CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 13517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22381/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. D'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, Piazza del Popolo, 18, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SPA, in persona del suo rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, via di [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL] avverso la sentenza n. 240/2019 della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata in data 6/05/2019, notificata il 13/05/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 299/2015, prima, e la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 240/2019, oggetto dell'odierno ricorso, poi, hanno rigettato la domanda risarcitoria avanzata da Angelo e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Castellaneta, avente ad oggetto i danni occorsi all'immobile di loro proprietà, sito nel territorio comunale, per i fenomeni infiltrativi causati, come emerso in sede di A.T.P., dall'assorbimento di acqua fuoriuscita dal sottosuolo per la rottura dei tronchi di tubazione dell'acquedotto di proprietà del Comune di Castellaneta: rottura che gli istanti imputavano alla mancanza delle necessarie opere di manutenzione spettanti all'ente convenuto. Nel giudizio era stato chiamato, su domanda del Comune, l'[OSCURATO:SOCIETA]., indicato come responsabile dei danni, in quanto Ente gestore- custode delle condotte idriche e fognanti nelle zone perimetrali e prospicienti l'abitazione danneggiata. L'AQP, costituitosi in giudizio, aveva eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto risarcitorio nonché il proprio difetto di legittimazione passiva ed infine aveva dedotto l'infondatezza della domanda. La reiezione della domanda risarcitoria, in entrambi i gradi di giudizio, si è basata sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dal terzo chiamato, sul presupposto che la responsabilità dei danni gli fosse imputabile. Angelo e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della decisione della Corte d'Appello, formulando quattro motivi.Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Castellaneta. La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. AQP ha illustrato il controricorso con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod.proc.civ., stante l'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto non rappresentata, nella prospettazione della domanda, la derivazione dei danni lamentati dalla perdita di acque meteoriche, omettendo di considerare la circostanza - pacifica e non contestata - della natura meteorica delle acque infiltratesi nell'immobile di loro proprietà, a seguito della rottura delle condutture idriche del Comune di Castellaneta. Tale circostanza risulterebbe confermata dalla esplicita ammissione - sussumibile nell'ambito della confessione giudiziale - tanto da parte del Comune quanto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. che la causa funzionale ed efficiente danni era rappresentata dalla rottura delle condutture per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche nonché dalla richiesta, in sede di citazione in appello, di una integrazione della CTU, già disposta in sede di ATP, onde verificare se la dispersione delle acque nel sottosuolo e la successiva infiltrazione delle stesse all'interno dell'immobile danneggiato fossero diretta conseguenza della rottura delle tubazioni destinate alla raccolta e all'allontanamento delle acque meteoriche. Il motivo non può accogliersi. I ricorrenti hanno riprodotto parzialmente l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di quello d'appello - da cui si evince che avevano individuato nella rottura della condotta idrica la causa del danno - ma non hanno in alcun modo dimostrato quanto affermato, e cioè di aver dedotto che le acque infiltrate fossero di origine meteorica. Di conseguenza, le argomentazioni in ordine alla asserita violazione, da parte della Corte d'Appello, del principio di non contestazione - peraltro, verosimilmente per errore posta in relazione con il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. anziché con quello di cui all'art. 360, comma 1 n. 3 cod.proc.civ. come, invece, già indicato a p. 3 del ricorso - non consentono a questa Corte di esercitare il suo compito istituzionale, occorrendo, affinché si accerti che un fatto non è stato contestato, e perciò non richieda una specifica dimostrazione, che lo stesso fatto sia esplicitamente ammesso o che la difesa di controparte sia stata improntata su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. D'altro canto, la parte che invoca il cosiddetto principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione. La non contestazione scaturisce dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, come nella specie, a fronte di una richiesta di riconoscimento del danno provocato da infiltrazioni di acqua a causa della rottura della condotta idrica comunale, l'attore si sia limitato a dedurre la rottura di una tubazione facente parte del sistema idrico. Tale conclusione si giustifica anche per il fatto che l'onere di contestazione è parametrato all'onere di allegazione, dovendosi il principio di non contestazione coordinare con l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto, per cui ad una generica allegazione non può che corrispondere una altrettanto generica contestazione (cfr. Cass. 22/05/2019, n. 13828). Ora, l'allegazione dei ricorrenti era stata generica: come anticipato, non avevano mai fatto riferimento alla provenienza meteorica delle acque; come, del resto, riconoscono essi stessi, quando, a p. 11 del ricorso, ribadiscono: «sin dal primo momento ... hanno lamentato la sussistenza di danni derivanti dalle condotte idriche di proprietà esclusiva del Comune di Castellaneta», Non solo: assertoria - non essendo suffragata in alcun modo - è l'affermazione che il Comune di Castellaneta e l'AQP non solo non avessero contestato, ma addirittura avessero ammesso che i danni provenissero da acque meteoriche infiltratesi nell'immobile di loro proprietà, a seguito della rottura delle condotte idriche comunali. Non può non rilevarsi che, oltre a non aver dimostrato la ricorrenza della violazione del principio di non contestazione, lo sforzo confutativo dei ricorrenti si muove in una direzione che dimostra che essi non hanno messo bene a fuoco la ratio decidendi della statuizione impugnata, la quale ha puntualmente riscontrato che gli istanti non avevano mai indicato la provenienza meteorica delle acque da cui erano scaturite le infiltrazioni lamentate. Il che significa che più che della violazione del principio di non contestazione i ricorrenti avrebbero dovuto lamentare l'eventuale errore di fatto revocatorio in cui, secondo la loro prospettazione, sarebbe incorsa la decisione qui impugnata. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano alla sentenza gravata di aver violato e falsamente applicato il combinato disposto degli artt. 8 I. 36/1994, 11 I. 36/1994, 1 In 28/1999 e 3, comma 1, della convenzione ATO, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., per non avere ricomposto correttamente il quadro normativo di riferimento, alla luce delle numerose modifiche susseguitisi nel tempo, e l'accordo tra la Regione [OSCURATO:SOCIETA].; in particolare, benché abbia preso atto della indiscussa abrogazione del r.d.l. 1464/1938 a seguito della emanazione della I. 141/1999, la Corte d'Appello avrebbe dovuto tener conto che la gestione del servizio di fognatura per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche è stato oggetto di un susseguirsi di atti normativi di controversa interpretazione quanto alla preservazione delle competenze attribuite all'AQP, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, della I. 141/1999 (a mente del quale «Sono affidate alla società, fino al 31 dicembre 2018, le finalità già attribuite all'ente dalla normativa riguardante l'ente stesso»), in aggiunta alle attività di gestione del ciclo integrato dell'acqua e alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. La tesi dei ricorrenti è che la Convenzione ATO, all'art. 3, comma 3, escludesse dalla convenzione il servizio di fognatura separata per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche, sicché le opere di riparazione straordinaria ovvero di rinnovamento degli impianti di fognatura non rientravano nelle competenze attribuite all'AQP. La conclusione che ne traggono è che la manutenzione della condotta idrica che inequivocabilmente il CTU aveva individuato quale fonte delle infiltrazioni - in quanto nella perizia giurata erano presenti espressioni quali «tubazione idrica comunale», «condutture dell'acquedotto comunale» - spettava al solo Comune di Castellaneta, essendo l'AQP mero gestore del servizio fognario e delle relative condutture. Rilevato che il motivo si basa sulla premessa che i danni sofferti derivassero dalla perdita di acque meteoriche e che tale derivazione causale fosse stata dagli stessi rappresentata - circostanza smentita dalla Corte territoriale con una statuizione che i ricorrenti infruttuosamente hanno cercato di confutare con il precedente motivo di ricorso - è sufficiente osservare che la decisione d'appello ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte che in più occasioni - di recente, cfr. Cass. 13/05/2020, n. 8888 - ha affermato che l'Acquedotto pugliese S.p.A. deve provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta. Per di più anche la prospettazione di questo motivo difetta di un proficuo confronto con la statuizione impugnata, la quale non è vero che ha omesso di esaminare la [OSCURATO:PERSONA] del 2002, ma ha ritenuto che il richiamo della stessa, in ragione del fatto che essa avesse escluso dalla gestione del servizio idrico integrato, affidato all'AQP, il servizio di fognatura separata per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche, non fosse conducente; in particolare, la sentenza impugnata, a p. 5, contiene la seguente affermazione: «deve semplicemente affermarsi che - nella prospettazione della domanda - i Loreto non hanno rappresentato la derivazione dei danni lamentati dalla perdita di acque meteoriche. Il richiamo è pertanto inconferente e siffatta conclusione non può essere scalfita da qualche affermazione incidentale di segno contrario contenuta negli scritti difensivi delle controparti». Il ragionamento confutativo dei ricorrenti non coglie nel segno, perché si basa su argomentazioni che non si misurano con la statuizione surriferita, profondendosi nel tentativo di dimostrare, senza neppure il confronto con i precedenti di questa Corte, che sull'estensione delle competenze dell'AQP rinvenienti dal succedersi dei provvedimenti nazionali e regionali si è già diverse volte espressa, spettasse al Comune di Castellaneta - nei confronti del quale non si era prescritto il credito risarcitorio - e non all'AQP la manutenzione della tubazione, da cui erano derivate le infiltrazioni. 3) Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod.civ., stante l'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la responsabilità risarcitoria non potesse che ricadere sull'AQP e non anche sul Comune di Castellaneta, estraneo all'attività di custodia delle condotte idriche, e per aver concluso che, essendo la chiamata in giudizio di AQP avvenuta su istanza del Comune di Castellaneta e dovendosi considerare come termine finale la data in cui era avvenuta la chiamata di terzo e non anche la data di proposizione della domanda principale, il diritto al risarcimento del danno si fosse prescritto. Gli errori della sentenza consisterebbero nell'aver violato l'art. 2934 cod.civ., a mente del quale il termine di prescrizione quinquennale è interrotto dalla notifica dell'atto giudiziale con il quale si istruisce un qualsivoglia giudizio e nel non aver considerato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da illecito aquiliano inizia a decorrere dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile (nel caso di specie, ciò sarebbe avvenuto nel febbraio 2004, a seguito della rottura della condotta idrica comunale). Detto termine sarebbe stato interrotto per ben tre volte - i) con la notifica del ricorso per ATP, congiuntamente al decreto di fissazione di udienza; ii) con la notificazione dell'atto stragiudiziale di diffida del Comune di Castellaneta; iii) con la notifica del ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ. unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - ciononostante la Corte d'Appello avrebbe dato rilievo non all'atto di esercizio del diritto, ma all'esito del giudizio iniziato con la domanda giudiziale e, dunque, erroneamente avrebbe ritenuto spirato il termine quinquennale alla data di proposizione dell'atto di chiamata in causa dell'AQP da parte del Comune di Castellaneta convenuto. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Innanzitutto, alla sua base si colloca una evidente mancata comprensione delle ragioni alla base della statuizione impugnata, la quale non ha mai affermato che non valesse ad interrompere il termine di prescrizione del credito risarcitorio nei confronti di AQP la domanda giudiziale nei confronti del Comune di Castellaneta, ma che «prima della proposizione della domanda nei confronti dell'AQP era pacificamente decorso il termine prescrizionale». E comunque, anche ove lo avesse fatto, essa avrebbe deciso in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte. La domanda nei confronti del Comune risale, infatti, al 15 settembre 2013, e solo costituendosi in giudizio il Comune convenuto aveva chiamato in causa l'AQP (come gli stessi ricorrenti deducono alle pp. 6 e 7 del ricorso). La questione allora è malposta, perché il problema non è se il termine di prescrizione nei confronti di AQP fosse stato interrotto con la sua chiamata in giudizio da parte del Comune convenuto, bensì se valessero, ex art. 2943 cod.civ., ad interrompere il termine di prescrizione nei confronti di AQP i precedenti atti interruttivi, di cui i ricorrenti stessi danno contezza, indirizzati al Comune di Castellaneta. Chiarito che la giurisprudenza di questa Corte, infatti, non esclude in maniera tranciante la possibilità che valga ad interrompere il termine di prescrizione la domanda dell'attore, che il convenuto estende ad un terzo, chiamandolo in giudizio - la domanda, ove non consti una diversa volontà, può ritenersi implicitamente estesa nei confronti del terzo responsabile chiamato in giudizio sin dal momento della sua chiamata e quindi anche prima che venga espressamente formulata contro lo stesso terzo. Di conseguenza è da detto momento che si verifica l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, nei confronti del chiamato in causa - l'interrogativo è se avessero avuto attitudine interruttiva gli altri atti di esercizio del diritto. La risposta è negativa. Con riferimento alla domanda di accertamento tecnico preventivo ante causam, si rileva che l'accertamento tecnico preventivo, di norma, rientra nella categoria dei giudizi conservativi, perciò la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 cod.civ., l'interruzione della prescrizione fino alla conclusione del procedimento (Cass. 19/02/2016, n. 3357). In aggiunta, va precisato l'accertamento tecnico preventivo in tanto può essere assunto nell'ambito dei giudizi conservativi rilevanti per l'applicazione del comma 1 dell'art. 2943 c.c. in quanto si strutturi come atto strumentale all'esercizio del diritto in prescrizione, ossia sia introdotto dal titolare del diritto medesimo nella prospettiva, ed in funzione, della successiva instaurazione (nei confronti dei soggetti tenuti a rispettarlo) del procedimento cognitivo finalizzato al suo accertamento ed alla sua tutela. Esso, invece, non ha efficacia interruttiva della prescrizione nel caso in cui sia proposto nei confronti di chi si asserisce titolare del diritto, in funzione della successiva introduzione di un giudizio di cognizione di accertamento negativo, atteso che, in questa ipotesi, il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 696 c.p.c. non estrinseca l'indispensabile volontà del titolare del diritto di ottenere che il diritto stesso sia accertato e riconosciuto (così, esattamente, Cass. 23/01/1997, n. 696: nella specie, è stato ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione un ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dal debitore in funzione dell'immediato accertamento dell'esatto ammontare delle sue obbligazioni nei confronti del creditore). Tuttavia, quel che più rileva, è che l'effetto interruttivo della prescrizione, a seguito dell'introduzione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, si produce soltanto rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l'accertamento medesimo è demandato, nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l'accertamento e la tutela del diritto fatto valere (Cass. 7/12/2017, n. 29420). Quanto all'atto stragiudiziale di diffida del Comune del 23 ottobre 2009, il cui contenuto neppure è stato riprodotto, in ossequio alla prescrizione di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., allo scopo di consentire a questa Corte di verificare se essa avesse i caratteri di un atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione nei confronti del Comune di Castellaneta, deve comunque osservarsi che in quanto rivolto nei confronti di un soggetto diverso rispetto a quello obbligato ex art. 2043 cod.civ., i ricorrenti non possono pretendere di attribuirgli effetti interruttivi del termine di prescrizione nei confronti di AQP. L'atto idoneo a provocare gli effetti pretesi deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), oltre all'esplicitazione di una pretesa e all'intimazione o alla richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo): Cass. 25/08/2015,n. 17123; Cass. 14/06/2018, n. 15714; Cass. 31/05/2021, n. 15140. In via gradata, deve rilevarsi che i ricorrenti imputano alla sentenza impugnata l'erroneo calcolo del termine prescrizionale senza individuarlo, rimettendo a questa Corte, nonostante il divieto da parte del giudice di rilevare d'ufficio l'avvenuta prescrizione del diritto vantato in giudizio, di provvedere a detto calcolo. Ne consegue il rigetto del motivo, avendo i ricorrenti basato le proprie censure solo sulla contestazione che nel caso di specie il termine di prescrizione fosse decorso, senza mai nulla obiettare quanto, ad esempio, all'eventuale struttura permanente dell'illecito imputato all'AQP, con conseguente impossibilità di considerare maturata la prescrizione, sino al momento della cessazione delle infiltrazioni (cfr., in particolare, Cass. 17/04/2018, n. 9318; Cass.11/02/2020, n. 3314). 4) Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., per averli condannati al pagamento delle spese processuali del terzo chiamato, nonostante l'atto di chiamata risultasse irragionevole, stante l'esclusiva responsabilità risarcitoria del Comune convenuto.Il motivo è infondato. Va data continuità al principio, su cui cfr., tra le decisioni massinnate, Cass. 06/12/2019, n. 31889, Cass. 01/07/2021, n. 18170, secondo il quale la liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo in giudizio avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza, nient'affatto coincidenti. Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio, pertanto, nessuna censura può essere mossa alla decisione impugnata. 5) Il ricorso va rigettato. 6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 7) Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a favore del Comune di Castellaneta e in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp