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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33660/2023

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_____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 4347del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46H69 A662F) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53B10 G311D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E07 H501D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresenta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A26 B776W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8018/2021, pubblicatain data 2 dicembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA] BattistaNardecchia, che ha concluso per Ric. n. 4347/2022– S ez. 3 - U d. 19 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 6 «il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando alle parti l’inte- grazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].», come da requisitoria scritta in atti; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente.

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di Intesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere la dichiarazione di inopponibilità nei suoi confronti (anche ai sensi dell’art. 404, comma 1 e, in su- bordine, comma 2, c.p.c.) della sentenza del Tribunale di Roma con la quale, all’esito di un giudizio al quale essa attrice non aveva partecipato, era stata dichiarata l’avvenuta usucapione, in favore della Petrucci, di un immobile sito in Roma, sul quale la medesima società attrice aveva precedentemente iscritto ipoteca e che, successivamente, aveva pignorato in danno della [OSCURATO:SOCIETA]..

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta.

Ricorre la Petrucci, sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale cessionaria del credito per il quale avevano avuto luogo l’iscrizione ipotecaria ed il successivo pi- gnoramento.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Ragioni della decisione 1.Atteso che il ricorso, per le ragioni che saranno esposte di seguito, deve ritenersi per una parte manifestamente infondato e per altra parte inammissibile, la Corte non ritiene necessario disporre l’integrazione del contraddittorionei confronti della so- cietà [OSCURATO:SOCIETA]., che, pur avendo partecipato al giudizio di merito,non risulta evocata nel presente giudizio di legittimità, Ric. n. 4347/2022– S ez. 3 - U d. 19 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 6 in base al consolidato indirizzo secondo il quale «il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evi- tare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certa- mente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condi- zioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare super- flua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art.331 c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giu- dizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la ga- ranzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti»(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010 , Rv. 611735 - 01 ; conf.: Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 , Rv. 612077 -01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 21141 del 13/10/2011 , Rv. 620237 –01; Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012 , Rv. 620539 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 , Rv. 626969 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 , Rv. 648501 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 , Rv. 648755 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020 , Rv. 657883 -01).

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.– violazione e falsa applicazione Ric. n. 4347/2022– S ez. 3 - U d. 19 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 6 di norme di diritto- violazione degli artt. 1158 c.c., 2808 c.c. in relazione agli artt. 102 c.p.c. e 404, comma I, c.p.c.».

La ricorrente contesta, in primo luogo, l’affermazione della corte d’appello secondo la quale la società attrice, quale credi- trice che aveva iscritto ipoteca sul bene oggetto della domanda di accertamento dell’usucapione proposta da essa ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., era da ritenersi litisconsorte neces- saria nel relativo giudizio.

Ne fa discendere, tra l’altro, che, per contestare l’opponibilità della relativa sentenza nei propri confronti, la società creditrice ipotecaria avrebbe potuto agire esclusivamente con l’opposi- zione di terzo revocatoria, ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c., adempiendo ai conseguenti oneri probatori, non potendo invece limitarsi a far constatare, a tal fine (anche eventual- mente ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c., cioè con l’oppo- sizione di terzo ordinaria), la mera circostanza di fatto di non essere stata evocata in quel giudizio nonostante la propria qua- lità di litisconsorte necessaria.

Ilmotivo è manifestamente infondato, dunque inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

La sentenza impugnata è, infatti, sul punto conforme all’indi- rizzo che si è ormaida tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «nel giudizio avente ad og- getto l’usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla tra- scrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale – risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes –di cui l’usucapione produce l’estinzione; ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall’usucapente avverso l’espropriazione dello stesso bene im- mobile» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29325del 13/11/2019, Rv.

Ric. n. 4347/2022– S ez. 3 - U d. 19 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 6 655793 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023, Rv. 668455 –01).

A taleindirizzo il Collegio ritiene vada certamente data conti- nuità; del resto, il ricorso non offre alcun argomento idoneo ad indurre ad una suarimeditazione. 3.Con il secondo motivo si denunzia « in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.– violazione e falsa applicazione di norme di diritto- violazione degli artt. 1158 c.c., 2808 c.c. in relazione agli artt. 102 c.p.c. e 404, comma II, c.p.c.».

La ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo avere accolto la domanda principale (oggetto delle censure di cui al primo motivo del ricorso) della società creditrice ipotecaria, avente ad oggetto la dichiarazione dell’inopponibilità della sentenza di usucapione, in ragione della sua mancata partecipazione al giudizio instaurato dalla Petrucci nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ha poi affermato che, in realtà, nella specie sussistevano anche tutti i presupposti dell’opposi- zione di terzo revocatoria di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c..

Anche tale motivo è inammissibile.

La motivazione sulla fondatezza dell’opposizione di terzo revo- catoria (azione avanzata solo in via subordinata dall’attrice, ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c.) è stata enunciata dalla corte d’appello solo ad abundantiam, essendo quelle relative alla fondatezza dell’azione di accertamento e dichiarazione di inopponibilità della sentenza di usucapione alla società attrice, nonché dell’opposizione di terzo ordinaria (ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c.), proposte in viaprincipale, di per sé assor- benti e sufficienti a sostenere la decisione impugnata.

Non trattandosi di una ratio decidendiautonoma, l’infondatezza delle censure relative all’accoglimento della domanda principale determina l’assorbimento di quelle relative alla domanda su- bordinata e, comunque, il difetto di interesse della ricorrente ad impugnare tale capo della decisione di appello.

Ric. n. 4347/2022– S ez. 3 - U d. 19 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 6 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 4347del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46H69 A662F) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53B10 G311D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E07 H501D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresenta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A26 B776W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8018/2021, pubblicatain data 2 dicembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA] BattistaNardecchia, che ha concluso per Ric. n. 4347/2022– S ez. 3 - U d. 19 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 6 «il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando alle parti l’inte- grazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].», come da requisitoria scritta in atti; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di Intesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere la dichiarazione di inopponibilità nei suoi confronti (anche ai sensi dell’art. 404, comma 1 e, in su- bordine, comma 2, c.p.c.) della sentenza del Tribunale di Roma con la quale, all’esito di un giudizio al quale essa attrice non aveva partecipato, era stata dichiarata l’avvenuta usucapione, in favore della Petrucci, di un immobile sito in Roma, sul quale la medesima società attrice aveva precedentemente iscritto ipoteca e che, successivamente, aveva pignorato in danno della [OSCURATO:SOCIETA].. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta. Ricorre la Petrucci, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale cessionaria del credito per il quale avevano avuto luogo l’iscrizione ipotecaria ed il successivo pi- gnoramento. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Ragioni della decisione 1.Atteso che il ricorso, per le ragioni che saranno esposte di seguito, deve ritenersi per una parte manifestamente infondato e per altra parte inammissibile, la Corte non ritiene necessario disporre l’integrazione del contraddittorionei confronti della so- cietà [OSCURATO:SOCIETA]., che, pur avendo partecipato al giudizio di merito,non risulta evocata nel presente giudizio di legittimità, Ric. n. 4347/2022– S ez. 3 - U d. 19 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 6 in base al consolidato indirizzo secondo il quale «il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evi- tare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certa- mente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condi- zioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare super- flua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art.331 c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giu- dizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la ga- ranzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti»(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010 , Rv. 611735 - 01 ; conf.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 , Rv. 612077 -01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 21141 del 13/10/2011 , Rv. 620237 –01; Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012 , Rv. 620539 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 , Rv. 626969 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 , Rv. 648501 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 , Rv. 648755 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020 , Rv. 657883 -01). 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.– violazione e falsa applicazione Ric. n. 4347/2022– S ez. 3 - U d. 19 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 6 di norme di diritto- violazione degli artt. 1158 c.c., 2808 c.c. in relazione agli artt. 102 c.p.c. e 404, comma I, c.p.c.». La ricorrente contesta, in primo luogo, l’affermazione della corte d’appello secondo la quale la società attrice, quale credi- trice che aveva iscritto ipoteca sul bene oggetto della domanda di accertamento dell’usucapione proposta da essa ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., era da ritenersi litisconsorte neces- saria nel relativo giudizio. Ne fa discendere, tra l’altro, che, per contestare l’opponibilità della relativa sentenza nei propri confronti, la società creditrice ipotecaria avrebbe potuto agire esclusivamente con l’opposi- zione di terzo revocatoria, ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c., adempiendo ai conseguenti oneri probatori, non potendo invece limitarsi a far constatare, a tal fine (anche eventual- mente ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c., cioè con l’oppo- sizione di terzo ordinaria), la mera circostanza di fatto di non essere stata evocata in quel giudizio nonostante la propria qua- lità di litisconsorte necessaria. Ilmotivo è manifestamente infondato, dunque inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. La sentenza impugnata è, infatti, sul punto conforme all’indi- rizzo che si è ormaida tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «nel giudizio avente ad og- getto l’usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla tra- scrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale – risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes –di cui l’usucapione produce l’estinzione; ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall’usucapente avverso l’espropriazione dello stesso bene im- mobile» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29325del 13/11/2019, Rv. Ric. n. 4347/2022– S ez. 3 - U d. 19 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 6 655793 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023, Rv. 668455 –01). A taleindirizzo il Collegio ritiene vada certamente data conti- nuità; del resto, il ricorso non offre alcun argomento idoneo ad indurre ad una suarimeditazione. 3.Con il secondo motivo si denunzia « in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.– violazione e falsa applicazione di norme di diritto- violazione degli artt. 1158 c.c., 2808 c.c. in relazione agli artt. 102 c.p.c. e 404, comma II, c.p.c.». La ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo avere accolto la domanda principale (oggetto delle censure di cui al primo motivo del ricorso) della società creditrice ipotecaria, avente ad oggetto la dichiarazione dell’inopponibilità della sentenza di usucapione, in ragione della sua mancata partecipazione al giudizio instaurato dalla Petrucci nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ha poi affermato che, in realtà, nella specie sussistevano anche tutti i presupposti dell’opposi- zione di terzo revocatoria di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c.. Anche tale motivo è inammissibile. La motivazione sulla fondatezza dell’opposizione di terzo revo- catoria (azione avanzata solo in via subordinata dall’attrice, ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c.) è stata enunciata dalla corte d’appello solo ad abundantiam, essendo quelle relative alla fondatezza dell’azione di accertamento e dichiarazione di inopponibilità della sentenza di usucapione alla società attrice, nonché dell’opposizione di terzo ordinaria (ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c.), proposte in viaprincipale, di per sé assor- benti e sufficienti a sostenere la decisione impugnata. Non trattandosi di una ratio decidendiautonoma, l’infondatezza delle censure relative all’accoglimento della domanda principale determina l’assorbimento di quelle relative alla domanda su- bordinata e, comunque, il difetto di interesse della ricorrente ad impugnare tale capo della decisione di appello. Ric. n. 4347/2022– S ez. 3 - U d. 19 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 6 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del
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