CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5230/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ragusa sito in via Collodi, n. 4 con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 9747/05/2 0 21 , depositata in data 02 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Din. Rimb. IRPEF 1990-1991-1992 1. La società contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% delle imposte pagate dalla stessa negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stata, la detta società , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990. 2. La C.t.p. di Ragusa accoglieva il ricorso della società contribuente, dichiarando il diritto della stessa al rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991, 1992, pari alla somma di €20.790.08, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 3. Avverso la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia. 4. Tale commissione, con sentenza n. 817/18/2017, depositata in data 9 marzo 201 7 , respingeva il gravame condannando in via definitiva l’Ufficio a pagare alla contribuente quanto inizialmente versato a titolo di rimborso del 90% dei tributi. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; la Corte, con ordinanza n. 9089/2021, rigettava il ricorso. 6. Atteso il passaggio in giudicato della sentenza di seconde cure , la società contribuente presentava ricorso alla C.t.r. della Sicilia – in ottemperanza –per ottenere il pagamento di cui alla sentenza n. 817/18/2017. 7. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 9747/05/2021, depositata in data 02 novembre 2021, rigettava il ricorso. 8. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Ufficio ha resistitocon controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge (art. 324 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ.) in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c od. p roc . c iv.: violazione del giudicato»la ricorrente lamenta l’ error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha operato una rivalutazione fattuale e meritale, contrastante con il giudicato già formatosi sul punto, di cui la società contribuente chiedeva l’ottemperanza. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge art.9, comma 17 , L 289/2002, dell'art. 1, comma 665 , l . 23.12.14 n° 190 (legge di stabilità 2015), della VI direttiva 77/388/CEE nell'interpretazione della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] con sent. 17.7.08 in causa C - 132/06, dell'ordinanza della VI sezione Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] 15.7.15 in causa C-82/14, nonché Decisione 2015 5549 final14.8.15 Commissione Europea, in relazione all'art. 360 , primo comma, n . 5 , c od. p roc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio avendo la CTR omesso di verificare l'esistenza del regime de minimis)» la ricorrente lamenta il fatto che, nella sentenza impugnata, la C.t.r. avrebbe omesso di considerare che l’importo richiesto sarebbe stato sotto soglia rispetto al massimale di € 200.000,00 per gli aiuti di Stato considerati incompatibili con l’ordinamento comunitario. 2. I l primo motivo è inammissibile , in quanto non coglie la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che la possibile violazione del diritto comunitario ben può essere rilevata anche in sede di attuazione del giudicato, argomentando che “ è noto che il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art.2909 c.c., volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione consentirebbe la corresponsione di un aiuto di stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva (v. Corte di Giustizia 18.07.2007), come appunto si verificherebbe nella fattispecie in esame.”. 2.1. Tanto premesso circa l’inammissibilità del motivo, deve rilevarsi che l’intervento del giudicato nazionale non può impedire l’applicazione del diritto europeo, neppure in sede di giudizio di ottemperanza. Questa Corte regolatrice ha già avuto modo di statuire (da ultimo Cass. 14/06/2023, n. 17013) che “le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso; e non si ̀ mancato di chiarire che “il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività; ne deriva che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede di ottemperanza, circa la compatibilità del "dictum" contenuto nella sentenza passata in giudicato con una Decisione della Commissione UE. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici non avessero dato seguito al giudizio di ottemperanza, riguardante il diritto della contribuente al rimborso delle imposte in ragione delle agevolazioni fiscali riconducibili al sisma Sicilia 1990, in quanto incompatibile con la pronuncia della Commissione UE che, in data 17 ottobre 2012, aveva ingiunto la sospensione di tali aiuti fino alla decisione finale del 14 agosto 2015 che aveva disposto l'annullamento di tutti i pagamenti a tale titolo)”, (Cass. 26/07/2022, n. 23379). 2.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., richiamando i principi giurisprudenziali di questa Corte, dei quali ha fatto corretto governo, ha rilevato la necessità di procedere ad una corretta applicazione della regola fissata con la nota decisione della Comunità Europea C82015) 5549 del 14 agosto 2015, chiarendo come sia “noto che il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 c.c., volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione consentirebbe la corresponsione di un aiuto di stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva”. 3. Il secondo motivo, ossia quello con cui ci si duole che la C.t.r. abbiaomesso di considerare che l’importo richiesto era sottosoglia rispetto al massimale di € 200.000,00 per gli aiuti di Stato considerati incompatibili con l’ordinamento comunitario, è infondato 3.1. [OSCURATO:PERSONA] UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». ̀ fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de ḿnimis (art. 2 decisione cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità̀ massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2 decisione cit.). 3.2. Secondo la Commissione, infatti, «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità̀ che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché́ il beneficio individuale ̀ concesso a soggetti che non svolgono un'attività̀ economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché́ il beneficio individuale ̀ in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché́ il beneficio individuale ̀ concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione)» (§ 134 dec. cit.). La decisione della Commissione UE, impugnata da una società̀siciliana (T- 172/16), ̀ stata confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, che non risulta essere stata impugnata. 3.3. E' altresì̀ sopraggiunta l' ordinanza della Corte di giustizia 15 luglio 2015, nella causa C-82/14, che, in sede di rinvio pregiudiziale, ha dichiarato che «Gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già̀ corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità̀ fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano.». 3.4. La decisione della Commissione UE e l'ordinanza della Corte di giustizia appena citate hanno quindi sciolto, in senso negativo (nei termini richiamati), quella riserva, sulla verifica della compatibilità̀ del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, alla quale lo stesso art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, subordinava l'applicazione dell'agevolazione, che infatti nelle more sospendeva per quei contribuenti «che svolgono attività̀ d'impresa». Relativamente all'effetto di tali pronunce, questa Corte ha già̀avuto occasione di chiarire che « La sopravvenuta decisione della Commissione Europea ̀ immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di "ius superveniens", sicché́ il giudice di legittimit à̀ ̀ tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito.» (Cass. 30/06/2016, n. 13458). 3.5. E' stato quindi precisato che «In tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non ̀ applicabile ai contribuenti che svolgono attività̀ d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù̀ della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può̀ essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento "de minimis" applicabile.» (Cass. 25/01/2019, n. 2208). 3.6. Pertanto, «spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità̀ europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità̀ massima prevista per tale tipo di aiuti» (Cass. 27/11/2019, n. 30927). In ordine, in particolare, all'oggetto ed alle modalità̀ di tale verifica, ̀ stato altres ì̀ puntualizzato che: «In tema di agevolazioni tributarie erogate a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale ̀ tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto). Ai fini di detta prova, per effetto dello "ius superveniens" costituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilità̀, ̀ consentita alle parti l'esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili» (Cass. 26/06/2019, n. 17199). 3.7. È stato peraltro precisato che «benché́ la Commissione UE abbia espressamente previsto un'eccezione all'obbligo di recupero degli aiuti già̀ erogati, ove sia giustificata dalla scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti contabili (§ 150 decisione cit.), tale eccezione va interpretata in maniera restrittiva. Non ̀ , infatti, possibile autorizzare, per analogia, successivamente all'adozione della decisione impugnata, l'erogazione automatica degli aiuti dichiarati incompatibili, senza privare di efficacia pratica detta decisione e l'intero sistema di controllo degli aiuti di Stato (Trib. UE, 26/01/2018, [OSCURATO:PERSONA] e Diagnostico G.B. Morgagni, §§ 96-97 e 98-104)» (Cass. 27/11/2019, n. 30927, in motivazione). 3.8. Nel caso di specie, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi testè enunciati avendo chiarito come la società contribuente, ricorrente in ottemperanza, fosse un soggetto economico, trattandosi di una società a responsabilità limitata svolge nte attività imprenditoriale, dalla quale, quindi , derivano i redditi posti a fondamento delle imposte pagate (IRPEG ed ILOR) di cui si chiedevail rimborso nella misura del 90%. Inoltre, ha argomentato nel senso di ritenere applicabile “la regola fissata con la decisione della Commissione Europea C (2015) 5549 del 14.08.2015, per cui lemisure agevolative in questione non possono essere applicate nei confronti dei c ontribuenti che – nel periodo a cui si riferisce l’imposta chiesta a rimborso –esercitavano attività imprenditoriale, dal momento che le misure agevolative suddettesono incompatibili con la disciplina comunitaria della libera concorrenza, cosìvenendo a determinare un aiuto di stato illegittimo nei confronti di soggetti che svolgono una attività economica volta a fornire beni o servizi. Né può farsi applicazione del regolamento c.d. “de minimis” in mancanza di deduzione di alcuna prova inerente la ricorrenza dei relativi presupposti di fatto da parte della ricorrente, cui spetta il relativo onere probatorio in ossequio al principio affermato nella giurisprudenza di legittimità”. Dunque, sul versante probatorio, la C.t.r. ha rilevato che la parte privata non ha prodotto documentazione alcuna che integrasse la prova della sussistenza dei presupposti di fatto; né, comunque, la produzione documentale consistente nell’autocertificazione, operata soltanto in sede di legittimità, può essere ritenuta ammissibile, in quanto non solo in contrasto con la natura del presente giudizio, ma anche assolutamente tardivarispetto al giudizio di merito, ove si consideri che la ridettadecisione della Commissione UE (e la sua conferma da parte del Tribunale di primo grado UE) sono intervenute prima dell’ultima udienza celebratasi innanzi la C.t.r. e quindi le conseguenti esigenze istruttorie ben avrebbero potuto essere soddisfatte dalla contribuente tempestivamente quanto meno in quella sede. Infine, ribadita la predetta carenza probatoria accertata dalla C.t.r., va aggiunto che la mera allegazione che l’importo di cui si controverte sia inferiore alla soglia del de minimis comunque neppure equivale ad assumere i presupposti di spettanza dell’agevolazione, essendo la predetta soglia da valutare sul totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto,con riguardo all’erogazione. 3.9 In buona sostanza, le misure agevolative non possono trovare applicazione in favore di soggetti esercenti attività imprenditoriali e, nel caso di specie, non può farsi applicazione del regolamento de minimis. 4. In conclusione, il primo motivo è inammissibile ed il secondo è infondato e, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-qua