva) delle disposizioni testamentarie. La stessa percezione di benefici da parte del coniuge superstite poteva influire, secondo la legge indiana e i precedenti vincolanti richiamati in ricorso, sulla eventuale revocabilità dell’atto a seconda dell’esistenza–o meno - di cespiti residui al momento dell’apertura della successione, non sulla preliminare qualificazione , nell’uno o nell’altro senso, del testamento. In conclusione, le sei censure meritano accoglimento. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare gli atti di causa e le deduzioni difensive, svolgendo gli accertamenti sopra specificati, per regolare la successione secondo la legge applicabile. 4. Il settimo motivo deduce la nullità della sentenza per travisamento del contenuto delle note diudienza del 15.11.2016 con le quali, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice , la ricorrente sostiene di non aver affatto ammesso di non essere in grado di ricostruire la consistenza dell’asse, avendo comunque depositato la documentazione bancaria attestante i saldi dei conti al momento dell’apertura delle due successioni. L’ottavo motivo deduce la nullità della sentenza per il travisamento delle reiterate richieste di rimessione in terminiper il deposito de gli atti attestanti l’impossessamento di beni dell’asse materno da parte della convenuta, assumendo che solo tardivamente la ricorrente aveva ottenuto dall’Agenzia delle entrate la documentazione comprovante il fatto che la convenuta aveva portato all’estero gioielli di rilevantissimo valore ricadenti nel patrimonio ereditario materno. I motivi sono assorbiti.La Corte di merito ha ritenuto “ residuali ” le istanze di prova e le richieste di rimessione in termini, poiché superate dall’accertamento della natura congiunta e revocabile del testamento; solo per completezza ne ha dichiarata l’infondatezza, con argomentazioni puramenterafforzative, tali da non integrare un ’autonoma ragione decisoria, dovendo esser rimesso al giudice di rinvio il complessivo riesame delle prove acquisite e delle istanze istruttorie. In conclusione, sono accolti i primi sei motivi di ricorso, con assorbimentodelle altre censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio dell a causa allaCorte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accogliei primi sei motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civ