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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 39876/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( ot7-e \1;12.* iTik Liuè I X i(o)14o p5-(42,r(c. i .c.t t" avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] L . 1.4=e5To C.-.0x)-trz f tec4-; A A.A.L.A__7-etze_Q_ i uditoil-dif-ertsore Trattazione scritta .•••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Vista la sentenza n. 34893 del 2022, emessa da questa Prima Sezione Penale in data 13 ottobre 2021; Rilevato che con tale decisione è stato respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 11 febbraio 2021 dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ; Che per mero errore materiale, a seguito del rigetto del ricorso dell'imputato, non si è inserito il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale destinatario, unitamente al ricorrente, della condanna al pagamento delle spese in favore della costituita parte civile; P.Q.M.

Visto l'art.130 cpp con riferimento alla sentenza n.34893 emessa da questa Prima Sezione Penale in data 13 ottobre 2021 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dispone la correzione dell'errore materiale rilevato nell'ultimo periodo della parte motiva, inserendo dopo le parole «l'imputato» le parole « e il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.» e sostituendo le successive parole «va, altresì, condannato» con le parole «vanno altresì condannati».

Dispone, inoltre, la correzione dell'analogo errore materiale rilevato nel dispositivo, nel senso che, dopo le parole «condanna inoltre, l'imputato», devono aggiungersi le parole «e il responsabile civile».

Manda alla Cancelleria per l'annotazione a margine dell'atto corretto.

Così deciso il 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( ot7-e \1;12.* iTik Liuè I X i(o)14o p5-(42,r(c. i .c.t t" avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] L . 1.4=e5To C.-.0x)-trz f tec4-; A A.A.L.A__7-etze_Q_ i uditoil-dif-ertsore Trattazione scritta .•••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Vista la sentenza n. 34893 del 2022, emessa da questa Prima Sezione Penale in data 13 ottobre 2021; Rilevato che con tale decisione è stato respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 11 febbraio 2021 dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ; Che per mero errore materiale, a seguito del rigetto del ricorso dell'imputato, non si è inserito il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale destinatario, unitamente al ricorrente, della condanna al pagamento delle spese in favore della costituita parte civile; P.Q.M. Visto l'art.130 cpp con riferimento alla sentenza n.34893 emessa da questa Prima Sezione Penale in data 13 ottobre 2021 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dispone la correzione dell'errore materiale rilevato nell'ultimo periodo della parte motiva, inserendo dopo le parole «l'imputato» le parole « e il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.» e sostituendo le successive parole «va, altresì, condannato» con le parole «vanno altresì condannati». Dispone, inoltre, la correzione dell'analogo errore materiale rilevato nel dispositivo, nel senso che, dopo le parole «condanna inoltre, l'imputato», devono aggiungersi le parole «e il responsabile civile». Manda alla Cancelleria per l'annotazione a margine dell'atto corretto. Così deciso il 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 39876/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris