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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17165/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25613/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro, [OSCURATO:PERSONA] A R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25613/2021 Numero sezionale 4726/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 17165/2022Data pubblicazione 26/05/2022 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 851/2021 depositata il 09/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo aveva accolto la domanda de [OSCURATO:PERSONA] di Sessa s. a r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., volta ad ottenere la declaratoria di risoluzione per inadempimento di un contratto di fornitura di calcestruzzo; che [OSCURATO:PERSONA] di Sessa s. a r.l. si è costituita per resistere al ricorso, mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; che il ricorso è affidato a due censure, assistite da successiva memoria, ex art. 378 c.p.c.; che, attraverso il primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1497, 1453 e 1176 c. c. e, comunque, dell’art. 2697 c. civ. in relazione ai medesimi articoli (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), giacché la Corte territoriale avrebbe travisato gli obblighi contrattuali, pervenendo ad un’errata ripartizione degli oneri probatori; che, mediante la seconda doglianza, la ricorrente invoca violazione dell’art. 2697 c. c. e degli artt. 1218, 1223, 2043, 2056 c. c. (art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.); che i secondi giudici avrebbero dovuto tenere in debito conto l’abusività dell’opera (che pure era emersa dalla CTU), ai fini F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25613/2021 Numero sezionale 4726/2022 dell’avversaria domanda di risarcimento: in altri termini, Numero di raccolta generale 17165/2022Data pubblicazione 26/05/2022 controparte avrebbe dovuto provare e dimostrare che la costruzione aveva ottenuto un permesso in sanatoria, che ne aveva eliminato l’abusività e che, tuttavia, era stata costretta a demolire e ricostruire a causa dei difetti del cemento armato; che non ricorrono le condizioni per una pronunzia ex art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Pubblica Udienza della 2 sezione civile.

Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25613/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro, [OSCURATO:PERSONA] A R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25613/2021 Numero sezionale 4726/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 17165/2022Data pubblicazione 26/05/2022 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 851/2021 depositata il 09/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo aveva accolto la domanda de [OSCURATO:PERSONA] di Sessa s. a r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., volta ad ottenere la declaratoria di risoluzione per inadempimento di un contratto di fornitura di calcestruzzo; che [OSCURATO:PERSONA] di Sessa s. a r.l. si è costituita per resistere al ricorso, mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; che il ricorso è affidato a due censure, assistite da successiva memoria, ex art. 378 c.p.c.; che, attraverso il primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1497, 1453 e 1176 c. c. e, comunque, dell’art. 2697 c. civ. in relazione ai medesimi articoli (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), giacché la Corte territoriale avrebbe travisato gli obblighi contrattuali, pervenendo ad un’errata ripartizione degli oneri probatori; che, mediante la seconda doglianza, la ricorrente invoca violazione dell’art. 2697 c. c. e degli artt. 1218, 1223, 2043, 2056 c. c. (art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.); che i secondi giudici avrebbero dovuto tenere in debito conto l’abusività dell’opera (che pure era emersa dalla CTU), ai fini F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25613/2021 Numero sezionale 4726/2022 dell’avversaria domanda di risarcimento: in altri termini, Numero di raccolta generale 17165/2022Data pubblicazione 26/05/2022 controparte avrebbe dovuto provare e dimostrare che la costruzione aveva ottenuto un permesso in sanatoria, che ne aveva eliminato l’abusività e che, tuttavia, era stata costretta a demolire e ricostruire a causa dei difetti del cemento armato; che non ricorrono le condizioni per una pronunzia ex art. 375 c.p.c. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla Pubblica Udienza della 2 sezione civile. Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7
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