CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm e perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA] in Vernotico, ha violato le connesse prescrizioni trasgredendo al divieto di portare seco armi e, in altra occasione, portandosi in Lecce, comune diverso da quello di residenza; che, con l'unico motivo di ricorso, Candita si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello, nondimeno, ha, in modo ineccepibile, ancorato all'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, contestualmente mettendo in luce l'offensività dei fatti commessi, nell'arco di dieci giorni e ad appena un mese di distanza dalla sottoposizione alla misura di prevenzione, ed il curriculum criminale dell'imputato, gravato da precedenti condanne; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità e si astiene dall'indicare quali fattori — diversi dalla giovane età che, da sola, non può essere certo innalzato a fattore discriminante — avrebbero dovuto essere considerati in vista dell'applicazione del beneficio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;A P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co