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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32106/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15984/2021 del ruolo generale, proposto DA G RECO M ARIA A NNA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75L48 C351 P), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1975 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. 35, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66H19 C351 G). - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – ART .17- BISD .

LGS .DICEMBRE 1992, N .546 per la cassazione della sentenza n. 7120/13/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 3 dicembre 2020; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 6 luglio 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. dal contenuto dell’impugnata sentenza emerge che la Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento n. 29320110042936173, avente ad oggetto l’importo di 132,62 €, preteso a titolo di tassa automobilistica per l’anno 2005, dichiarando prescritto il relativo credito e compensando le spese di lite;

2. sempre dal resoconto risultante dalla sentenza impugnata emerge che la contribuente appellava la citata pronuncia, chiedendo la sua conferma nella parte in cui aveva annullato la citata cartella, ma contestando la disposta compensazione delle spese di lite;

3. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Sicilia, dando seguito all’eccezione avanzata dall’agente della riscossione, rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 6106/1/2017 della Commissione tributaria provinciale di Catania, «riformando la sentenza di primo grado e confermando l’atto impositivo oggetto del ricorso» (così nella sentenza impugnata), rilevando che il giudizio di primo grado, proposto contro la cartella notificata il 10 ottobre 2011, non era stato preceduto dalla procedura del reclamo prevista dall’art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nella versione, ratione temporis applicabile, precedente la novella disposta dall’art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

2. con ricorso notificato in data 31 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, formulando due motivi di censura, successivamente depositando memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.;

3. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 5 luglio 2021, concludendo per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. prov. civ., la nullità della suindicata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 161, 324, 329, 333, 343, 345 e 346 cod. proc. civ., nonché degli artt. 49, 54, 56 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rappresentando che il provvedimento impugnato, confermando la cartella, aveva finito per condannare ingiustamente la ricorrente al pagamento della somma ivi contenuta, nonostante l’annullamento della cartella disposto dal Commissione tributaria provinciale di Catania per la ritenuta prescrizione del relativo credito, statuizione questa che non aveva costituito oggetto di impugnazione incidentale da parte dell'Agenzia delle Entrate;

2. con la seconda censura la ricorrente ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 17-bis del D.lvo n. 546/92 nel testo introdotto dall’art. 39 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 98 e modificato dall’art, 1, comma 611 lett. a), legge n. 147 del 2013, artt. 10 - 11 R.D. 16/03/1942, n. 262 “Disposizione delle leggi in generale”; art. 136 della Costituzione e art. 30, co. 3^, della legge n. 87 del 1953» (così nel ricorso privo di numerazione), osservando che il predetto art. 17-bis, nella formulazione ratione temporis applicabile (dal 6 luglio 2011), era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 98 del 16 aprile 2014, resa prima del deposito della sentenza di primo grado avvenuta in data 31 luglio 2017;

3. il ricorso va accolto e ragioni di priorità logica-giuridica inducono ad esaminare subito il secondo motivo di impugnazione;

4. risulta pacifico che il ricorso originario veniva proposto in data 14 ottobre 2011, il che consente di porre in rilievo che l'art. 17-bis, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo previgente, applicabile ratione temporis), prevedeva che «La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso.

L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio»;

4.1. senonchè, la citata previsione normativa in esame veniva successivamente modificata dal legislatore con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 611, lett. a ), n. 1), sostituendo, a partire dall' 1 gennaio 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità, prevedendo, in particolare, nel caso in cui fosse stata rilevata dal giudice, il rinvio della trattazione per consentire l'effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione; trattandosi di norma di natura processuale, essa, tuttavia, ha avuto effetto solo a partire dalla sua entrata in vigore, non potendo, quindi, regolare gli atti processuali adottati per il periodo precedente;

4.2. la disposizione dell’art. 17-bis, cit., nel testo applicabile ratione temporis, è stata però dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 16 aprile 2014, la quale ha chiarito che, con riferimento ai rapporti non esauriti, la pronuncia di incostituzionalità ha comportato il venir meno degli effetti della previsione normativa sin dall'origine, e ciò in linea con la previsione dell'art. 136 Cost., secondo cui quando viene dichiarata la illegittimità costituzionale di una legge, questa «cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» e con la disposizione dell’art. 30 della legge XX 1953, n. 87, a mente della quale «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»;

3.4. si tratta di disposizioni che disciplinano l'applicabilità della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma a tutti i rapporti non ancora "esauriti" e, sotto tale profilo, diversamente da quanto si verifica nel caso di abrogazione delle norme, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, avendo per presupposto l’invalidità della legge, in quanto viziata per contrasto con un precetto costituzionale fin dalla sua emanazione, comporta che la norma dichiarata incostituzionale non sia più applicabile ai rapporti che siano o divengano oggetto di giudizio, ancorché riguardanti situazioni anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, salvi gli effetti dei giudicati già formatisi, nonché delle decadenze e delle prescrizioni verificatesi e non direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità;

3.5. deriva da quanto precede che, con riferimento alla fattispecie in rassegna, non potendosi ragionare in termini di "rapporti esauriti", in quanto proprio la questione della regolare introduzione del ricorso, in caso di omessa presentazione del reclamo, costituiva ancora oggetto del contendere, non poteva trovare più applicazione la previsione contenuta nell'art. 17-biscit. nel testo previgente, in quanto dichiarata incostituzionale, sicché erroneamente il Giudice del gravame ha ritenuto che, non essendo stato presentato il reclamo, il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile (cfr. su tali principi, Cass., Sez.

T., 14 ottobre 2021, n. 27955);

4. l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e, quindi, l’ammissibilità dell’originario ricorso, impone di prendere atto che il primo Giudice aveva dichiarato prescritto il credito posto a base della cartella e che detta statuizione non aveva costituito oggetto di appello da parte dell’Agenzia, con conseguente formazione del giudicato interno sul predetto tema, il che vale a rendere destituita di ogni fondamento, perché preclusa dalla citata incontrovertibilità della decisione della Commissione di primo grado, la decisione del Giudice dell’appello nella parte in cui ha confermato «l’atto impositivo»;

5. consegue alle valutazioni che precedono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, senza necessità di rinvio, non essendo necessari accertamento in fatto, stante l’intervenuto giudicato sulla prescrizione della pretesa, come dichiarata dal primo Giudice, che determina l’accoglimento dell’originario ricorso;

6. le spese dei tre gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha reso la prescritta dichiarazione; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il primo grado, nella misura di 220,00 € per competenze e 27,00 € per spese vive;per il secondo grado, nella misura di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15984/2021 del ruolo generale, proposto DA G RECO M ARIA A NNA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75L48 C351 P), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1975 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. 35, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66H19 C351 G). - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – ART .17- BISD . LGS .DICEMBRE 1992, N .546 per la cassazione della sentenza n. 7120/13/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 3 dicembre 2020; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 6 luglio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. dal contenuto dell’impugnata sentenza emerge che la Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento n. 29320110042936173, avente ad oggetto l’importo di 132,62 €, preteso a titolo di tassa automobilistica per l’anno 2005, dichiarando prescritto il relativo credito e compensando le spese di lite; 2. sempre dal resoconto risultante dalla sentenza impugnata emerge che la contribuente appellava la citata pronuncia, chiedendo la sua conferma nella parte in cui aveva annullato la citata cartella, ma contestando la disposta compensazione delle spese di lite; 3. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Sicilia, dando seguito all’eccezione avanzata dall’agente della riscossione, rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 6106/1/2017 della Commissione tributaria provinciale di Catania, «riformando la sentenza di primo grado e confermando l’atto impositivo oggetto del ricorso» (così nella sentenza impugnata), rilevando che il giudizio di primo grado, proposto contro la cartella notificata il 10 ottobre 2011, non era stato preceduto dalla procedura del reclamo prevista dall’art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nella versione, ratione temporis applicabile, precedente la novella disposta dall’art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 2. con ricorso notificato in data 31 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, formulando due motivi di censura, successivamente depositando memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; 3. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 5 luglio 2021, concludendo per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. prov. civ., la nullità della suindicata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 161, 324, 329, 333, 343, 345 e 346 cod. proc. civ., nonché degli artt. 49, 54, 56 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rappresentando che il provvedimento impugnato, confermando la cartella, aveva finito per condannare ingiustamente la ricorrente al pagamento della somma ivi contenuta, nonostante l’annullamento della cartella disposto dal Commissione tributaria provinciale di Catania per la ritenuta prescrizione del relativo credito, statuizione questa che non aveva costituito oggetto di impugnazione incidentale da parte dell'Agenzia delle Entrate; 2. con la seconda censura la ricorrente ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 17-bis del D.lvo n. 546/92 nel testo introdotto dall’art. 39 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 98 e modificato dall’art, 1, comma 611 lett. a), legge n. 147 del 2013, artt. 10 - 11 R.D. 16/03/1942, n. 262 “Disposizione delle leggi in generale”; art. 136 della Costituzione e art. 30, co. 3^, della legge n. 87 del 1953» (così nel ricorso privo di numerazione), osservando che il predetto art. 17-bis, nella formulazione ratione temporis applicabile (dal 6 luglio 2011), era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 98 del 16 aprile 2014, resa prima del deposito della sentenza di primo grado avvenuta in data 31 luglio 2017; 3. il ricorso va accolto e ragioni di priorità logica-giuridica inducono ad esaminare subito il secondo motivo di impugnazione; 4. risulta pacifico che il ricorso originario veniva proposto in data 14 ottobre 2011, il che consente di porre in rilievo che l'art. 17-bis, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo previgente, applicabile ratione temporis), prevedeva che «La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio»; 4.1. senonchè, la citata previsione normativa in esame veniva successivamente modificata dal legislatore con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 611, lett. a ), n. 1), sostituendo, a partire dall' 1 gennaio 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità, prevedendo, in particolare, nel caso in cui fosse stata rilevata dal giudice, il rinvio della trattazione per consentire l'effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione; trattandosi di norma di natura processuale, essa, tuttavia, ha avuto effetto solo a partire dalla sua entrata in vigore, non potendo, quindi, regolare gli atti processuali adottati per il periodo precedente; 4.2. la disposizione dell’art. 17-bis, cit., nel testo applicabile ratione temporis, è stata però dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 16 aprile 2014, la quale ha chiarito che, con riferimento ai rapporti non esauriti, la pronuncia di incostituzionalità ha comportato il venir meno degli effetti della previsione normativa sin dall'origine, e ciò in linea con la previsione dell'art. 136 Cost., secondo cui quando viene dichiarata la illegittimità costituzionale di una legge, questa «cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» e con la disposizione dell’art. 30 della legge XX 1953, n. 87, a mente della quale «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»; 3.4. si tratta di disposizioni che disciplinano l'applicabilità della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma a tutti i rapporti non ancora "esauriti" e, sotto tale profilo, diversamente da quanto si verifica nel caso di abrogazione delle norme, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, avendo per presupposto l’invalidità della legge, in quanto viziata per contrasto con un precetto costituzionale fin dalla sua emanazione, comporta che la norma dichiarata incostituzionale non sia più applicabile ai rapporti che siano o divengano oggetto di giudizio, ancorché riguardanti situazioni anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, salvi gli effetti dei giudicati già formatisi, nonché delle decadenze e delle prescrizioni verificatesi e non direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità; 3.5. deriva da quanto precede che, con riferimento alla fattispecie in rassegna, non potendosi ragionare in termini di "rapporti esauriti", in quanto proprio la questione della regolare introduzione del ricorso, in caso di omessa presentazione del reclamo, costituiva ancora oggetto del contendere, non poteva trovare più applicazione la previsione contenuta nell'art. 17-biscit. nel testo previgente, in quanto dichiarata incostituzionale, sicché erroneamente il Giudice del gravame ha ritenuto che, non essendo stato presentato il reclamo, il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile (cfr. su tali principi, Cass., Sez. T., 14 ottobre 2021, n. 27955); 4. l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e, quindi, l’ammissibilità dell’originario ricorso, impone di prendere atto che il primo Giudice aveva dichiarato prescritto il credito posto a base della cartella e che detta statuizione non aveva costituito oggetto di appello da parte dell’Agenzia, con conseguente formazione del giudicato interno sul predetto tema, il che vale a rendere destituita di ogni fondamento, perché preclusa dalla citata incontrovertibilità della decisione della Commissione di primo grado, la decisione del Giudice dell’appello nella parte in cui ha confermato «l’atto impositivo»; 5. consegue alle valutazioni che precedono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, senza necessità di rinvio, non essendo necessari accertamento in fatto, stante l’intervenuto giudicato sulla prescrizione della pretesa, come dichiarata dal primo Giudice, che determina l’accoglimento dell’originario ricorso; 6. le spese dei tre gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha reso la prescritta dichiarazione; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il primo grado, nella misura di 220,00 € per competenze e 27,00 € per spese vive;per il secondo grado, nella misura di