CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 10274/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso27969-2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso,quanto al ricorso principale, e, quanto al controricorso depositato per resistere al ricorso incidentale, per procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e principale e controricorrente al ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calceall’atto di costituzione di nuovo procuratore, R.G.N.27969/2017 Cron. Rep. C.C. 26/01/2023 giurisdizione Gestione separata INPS e prescrizione dei contributi -2 - dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –parte intimata – per la cassazione della sentenza n. 3 75 del 20 1 7 della C ORTE D’APPELLO DIPALERMO, pronunciata il 4 maggio 2017 e pubblic ata il 18 maggio2017 (R.G.N. 2 5 9 /20 1 6). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 26 gennaio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accertamento dell’insussistenza del credito vantato dall’INPS con l’avviso di addebito n. 5962014000906835300, la condanna dell’INPS a restituire i contributi indebitamente riscossi per gli anni 2013 e 2014. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato insussistente l’obbligo del professionista d’iscriversi alla Gestione separata, ha ordinato la cancellazione dell’iscrizione, ha annullato l’avviso di addebito e ha condannato l’INPS a restituire l’importo di Euro 8.149,90, indebitamente percepito per l’anno 2013. 2.–L’INPS ha impugnato la sentenza di primo grado. Con sentenza pubblicata il 18 maggio 2017 con il numero 375del 2017, la Corte d’appello di Palermoha parzialmente accolto il gravame dell’INPS. I giudici d’appellohanno dichiarato prescritti i crediti contributivi di cui al contestato avviso di addebito e , in riforma della decisione di primo grado, ha nno rigettato ogni altra domanda d i Francesco GiuseppeFricano. -3 - 2.1.–A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha preso le mosse dalla valutazione di ammissibilità dell’appello, che ha ritenuto ritualmente proposto, in quanto avvalorato dall’indicazione dei capi della pronuncia oggetto di censura. 2.2.–Quanto al merito della pretesa dell’INPS, i giudici d’appello hanno argomentato che il pagamento del solo contributo integrativo non esclude l’obbligo d’iscriversi alla Gestione separata INPS e che, tuttavia, il credito è prescritto. Èdecorso, difatti, «oltre un quinquennio fra la data di insorgenza dell’omissione contributiva (attenendo a redditi conseguiti negli anni 2006/2007, la relativa contribuzione avrebbe dovuto essere saldata, al più tardi, entro il 16 giugno 2008) ed il primo atto di messa in mora». Ad avviso dei giudici d’appello, il termine di prescrizione non decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2007 (25 settembre 2008), ma dal 16 giugno 2008, termine di scadenza dell’obbligo di versamento dei contributi. Merita dunque conferma, nei termini precisati,la decisione di primo grado, nella parte concernente il rigetto delle pretese avanzate con l’avviso di addebito. 2.3.– Non sono invece ripetibili le somme versate alla Gestione separata per i redditi conseguiti nel 2013, in quanto il professionista ha così adempiuto a un obbligo di legge. Dev’essere rigettata, pertanto, l’azione di ripetizione intrapresa dall’architetto e, in parte qua , dev’essere riformata la sentenza di primo grado, che aveva accolto anche le pretese restitutorie del professionista. 3.– Con ricorso notificato il 16 novembre 2017 e affidato a un motivo, l’INPS impugnain cassazione la sentenza della Corte d’appello diPalermo. 4.–[OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso e propone altresì ricorso incidentale, fondato su tre motivi, illustrat i da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. -4 - 5.–L’INPS resiste al ricorso incidentale e notifica controricorso, ai sensi dell’art. 371, quarto comma, cod. proc. civ. 6.–[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 7.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ.,nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis alla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 8.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 18, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il termine per accertare l’esistenza di un reddito da lavoro autonomo, sul quale calcolare la contribuzione previdenziale, coinciderebbe con il 30 ottobre 2008, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Prima del 30 ottobre 2008, l’INPS non avrebbe potuto conoscere l’esistenza dell’attività di lavoro autonomo. Il termine per pagare l’imposta sul reddito e la contribuzione previdenziale alla Gestione separata sarebbe successivo di un mese rispetto a quello della presentazione della dichiarazione e scadrebbe, dunque, il 30 novembre 2008. Prima del 30 novembre 2008, nessun termine di prescrizione potrebbe decorrere e sarebbe dunque tempestiva la richiesta formulata dall’Istituto, con lettera ricevuta dal -5 - contribuente il 24 giugno 2013, entro il termine quinquennale di prescrizione. 2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] articola tre mot ivi di ricorso incidentale. 2.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso l’inammissibilità di un gravame che si esaurisce nella mera riproposizione delle argomentazioni spese in primo grado. 2.2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, e degli artt. 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e lamenta che la Corte territoriale abbia negato la rilevanza del pagamento del contributo integrativo, ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. Il ricorrente incidentale chiede dunque che la sentenza d’appello sia cassata, nella parte in cui ha ritenuto legittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata e ha rigettato la domanda di restituzione delle somme versate in relazione ai redditi conseguiti per l’anno 2013, per un importo di Euro 8.149,90. 2.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), formulata in via di mero subordine, il ricorrente incidentale prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, osservando che la Corte di merito nulla avrebbe statuito sull’illegittimità dell’applicazione delle sanzioni, irrogate a un soggetto ignaro dell’obbligo contributivo e, dunque, incolpevole, come dimostra il fatto che, per gli anni 2013 e 2014, siano stati effettuati i relativi versamenti. -6 - 3.– Ha priorità logica il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, che s’incentra sull’inammissibilità dell’appello dell’INPS e sul conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado. 4.–Il motivo è inammissibile. 4.1.– La sentenza impugnata ha ravvis ato, in primo luogo, la ritualità del gravame, in quanto le doglianze consentono di ricostruire «con certezza le parti della decisione che si censurano (quella, cioè, in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente l’obbligo del Fricano all’iscrizione nella [OSCURATO:PERSONA] ed ha dichiarato prescritte le rivendicate ragioni contributive) e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto»(pagina 2 della pronuncia d’appello). 4.2.– Il ricorrente incidentale, con il primo mezzo, assume che l’INPS si sia limitato a reiterare le stesse argomentazioni illustrate nel primo grado, senza dar conto delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata e senza additare vizi idonei a incrinarne il fondamento logico-giuridico. 5.–Questa Corte è costante nell’affermare che l’appellante, quando intenda dolersi di un’erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice d’appello di valutare ex novole prove già raccolte e a sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò implichi di per sé l’inammissibilità dell’appello (Cass., sez. VI-3, 8 febbraio 2018, n. 3115). Invero, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, è essenziale che la parte, nel rinviare alle ragioni già illustrate in primo grado, consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., sez. I, 12 febbraio 2016, n. 2814). La conformità dei motivi al paradigma dell’art. 434 cod. proc. civ. dev’essere poi vagliata alla stregua della pronunciadi primo grado, che -7 - rappresenta l’imprescindibile termine di paragone (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 3194). Dal dato puro e semplice della riproposizione delle argomentazioni addotte nel giudizio di primo grado, non si può desumere per ciò stesso l’inammissibilità dei motivi di censura (da ultimo, Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3354, punti 3.4. e 3.5.). 6.– I l primo motivo di ricorso difetta di specificità, in quanto s’incentra sulla lapidaria asserzione, sguarnita di ogni riscontro, che l’INPS abbia riproposto le medesime argomentazioni svolte nel primo grado. Tale dato non solo non è dirimente, ma, nel caso di specie, non risulta neppure avvalorato da allegazioni puntualie dalla riproduzione dei passaggi salienti degli atti di causa,che consentano a questa Corte di apprezzare la censurata genericità delle doglianze, nell’imprescindibileraffronto con la sentenza impugnata. 7.– Quanto al merito delle questioni controverse, riveste rilievo primario la sussistenza dell’obbligo contributivo del professionista, che il ricorrente incidentale contesta con il secondo mezzo. 8.–Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato. 8.1.–È oramai consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel negare la rilevanza del versamento del contributo integrativo , ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS. Tale contributo riveste valenza solidaristica, ma non vale a costituire alcuna posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo. In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che presiede all’istituzione della Gestione separata, l’unico versamento contributivo che possa escludere il predetto obbligo d’iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo,una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, con riguardo agli avvocati, ma con affermazioni -8 - di portata generale sulla disciplina dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995). Invero, il rapporto tra il sistema previdenziale di categoria e quello della Gestione separata si atteggia intermini non già alternativi,ma complementari . Proprio con riferimento agl’ingegneri e agli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l’iscrizione all’INARCASSA,questa Corte ha ribadito i richiamati principi di diritto e ha confermato che è ininfluente il versamento di un contributo integrativo di carattere solidaristico,legato al mero dato dell’iscrizione all’albo (Cass., sez. VI-L, 23 giugno 2022, n. 20288). 8.2.–Da tale orientamento, recepito anche dalle recenti pronunce del giudice delle leggi (Corte costituzionale, sentenze n. 104 e n. 238 del 2022, riguardanti l’iscrizione degli avvocati, la prima, e la seconda l’iscrizione degl’ingegneri e degli architetti alla Gestione separata),non vi sono ragioni di discostarsi, né il ricorrente incidentale enuncia argomenti di sortanella memoria illustrativa, che non si cimenta con l’evoluzione più recente della giurisprudenza tanto costituzionale quanto di legittimità. 9.– Dall’acclarata sussistenza dell’o bbligo contributivo, consegue l’infondatezza della richiesta di ripetizione delle somme versate a titolo di contribuzione peri redditi inerenti all’anno 2013. Occorrequindi vagliare le censure formulate dall’INPS . L’unico motivo del ricorso principale s’incardina sulla prescrizione della pretesaavanzata con l’avviso di addebito. 10.–Il motivo non incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti dal controricorrente. Le censure dell’INPS enucleano in modo intelligibile le violazioni di legge che imputano alla sentenza d’appello e sottopongono alla disamina di questa Corte una questione eminentemente giuridica, correlata alla ratio decidendidella pronuncia impugnata. 11.–Il motivo, pur ammissibile, è nondimeno infondato. -9 - 11.1.–La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, secondo le previsioni di legge e delle fonti secondarie chiamate a dare attuazione alla normativa primaria (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273). Non assume alcun rilievo la presentazione della dichiarazione dei redditi, mera esternazione di scienza, che non assurge a presupposto del credito contributivo (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). 11.2.–A tali principi, che il ricorrente principale non si premura di confutare con argomentazioni persuasive, si è uniformata la Corte d’appello di Palermo. Iltermine di scadenza dell’obbligo di pagamento dei contributi era destinato a scadere il 16 giugno 2008 (pagina 4 della sentenza impugnata). Il ricorrente principale non contesta tale individuazione, in quanto si ripromette, con le censure proposte, di ancorare l’exordium praescriptionis a un diverso termine, quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. A fronte del dies a quo della prescrizione, correttamente identificato dalla Corte di merito, è tardiva la richiesta avanzata dall’INPS, con una lettera ricevuta dal contribuente il 24 giugno 2013, secondo quanto deduce lo stesso Istituto nel ricorso per cassazione (pagina 8). A quella data,era già intervenuta la prescrizione quinquennale . 12.–Il rigetto del ricorso principale implica l’assorbimento del terzo motivo del ricorso incidentale, concernente la tematica delle sanzioni, che la stessa Corte palermitana ha omesso di esaminare, in quanto ininfluente per effetto della declaratoria di prescrizione delle pretese racchiuse nell’avviso di addebito. 13.– Alla luce dei rilievi svolti, dev’essere rigettato il ricorso principale e dev’essere rigettato, nel suo complesso, anche il ricorso incidentale. -10 - 14.–La soccombenza reciproca induce a compensare le spese del presente giudiziotra le parti costituite. 15.– L’integrale rigetto tanto del ricorso principale quanto del ricorso incidentale impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di entrambi i ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente previsto per l’impugnazione principale e per l’impugnazione incidentale, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese delpresente giudizio fra le parti costituite. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contribu