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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44415/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05BVTSU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 23/7/2020 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Firenze del 21/3/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73. comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile.

Entrambi i motivi sono generici e volti a sollecitare alternativi percorsi valutativi inerenti al merito, senza individuare vizi della motivazione: ed invero la Corte ha dato conto sia della destinazione della droga allo spaccio sia del concorso del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], in ragione della compresenza ingiustificata in luogo di spaccio e del fatto che i due disponevano complessivamente di più dosi, con il ricorrente che era in possesso di cellulare su cui giungevano telefonate di potenziali acquirenti; inoltre la Corte ha spiegato le ragioni per cui nel quadro emerso non fossero concedibili le attenuanti generiche, in assenza di elementi positivamente valutabili, e non potesse formularsi una prognosi di non recidiva ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R)àiarelli olo [OSCURATO:PERSONA], tr rmA DI C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05BVTSU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 23/7/2020 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Firenze del 21/3/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73. comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono generici e volti a sollecitare alternativi percorsi valutativi inerenti al merito, senza individuare vizi della motivazione: ed invero la Corte ha dato conto sia della destinazione della droga allo spaccio sia del concorso del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], in ragione della compresenza ingiustificata in luogo di spaccio e del fatto che i due disponevano complessivamente di più dosi, con il ricorrente che era in possesso di cellulare su cui giungevano telefonate di potenziali acquirenti; inoltre la Corte ha spiegato le ragioni per cui nel quadro emerso non fossero concedibili le attenuanti generiche, in assenza di elementi positivamente valutabili, e non potesse formularsi una prognosi di non recidiva ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R)àiarelli olo [OSCURATO:PERSONA], tr rmA DI C
Sentenza Cassazione n. 44415/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris