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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03136/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato ex art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge, in quanto, attraverso rilievi in fatto, volti a prefigurare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, esso risulta riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base della decisione; che, inoltre, le doglianze della difesa risultano anche manifestamente infondate, poiché i giudici di appello hanno posto a base dell'individuazione dell'odierno ricorrente, quale autore della truffa online ascrittagli, una congrua e logica motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art.640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01).

L'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito» (Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente aF pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato ex art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge, in quanto, attraverso rilievi in fatto, volti a prefigurare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, esso risulta riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base della decisione; che, inoltre, le doglianze della difesa risultano anche manifestamente infondate, poiché i giudici di appello hanno posto a base dell'individuazione dell'odierno ricorrente, quale autore della truffa online ascrittagli, una congrua e logica motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art.640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01). L'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito» (Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente aF pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dice
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