CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Taranto con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dai reati di lesioni personali e minaccia con la formula assolutoria ex art 530 comma 2 cod.proc.pen. "perché il fatto non sussiste". 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regola di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., è applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, in ragione della lettera della disposizione, che non contiene alcuna distinzione, e del principio costituzionale di uguaglianza. (Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Rv. 282058). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il