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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 gennaio 2021

Cassazione n. 23354/2024

Testo disponibile della fonte

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18671/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA], 13, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] 24, Pec:-controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA delTRIBUNALE ROMA n. 131/2021 depositata il 05/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] allegando che il figlio [OSCURATO:PERSONA] alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] ed in attesa di entrare in un parcheggio a spina su via Prenestina a Roma era stato tamponato da una Peugeot,assicurata con [OSCURATO:SOCIETA],condotta e di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], proveniente da tergo e ad altissima velocità,convenne il Santesarti e la [OSCURATO:SOCIETA] davanti al Giudice di Pace di Roma chiedendo il risarcimento del danno; il Giudice di Pace accolse parzialmente la domanda condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di € 450 oltre interessi legali; a seguito di appello del Giovanetti e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] SpA (già [OSCURATO:SOCIETA]), il Tribunale di Roma, con sentenza n. 131 del 5/1/2021,sentito un teste ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto che, non avendo nessuna delle parti coinvolte nel sinistro provato l’esatta dinamica del medesimo, dovesse trovare applicazione l’art. 2054, 2° co.c.c. ed ha liquidato il danno nella somma di € 885,00 oltre rivalutazione ed interessi; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] SpA con controricorso;il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata nel senso qui di seguito riportato: “sussistono i presupposti per la formulazione di una sintetica proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; infatti, i motivi di ricorso, nonostante la formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499)”; il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso; il ricorso è stato assegnato all’adunanza camerale del 18 aprile 2024; il ricorrente ha depositatomemoria.

Considerato che: con il primo motivo – violazione degli artt. 140, 141, 145, 149 e 154 CdS 2054 e 2735 c.c. –il ricorrente impugna il capo di sentenza che ha applicato l’art. 2054, 2° comma c.c. pur in presenza di un urto da tergo, del tamponamento, della confessione da parte del tamponante e dell’incertezza sulla dinamica del sinistro, elementi che avrebbero imposto di ritenere la presunzione di colpa integrale del conducente del veicolo tamponante; con il secondo motivo – violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e 2700 c.c.-il ricorrente contesta che il Tribunale di Roma,con errata ed apparente motivazione, ha dichiarato l’inattendibilità del teste perché quanto ammesso contrasta con quanto presunto dai verbalizzanti nel rapporto di sinistro stradale in atti non presenti al sinistro ed intervenuti successivamente; con il terzo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132, comma 1 n. 4 e 2735 c.c. –contesta che il Tribunale di Roma ha omesso l’esame di un fatto decisivo per la decisione oggetto di discussione tra le parti quale la dichiarazione confessoria del conducente del veicolo tamponante rilasciata nell’immediatezza dei fatti ai VVUU intervenuti che da sola sarebbe stata sufficiente a decretarne l’esclusiva responsabilità; con il quarto motivo – violazione del D.M. 55/2014, attualmente parzialmente riformato dal D.M. 37/18 e d.P.R. 633 del 1972 e art. 11 L. 576/80 e successive modifiche – per avere il Tribunale di Roma nel liquidare il danno emergente individuato nei compensi stragiudiziali, omesso gli accessori di legge quali il 15% delle spese forfettarie, il 4% del C.P.A. ed il 22 n% dell’IVA, nonostante avesse accertato che l’attività professionale fosse stata resa da un patrocinatore legale; il Collegio osserva quanto segue: la valutazione di inammissibilità del ricorso formulata nella proposta di definizione anticipata, tenuto conto che la norma dell’art. 380-bis prescrive che la proposta debba essere “sintetica”, risulta pienamente adeguata al tenore dell’illustrazione di motivi; invero, il primo motivo non contiene l’illustrazione della violazione della congerie di norme indicate nella intestazione, ma si articola nella sollecitazione a questa Corte a valutare le risultanze istruttorie che richiama, particolarmente quanto alla dichiarazione del teste che il giudice di appello ha ritenuto inattendibile ed al rapporto del sinistro stradale, redatto dalla polizia municipale; ferma tale struttura argomentativa, esattamente rilevata dalla proposta di definizione, peraltro si rileva ad abundantiamche le dette risultanze vengono evocate anche senza il rispetto dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. quanto agli oneri di riproduzione diretta od indiretta, salvo per quella che viene definita dichiarazione del “resistente” di cui al detto rapporto; anche il secondo motivo, quanto alla evocazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si risolve in una sollecitazione a rivalutare emergenze probatorie.

Quanto alla violazione dell’art. 132, secondo [e non primo, come indicato da parte ricorrente] comma, n. 4 c.p.c., essa viene dedotta sulla base di elementitratti aliunde rispetto ad essa (il che è contrario al modo di dedurre la violazione indicato da Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e pacificamente reiterato dalla giurisprudenza di questa Corte) e, dunque, anche sotto tale profilo la valutazione della proposta ècorretta; il terzo motivo si risolve nella postulazione di una rivalutazione di un’emergenza probatoria, che si vorrebbe integrare una confessione, ma –fra l’altro – senza una precisa individuazione e spiegazione di che cosa nella dichiarazione riportata avrebbe rivestito quell’efficacia e perché.

E peraltro, l’illustrazione anche qui evoca altre risultanze probatorie che sostiene avrebbero dovuto apprezzarsi ai fini della valutazione di quella dichiarazione.

Sicché, anche in tal caso la valutazione della proposta risulta pertinente; infine, anche il tenore della valutazione sul quarto motivo è corretto: è sufficiente osservare che nel motivo si fa riferimento ad una somma riconosciuta per spese stragiudiziali ma senza precisare in che termini fosse stata chiesta, sicché si sollecita una valutazione, peraltro di un fatto-la richiesta delle spese stragiudiziali - che resta indefinito e nemmeno viene indicato nel rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente vacondannato al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, nonché –ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. – della somma che si indica in dispositivo ai sensi dell’art. 96, 3° comma c.p.c. e di quella pure ivi indicata a favore della Cassa per le ammende; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 600 per compensi € 200 per esborsi, nonché al pagamento della somma di € 600 ai sensi dell’ art. 96, 3° comma c.p.c.

Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di€ 600 a favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18671/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA], 13, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] 24, Pec:-controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA delTRIBUNALE ROMA n. 131/2021 depositata il 05/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] allegando che il figlio [OSCURATO:PERSONA] alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] ed in attesa di entrare in un parcheggio a spina su via Prenestina a Roma era stato tamponato da una Peugeot,assicurata con [OSCURATO:SOCIETA],condotta e di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], proveniente da tergo e ad altissima velocità,convenne il Santesarti e la [OSCURATO:SOCIETA] davanti al Giudice di Pace di Roma chiedendo il risarcimento del danno; il Giudice di Pace accolse parzialmente la domanda condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di € 450 oltre interessi legali; a seguito di appello del Giovanetti e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] SpA (già [OSCURATO:SOCIETA]), il Tribunale di Roma, con sentenza n. 131 del 5/1/2021,sentito un teste ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto che, non avendo nessuna delle parti coinvolte nel sinistro provato l’esatta dinamica del medesimo, dovesse trovare applicazione l’art. 2054, 2° co.c.c. ed ha liquidato il danno nella somma di € 885,00 oltre rivalutazione ed interessi; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] SpA con controricorso;il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata nel senso qui di seguito riportato: “sussistono i presupposti per la formulazione di una sintetica proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; infatti, i motivi di ricorso, nonostante la formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499)”; il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso; il ricorso è stato assegnato all’adunanza camerale del 18 aprile 2024; il ricorrente ha depositatomemoria. Considerato che: con il primo motivo – violazione degli artt. 140, 141, 145, 149 e 154 CdS 2054 e 2735 c.c. –il ricorrente impugna il capo di sentenza che ha applicato l’art. 2054, 2° comma c.c. pur in presenza di un urto da tergo, del tamponamento, della confessione da parte del tamponante e dell’incertezza sulla dinamica del sinistro, elementi che avrebbero imposto di ritenere la presunzione di colpa integrale del conducente del veicolo tamponante; con il secondo motivo – violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e 2700 c.c.-il ricorrente contesta che il Tribunale di Roma,con errata ed apparente motivazione, ha dichiarato l’inattendibilità del teste perché quanto ammesso contrasta con quanto presunto dai verbalizzanti nel rapporto di sinistro stradale in atti non presenti al sinistro ed intervenuti successivamente; con il terzo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132, comma 1 n. 4 e 2735 c.c. –contesta che il Tribunale di Roma ha omesso l’esame di un fatto decisivo per la decisione oggetto di discussione tra le parti quale la dichiarazione confessoria del conducente del veicolo tamponante rilasciata nell’immediatezza dei fatti ai VVUU intervenuti che da sola sarebbe stata sufficiente a decretarne l’esclusiva responsabilità; con il quarto motivo – violazione del D.M. 55/2014, attualmente parzialmente riformato dal D.M. 37/18 e d.P.R. 633 del 1972 e art. 11 L. 576/80 e successive modifiche – per avere il Tribunale di Roma nel liquidare il danno emergente individuato nei compensi stragiudiziali, omesso gli accessori di legge quali il 15% delle spese forfettarie, il 4% del C.P.A. ed il 22 n% dell’IVA, nonostante avesse accertato che l’attività professionale fosse stata resa da un patrocinatore legale; il Collegio osserva quanto segue: la valutazione di inammissibilità del ricorso formulata nella proposta di definizione anticipata, tenuto conto che la norma dell’art. 380-bis prescrive che la proposta debba essere “sintetica”, risulta pienamente adeguata al tenore dell’illustrazione di motivi; invero, il primo motivo non contiene l’illustrazione della violazione della congerie di norme indicate nella intestazione, ma si articola nella sollecitazione a questa Corte a valutare le risultanze istruttorie che richiama, particolarmente quanto alla dichiarazione del teste che il giudice di appello ha ritenuto inattendibile ed al rapporto del sinistro stradale, redatto dalla polizia municipale; ferma tale struttura argomentativa, esattamente rilevata dalla proposta di definizione, peraltro si rileva ad abundantiamche le dette risultanze vengono evocate anche senza il rispetto dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. quanto agli oneri di riproduzione diretta od indiretta, salvo per quella che viene definita dichiarazione del “resistente” di cui al detto rapporto; anche il secondo motivo, quanto alla evocazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si risolve in una sollecitazione a rivalutare emergenze probatorie. Quanto alla violazione dell’art. 132, secondo [e non primo, come indicato da parte ricorrente] comma, n. 4 c.p.c., essa viene dedotta sulla base di elementitratti aliunde rispetto ad essa (il che è contrario al modo di dedurre la violazione indicato da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e pacificamente reiterato dalla giurisprudenza di questa Corte) e, dunque, anche sotto tale profilo la valutazione della proposta ècorretta; il terzo motivo si risolve nella postulazione di una rivalutazione di un’emergenza probatoria, che si vorrebbe integrare una confessione, ma –fra l’altro – senza una precisa individuazione e spiegazione di che cosa nella dichiarazione riportata avrebbe rivestito quell’efficacia e perché. E peraltro, l’illustrazione anche qui evoca altre risultanze probatorie che sostiene avrebbero dovuto apprezzarsi ai fini della valutazione di quella dichiarazione. Sicché, anche in tal caso la valutazione della proposta risulta pertinente; infine, anche il tenore della valutazione sul quarto motivo è corretto: è sufficiente osservare che nel motivo si fa riferimento ad una somma riconosciuta per spese stragiudiziali ma senza precisare in che termini fosse stata chiesta, sicché si sollecita una valutazione, peraltro di un fatto-la richiesta delle spese stragiudiziali - che resta indefinito e nemmeno viene indicato nel rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente vacondannato al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, nonché –ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. – della somma che si indica in dispositivo ai sensi dell’art. 96, 3° comma c.p.c. e di quella pure ivi indicata a favore della Cassa per le ammende; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 600 per compensi € 200 per esborsi, nonché al pagamento della somma di € 600 ai sensi dell’ art. 96, 3° comma c.p.c. Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di€ 600 a favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma
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