CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 novembre 2022
Cassazione n. 48020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni due, mesi uno e giorni uno di reclusione per reati legati al commercio di sostanze stupefacenti, con fine pena fissata al 15/3/2024. Il Tribunale osservava che il richiedente era entrato in istituto da poco tempo, cosicché non era stato possibile elaborarne il profilo personologico; era necessario verificare la revisione critica rispetto ai reati commessi e applicare il principio di gradualità, cosicché la misura richiesta appariva prematura, risultando opportuno un trattamento intramurario e un'applicazione dei permessi premio. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente sottolinea che, diversamente da quanto affermato dall'ordinanza, il condannato aveva chiesto di essere ammesso alla detenzione domiciliare e non all'affidamento in prova al servizio sociale; si trattava di richiesta ammissibile in quanto l'espiazione in carcere aveva ridotto la pena residua sotto il limite di due anni di reclusione; inoltre, Koxha poteva beneficiare dell'accoglienza del fratello, regolarmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], rispetto alla richiesta avanzata si riscontrava la mancanza di motivazione. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Sorveglianza ha travisato la domanda di misura alternativa avanzata dal detenuto, ritenendo che egli avesse chiesto di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, mentre, al contrario, la richiesta era relativa all'applicazione della misura della detenzione domiciliare. I presupposti per l'applicazione delle due misure alternative sono senza dubbio differenti, atteso che la detenzione domiciliare garantisce una maggiore limitazione della libertà del condannato e una maggiore facilità di un suo controllo da parte della polizia giudiziaria. La motivazione addotta per respingere la (non presentata) richiesta di affidamento in prova, quindi, non può essere traslata sulla diversa misura; occorre, di conseguenza, una nuova valutazione concentrata sulla verifica dei presupposti necessari per la detenzione domiciliare, P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 30 novembre 2022 Il Consigliere estens