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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18648/2026

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nerale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in attidall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente e ricorrente incidentale -Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 3797/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 18648/2026Data pubblicazione 09/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale della Calabria n. 2936/02/2021, depositata il 14/09/2021 enon notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito di un controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con il qualeveniva contestato un maggiore debito IVA, oltre sanzioni.

L’Ufficio haritenuto indebitamente applicato il meccanismo dell’inversione contabilealle cessioni di oro usato effettuate dalla società, sostenendo che l’IVAavrebbe dovuto essere esposta in fattura.

L’accertamento traeva origineda un processo verbale di constatazione redatto nei confronti dellasocietà cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale non era statoriconosciuto il regime del reverse charge.La società contribuente ha impugnato l’avviso dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che ha accolto ilricorso, ritenendo corretta l’applicazione del regime dell’inversionecontabile.

Secondo i giudici di primo grado, le operazioni avevano adoggetto oro usato destinato a fusione e trasformazione industriale,assimilabile a oro industriale, a prescindere dal fatto che la societàcessionaria svolgesse anche attività di commercializzazione.Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello,deducendo l’erroneità della motivazione e insistendo sulla nonapplicabilità del reverse charge, in quanto la cessionaria non esercitavain via esclusiva attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi.

LaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 3797/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 18648/2026Data pubblicazione 09/06/2026società appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello e, insubordine, l’applicazione del regime del margine.[OSCURATO:PERSONA] della Calabria ha rigettatol’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

IlCollegio ha ribadito che, ai fini IVA, rileva la destinazione oggettiva delbene ceduto alla lavorazione industriale e non la qualificazione formaledell’attività svolta dal cessionario.

È stato affermato che anche i benid’oro usati, se ceduti per essere avviati a fusione e affinazione, rientranonell’ambito applicativo dell’inversione contabile, secondo la normativa ela giurisprudenza di legittimità.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a un motivo di censura.

La società contribuente resiste concontroricorso e propone ricorso incidentale subordinato e condizionatoarticolato in due motivi; la stessa ha anche depositato memoria.Ragioni della decisioneVa preliminarmente trattata e disattesa l’eccezione di giudicatoesterno proposta in memoria da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La stessa si fonda sulla sentenza della C.T.R. per la Calabria n.1914/20 la cui legittimità è stata confermata da questa Corte conordinanza n. 5050/23, depositata in data 17 febbraio 2023, avente adoggetto le medesime contestazioni sollevate con l’avviso diaccertamento oggetto del presente giudizio.L’eccezione è infondata.È vero che il giudicato relativo a una determinata annualitàd’imposta non può incondizionatamente essere fatto valere anche peraltre annualità, in quanto l’ostacolo è individuato dal riferimento adelementi variabili.

Di contro va ribadito che la sentenza del giudiceCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 3797/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 18648/2026Data pubblicazione 09/06/2026tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighidel contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizirelativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ovependenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementicostitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodidi imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentrenon può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativoai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differentied a diverse annualità. (Cass. n. 38950/21).Nella fattispecie, il presente giudizio verte su cessioni di oroassoggettate a reverse charge intercorse tra la contribuente e la societàMETALLI E [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2013 mentre quello al quale ilgiudicato si riferisce riguarda cessioni di oro assoggettate a reversecharge intercorse tra la contribuente e la società [OSCURATO:PERSONA] E PREZIOSIs.p.a. nell’anno 2014; trattandosi di operazioni intercorse in periodid’imposta differenti, non vi è alcun giudicato.Invero, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alleimposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fattiche, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendoeffetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o neiquali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto adesecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva delgiudicato per le fattispecie «tendenzialmente permanenti» in quantosuscettibili di variazione annuale (cfr. Cass. n. 21824 del 2018, n. 17760del 2018, n. 1300 del 2018, n. 15690 del 2017, n. 18875 del 2016).Venendo allora all’esame dell’unico motivo di ricorso principaleproposto, rileva la Corte che l’Agenzia delle Entrate denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633del 1972, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenutoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 3797/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 18648/2026Data pubblicazione 09/06/2026legittima l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile allecessioni di oro usato effettuate dalla società contribuente.La ricorrente deduce che la CTR avrebbe erroneamente valorizzatola qualificazione oggettiva dei beni ceduti e la loro asserita destinazionealla fusione, ritenendo irrilevante che la società cessionaria svolgesseanche attività di commercializzazione, laddove, secondo la disciplinanormativa e la prassi amministrativa richiamata, l’applicazione delreverse charge presuppone che il cessionario eserciti in via esclusivafabbricazione, con esclusione di qualsiasi attività di commercio.

Sisostiene che la destinazione dei beni a un processo di trasformazioneindustriale non può essere desunta dalle sole indicazioni contenute nellafatturazione o nella documentazione contabile predisposta dal cedente,ma deve risultare da elementi certi e univoci, desumibili in primo luogodalle caratteristiche soggettive del cessionario.

La CTR avrebbe pertantoviolato le regole sull’onere della prova, ponendo a caricodell’Amministrazione finanziaria la dimostrazione dell’insussistenza deipresupposti del regime speciale, anziché richiedere alla contribuente laprova positiva della sussistenza delle condizioni richieste dalla norma.La ricorrente censura altresì l’affermazione della sentenza impugnatasecondo cui la normativa di riferimento non richiederebbe l’esercizioesclusivo dell’attività di lavorazione industriale da parte del cessionario,sostenendo che tale interpretazione si pone in contrasto con la ratio delladisciplina dell’inversione contabile, volta a prevenire fenomeni evasivi,e con il corretto coordinamento tra il regime del reverse charge, ilregime del margine e il regime IVA ordinario applicabile alle cessioni dibeni d’oro usati.In conclusione, l’Agenzia delle Entrate assume che la CTR abbiafatto malgoverno della normativa IVA, applicando il meccanismodell’inversione contabile in assenza dei presupposti soggettivi e oggettiviCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 3797/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 18648/2026Data pubblicazione 09/06/2026richiesti dalla legge, con conseguente illegittimità della sentenzaimpugnata e necessità della sua cassazione.Il motivo è infondato.Invero, la sentenza impugnata – richiamando e condividendol’accertamento operato dal giudice di primo grado - non si è limitata aun esame meramente documentale; essa ha anche accertato che «…lacessione a [OSCURATO:PERSONA] di oreficeria usata è risultata consisterein cessione di verga aurifera e, quindi, risulta venduto il prodotto fusoprima della cessione alla suddetta cessionaria». [OSCURATO:PERSONA] utilizza quindil’espressione ridetta per qualificare giuridicamente il bene ceduto,superando la mera descrizione formale (“rottami di oreficeria usata”)contenuta in fattura.

La definizione del bene come “verga aurifera”consente di qualificare l’oro come bene in forma primaria e non più comebene di consumo.

Infatti, secondo l’art. 3 della L. n. 7/2000 (attuativadella direttiva 98/80/CE) la “verga aurifera” consiste in un materialed’oro fuso, in forma grezza o semilavorata, privo di destinazione alconsumo finale, destinato per sua natura o funzione alla lavorazione etrasformazione industriale, e quindi riconducibile alla categoria dell’“oroindustriale” o “oro diverso da quello da investimento”.

Si tratta quindi diuna condizione in cui si trova il metallo che lo rende idoneoesclusivamente alla introduzione in un processo produttivo avente peroggetto la sua lavorazione e trasformazione da parte di operatorispecializzati che termina con la realizzazione di gioielli o quant’altro,previa appunto trasformazione dello stesso.Alla luce di tale affermazione in fatto, non più rivedibile in questasede, la CTR ha quindi correttamente applicato la giurisprudenza diLegittimità secondo la quale «in tema di IVA, Il regime dell'inversionecontabile previsto dall'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che,in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario,anziché al cedente, l'obbligo di assolvere l'imposta, trova fondamento,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 3797/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 18648/2026Data pubblicazione 09/06/2026secondo la disciplina unionale cui quella interna è conformata,nell'esigenza di prevenire il rischio di frodi fiscali, che è tanto maggiorequanto più elevato è il tenore dell'oro che forma oggetto della fornitura;pertanto, ai fini dell'applicabilità del predetto regime, in luogo di quellodiverso del margine concernente il commercio degli oggetti di occasione,è sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati alconsumo, che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma»(Cass. n. 11927/2021; Cass. n. 26760/2022; Cass. n. 11106/2022;Cass. n. 19906, n. 19907, n. 19908, 19909 tutte del 2022; Cass. n.1787 e n. 1837 del 2024).La consistenza dei beni – che si trovavano nella forma di “vergaaurifera” secondo l’accertamento in fatto operato dalla sentenza dimerito – consente quindi pacificamente di escludere che gli stessipotessero essere destinati al commercio, deponendo per la lorodestinazione per natura e consistenza solo a fasi ulteriori del cicloproduttivo, con conseguente corretta applicazione del regime del c.d.“reverse charge”.Pertanto, il ricorso principale va rigettato.Tale statuizione esenta dall’esame del ricorso incidentale, inentrambi i motivi proposti, che risultano assorbiti.Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.Mrigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali infavore di parte controricorrente che liquida in euro 14.000,00, oltre aeuro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e iva come perlegge.Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in attidall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente e ricorrente incidentale -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 3797/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 18648/2026Data pubblicazione 09/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale della Calabria n. 2936/02/2021, depositata il 14/09/2021 enon notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito di un controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con il qualeveniva contestato un maggiore debito IVA, oltre sanzioni. L’Ufficio haritenuto indebitamente applicato il meccanismo dell’inversione contabilealle cessioni di oro usato effettuate dalla società, sostenendo che l’IVAavrebbe dovuto essere esposta in fattura. L’accertamento traeva origineda un processo verbale di constatazione redatto nei confronti dellasocietà cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale non era statoriconosciuto il regime del reverse charge.La società contribuente ha impugnato l’avviso dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che ha accolto ilricorso, ritenendo corretta l’applicazione del regime dell’inversionecontabile. Secondo i giudici di primo grado, le operazioni avevano adoggetto oro usato destinato a fusione e trasformazione industriale,assimilabile a oro industriale, a prescindere dal fatto che la societàcessionaria svolgesse anche attività di commercializzazione.Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello,deducendo l’erroneità della motivazione e insistendo sulla nonapplicabilità del reverse charge, in quanto la cessionaria non esercitavain via esclusiva attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi. LaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 3797/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 18648/2026Data pubblicazione 09/06/2026società appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello e, insubordine, l’applicazione del regime del margine.[OSCURATO:PERSONA] della Calabria ha rigettatol’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. IlCollegio ha ribadito che, ai fini IVA, rileva la destinazione oggettiva delbene ceduto alla lavorazione industriale e non la qualificazione formaledell’attività svolta dal cessionario. È stato affermato che anche i benid’oro usati, se ceduti per essere avviati a fusione e affinazione, rientranonell’ambito applicativo dell’inversione contabile, secondo la normativa ela giurisprudenza di legittimità.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a un motivo di censura. La società contribuente resiste concontroricorso e propone ricorso incidentale subordinato e condizionatoarticolato in due motivi; la stessa ha anche depositato memoria.Ragioni della decisioneVa preliminarmente trattata e disattesa l’eccezione di giudicatoesterno proposta in memoria da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La stessa si fonda sulla sentenza della C.T.R. per la Calabria n.1914/20 la cui legittimità è stata confermata da questa Corte conordinanza n. 5050/23, depositata in data 17 febbraio 2023, avente adoggetto le medesime contestazioni sollevate con l’avviso diaccertamento oggetto del presente giudizio.L’eccezione è infondata.È vero che il giudicato relativo a una determinata annualitàd’imposta non può incondizionatamente essere fatto valere anche peraltre annualità, in quanto l’ostacolo è individuato dal riferimento adelementi variabili. Di contro va ribadito che la sentenza del giudiceCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 3797/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 18648/2026Data pubblicazione 09/06/2026tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighidel contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizirelativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ovependenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementicostitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodidi imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentrenon può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativoai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differentied a diverse annualità. (Cass. n. 38950/21).Nella fattispecie, il presente giudizio verte su cessioni di oroassoggettate a reverse charge intercorse tra la contribuente e la societàMETALLI E [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2013 mentre quello al quale ilgiudicato si riferisce riguarda cessioni di oro assoggettate a reversecharge intercorse tra la contribuente e la società [OSCURATO:PERSONA] E PREZIOSIs.p.a. nell’anno 2014; trattandosi di operazioni intercorse in periodid’imposta differenti, non vi è alcun giudicato.Invero, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alleimposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fattiche, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendoeffetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o neiquali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto adesecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva delgiudicato per le fattispecie «tendenzialmente permanenti» in quantosuscettibili di variazione annuale (cfr. Cass. n. 21824 del 2018, n. 17760del 2018, n. 1300 del 2018, n. 15690 del 2017, n. 18875 del 2016).Venendo allora all’esame dell’unico motivo di ricorso principaleproposto, rileva la Corte che l’Agenzia delle Entrate denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633del 1972, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenutoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 3797/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 18648/2026Data pubblicazione 09/06/2026legittima l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile allecessioni di oro usato effettuate dalla società contribuente.La ricorrente deduce che la CTR avrebbe erroneamente valorizzatola qualificazione oggettiva dei beni ceduti e la loro asserita destinazionealla fusione, ritenendo irrilevante che la società cessionaria svolgesseanche attività di commercializzazione, laddove, secondo la disciplinanormativa e la prassi amministrativa richiamata, l’applicazione delreverse charge presuppone che il cessionario eserciti in via esclusivafabbricazione, con esclusione di qualsiasi attività di commercio. Sisostiene che la destinazione dei beni a un processo di trasformazioneindustriale non può essere desunta dalle sole indicazioni contenute nellafatturazione o nella documentazione contabile predisposta dal cedente,ma deve risultare da elementi certi e univoci, desumibili in primo luogodalle caratteristiche soggettive del cessionario. La CTR avrebbe pertantoviolato le regole sull’onere della prova, ponendo a caricodell’Amministrazione finanziaria la dimostrazione dell’insussistenza deipresupposti del regime speciale, anziché richiedere alla contribuente laprova positiva della sussistenza delle condizioni richieste dalla norma.La ricorrente censura altresì l’affermazione della sentenza impugnatasecondo cui la normativa di riferimento non richiederebbe l’esercizioesclusivo dell’attività di lavorazione industriale da parte del cessionario,sostenendo che tale interpretazione si pone in contrasto con la ratio delladisciplina dell’inversione contabile, volta a prevenire fenomeni evasivi,e con il corretto coordinamento tra il regime del reverse charge, ilregime del margine e il regime IVA ordinario applicabile alle cessioni dibeni d’oro usati.In conclusione, l’Agenzia delle Entrate assume che la CTR abbiafatto malgoverno della normativa IVA, applicando il meccanismodell’inversione contabile in assenza dei presupposti soggettivi e oggettiviCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 3797/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 18648/2026Data pubblicazione 09/06/2026richiesti dalla legge, con conseguente illegittimità della sentenzaimpugnata e necessità della sua cassazione.Il motivo è infondato.Invero, la sentenza impugnata – richiamando e condividendol’accertamento operato dal giudice di primo grado - non si è limitata aun esame meramente documentale; essa ha anche accertato che «…lacessione a [OSCURATO:PERSONA] di oreficeria usata è risultata consisterein cessione di verga aurifera e, quindi, risulta venduto il prodotto fusoprima della cessione alla suddetta cessionaria». [OSCURATO:PERSONA] utilizza quindil’espressione ridetta per qualificare giuridicamente il bene ceduto,superando la mera descrizione formale (“rottami di oreficeria usata”)contenuta in fattura. La definizione del bene come “verga aurifera”consente di qualificare l’oro come bene in forma primaria e non più comebene di consumo. Infatti, secondo l’art. 3 della L. n. 7/2000 (attuativadella direttiva 98/80/CE) la “verga aurifera” consiste in un materialed’oro fuso, in forma grezza o semilavorata, privo di destinazione alconsumo finale, destinato per sua natura o funzione alla lavorazione etrasformazione industriale, e quindi riconducibile alla categoria dell’“oroindustriale” o “oro diverso da quello da investimento”. Si tratta quindi diuna condizione in cui si trova il metallo che lo rende idoneoesclusivamente alla introduzione in un processo produttivo avente peroggetto la sua lavorazione e trasformazione da parte di operatorispecializzati che termina con la realizzazione di gioielli o quant’altro,previa appunto trasformazione dello stesso.Alla luce di tale affermazione in fatto, non più rivedibile in questasede, la CTR ha quindi correttamente applicato la giurisprudenza diLegittimità secondo la quale «in tema di IVA, Il regime dell'inversionecontabile previsto dall'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che,in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario,anziché al cedente, l'obbligo di assolvere l'imposta, trova fondamento,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 3797/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 18648/2026Data pubblicazione 09/06/2026secondo la disciplina unionale cui quella interna è conformata,nell'esigenza di prevenire il rischio di frodi fiscali, che è tanto maggiorequanto più elevato è il tenore dell'oro che forma oggetto della fornitura;pertanto, ai fini dell'applicabilità del predetto regime, in luogo di quellodiverso del margine concernente il commercio degli oggetti di occasione,è sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati alconsumo, che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma»(Cass. n. 11927/2021; Cass. n. 26760/2022; Cass. n. 11106/2022;Cass. n. 19906, n. 19907, n. 19908, 19909 tutte del 2022; Cass. n.1787 e n. 1837 del 2024).La consistenza dei beni – che si trovavano nella forma di “vergaaurifera” secondo l’accertamento in fatto operato dalla sentenza dimerito – consente quindi pacificamente di escludere che gli stessipotessero essere destinati al commercio, deponendo per la lorodestinazione per natura e consistenza solo a fasi ulteriori del cicloproduttivo, con conseguente corretta applicazione del regime del c.d.“reverse charge”.Pertanto, il ricorso principale va rigettato.Tale statuizione esenta dall’esame del ricorso incidentale, inentrambi i motivi proposti, che risultano assorbiti.Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali infavore di parte controricorrente che liquida in euro 14.000,00, oltre aeuro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e iva come perlegge.Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7