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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 38978/2021

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14022-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7975/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22/11/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per la Puglia, [OSCURATO:PERSONA] – deducendo l’omessa valutazione della commissione esaminatrice dei titoli concernenti la laurea in scienze politiche, “per mancata indicazione del voto di laurea”, e la prestazione di attività lavorativa – impugnò il bando di concorso pubblico, indetto dal Comune di Santeramo in Colle, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di sei agenti di polizia municipale di categoria “C”, nonché la relativa graduatoria finale, all’esito della quale, collocatasi in undicesima posizione, era risultata “idonea non vincitrice”.

2. – Con sentenza n. 1739, resa pubblica il 5 maggio 2010 – integrato il contradditorio nei confronti dei controinteressati collocati nelle posizioni settima, ottava e nona della graduatoria finale –, Ric. 2020 n. 14022 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -2- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 l’adito Tribunale, accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, giudicò infondata la doglianza con la quale la ricorrente si doleva dell’omessa valutazione del titolo di laurea per mancata indicazione del relativo voto, senza che fosse stato esercitato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, accogliendo, poi, il secondo e terzo motivo con i quali era denunciata la mancata valutazione delle pregresse allegate prestazioni lavorative.

2.1. – Il Tribunale, in particolare, rilevava che: a) il bando di gara prevedeva che “nella domanda” fossero indicati “con precisione tutti gli elementi utili e necessari ad identificare il titolo posseduto” ed era, altresì, precisato che la Commissione non avrebbe tenuto conto di titoli o di autocertificazioni sul loro possesso “pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda o con modalità di inoltro diverse da quelle stabilite per la domanda”; b) “la ricorrente si era limitata a dichiarare nel proprio curriculum – e quindi non nella domanda di partecipazione – il possesso del titolo di studio accademico, omettendo di indicare il voto ed ogni altro elemento necessario alla sua valutazione, per cui dalla documentazione presentata non era possibile dedurre né la votazione conseguita né la durata effettiva del corso di laurea né la data di conseguimento del titolo stesso”; c) “l’intervento auspicato nel motivo di ricorso avrebbe significato consentire, a termini scaduti, di modificare la documentazione presentata per l’attribuzione del punteggio, in palese violazione della par condicio, senza considerare che, come pure riferito dalle controinteressate costituite, la Piconio non aveva neppure allegato il documento di identità, e per questo, ai sensi dell’art. 3, comma secondo, del bando, sarebbe dovuta incorrere nella sanzione della non valutazione dei titoli dichiarati”.

Ric. 2020 n. 14022 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -3- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021

3. – Con sentenza n. 7975, non notificata e resa pubblica il 22 Data pubblicazione 07/12/2021 novembre 2019, il Consiglio di Stato accoglieva il gravame interposto dalla Piconio.

3.1. – Il Consiglio di Stato – ricostruiti, in ordine all’attivazione del “soccorso istruttorio”, i presupposti giuridici di applicabilità dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, intendendolo quale istituto di carattere generale nell’ambito delle procedure concorsuali, nel rispetto del principio della par condicio e con il limite dell’allegazione del requisito o titolo di partecipazione valutabile in quella sede – osservava, in particolare, che: a) “la commissione esaminatrice ben poteva, prima di concludere per la non valutabilità del titolo di studio posseduto, richiedere alla candidata di specificare il voto conseguito all’esame finale di laurea e così solamente integrare la documentazione presentata”; b) “riconosciuto, infatti, il possesso del titolo di studio della laurea, residuava solamente un’incertezza circa il voto conseguito all’esame finale e, dunque, il punteggio da attribuire in ragione delle indicazioni del bando”, sicché “la incompletezza della dichiarazione poteva essere facilmente superata con una richiesta di chiarimenti, senza concedere alcun indebito vantaggio alla concorrente”.

4. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Santeramo in Colle, affidando le sorti dell’impugnazione ad un unico, articolato, motivo di giurisdizione, con contestuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decisum.

Ha resistito con controricorso la Piconio.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2020 n. 14022 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -4- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Il Comune ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso affidato ad unico, articolato, motivo, è lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c. (recte: art. 362 c.p.c.), l’eccesso di potere giurisdizionale, con relativo diniego di giurisdizione, per aver il Consiglio di Stato, con l’impugnata sentenza, realizzato uno “stravolgimento” delle “norme di riferimento”, quale ipotesi rientrante nella categoria delle questioni di giurisdizioni secondo la nozione – di matrice giurisprudenziale (tra le molte, Cass., S.U., n. 31226/2017) - “dinamica” o “funzionale” della giurisdizione stessa, “che è applicabile anche al caso in esame”.

In particolare, il giudice di appello, andando di contrario avviso alla propria stessa giurisprudenza, avrebbe «stravolto le norme, per aver ritenuto applicabile nella specie il “dovere di soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, pur in difetto dei [relativi] presupposti di legge, tanto da determinare, in concreto, un vero e proprio diniego di tutela».

Per effetto di tale stravolgimento – argomenta ancora parte ricorrente – il Consiglio di Stato avrebbe applicato al caso concreto “una norma dal medesimo giudicante appositamente creata, così da determinare, per altro correlato profilo, anche un eccesso di potere giurisdizionale”, avendo reputato la documentazione presentata dalla Piconio e allegata alla domanda di partecipazione al concorso facilmente integrabile anche attraverso una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione esaminatrice.

E tanto, peraltro, in violazione del “principio della par condicio tra i concorrenti, i quali dapprima sono risultati vincitori di concorso e poi sono stati ingiustamente esclusi dalla graduatoria finale per essere stata a essi preferiti la Piconio”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Ric. 2020 n. 14022 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -5- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021

2.1. - Alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento Data pubblicazione 07/12/2021 di queste Sezioni Unite, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento.

Sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, cfr.: Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 18259/2021).

A tal riguardo, si è altresì precisato che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, Ric. 2020 n. 14022 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -6- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 comma ottavo, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass., S.U., n. 32773/2018; Cass., S.U., 10087/2020; Cass., S.U., n. 19175/2020).

Dunque, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l’art. 111, comma ottavo, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, anche per contrasto con il diritto dell’Unione europea, operando i limiti istituzionali e costituzionali del controllo devoluto a questa Corte, “i quali restano invalicabili, quand’anche motivati per implicito, allorché si censuri il concreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo, non potendo siffatta modalità di esercizio integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale” (Cass., S.U., n. 12586/2019).

Quanto, poi, in particolare all’eccesso di potere giurisdizionale ai danni del legislatore, è chiaramente implausibile - come già messo in risalto da questa Corte (Cass., S.U., n. 16957/2018; Cass., S.U., n. 27755/2018; Cass., S.U., n. 1034/2019) - il tentativo di configuralo nell’attività di individuazione interpretativa.

Evenienza, questa, che è affatto da escludere le volte in cui il giudice speciale od ordinario individui una regula juris facendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione anche analogica del quadro delle norme (tra le tante, Cass., S.U., n. 20698/2013; Cass., S.U., n. 27341/2014), potendo integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il Ric. 2020 n. 14022 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -7- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 ricorso previsto dall’art. 111, comma ottavo, Cost., i soli casi Data pubblicazione 07/12/2021 dell’applicazione di una norma creata ad hoc dallo stesso giudice speciale (Cass., S.U., n. 14437/2018; Cass., S.U., n. 20169/2018).

Il che non ricorre allorquando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legís applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che esprime il loro coordinamento sistematico, potendo dare luogo, tale operazione, tutt’al più, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (Cass., S.U., n. 22784/2012; Cass., S.U., n. 20360/2013).

2.2. - Nella specie, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata (cfr. sintesi al §

3.1. dei “Fatti di causa”, cui integralmente si rinvia), non ha affatto travalicato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, bensì esercitato, nel definire i presupposti e i limiti di applicabilità del c.d.

“soccorso istruttorio” di cui all’art. 6 della legge n. 241 del 1990, l’attività ermeneutica che compete al giudice amministrativo, senza dunque eccedere dai confini del potere interpretativo e, dunque, dal limite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa (tra le altre, Cass., S.U., n. 2061/2021).

Sicché, in questi termini, gli eventuali errores in iudicando o in procedendo che, in ipotesi, il giudice di appello avrebbe commesso rimangono racchiusi entro i limiti interni della propria giurisdizione e del concreto esercizio della relativa funzione nell’accertamento e qualificazione dei fatti non censurabile in sede di legittimità.

In definitiva, la parte ha denunciato, nella sostanza, un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, Ric. 2020 n. 14022 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -8- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 attinente all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito Data pubblicazione 07/12/2021 dalla legge al giudice amministrativo, inidoneo, di per sé, ad integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile, alla stregua degli artt. 111, comma ottavo, Cost. e 362, comma primo, c.p.c., da questa Corte.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata, in favore della controricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate, non avendo esse svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore della controricorrente, in complessivi euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 23 novembre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 14022 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -9- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14022-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7975/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22/11/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per la Puglia, [OSCURATO:PERSONA] – deducendo l’omessa valutazione della commissione esaminatrice dei titoli concernenti la laurea in scienze politiche, “per mancata indicazione del voto di laurea”, e la prestazione di attività lavorativa – impugnò il bando di concorso pubblico, indetto dal Comune di Santeramo in Colle, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di sei agenti di polizia municipale di categoria “C”, nonché la relativa graduatoria finale, all’esito della quale, collocatasi in undicesima posizione, era risultata “idonea non vincitrice”. 2. – Con sentenza n. 1739, resa pubblica il 5 maggio 2010 – integrato il contradditorio nei confronti dei controinteressati collocati nelle posizioni settima, ottava e nona della graduatoria finale –, Ric. 2020 n. 14022 sez. SU - ud. 23-11-2021 -2- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 l’adito Tribunale, accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, giudicò infondata la doglianza con la quale la ricorrente si doleva dell’omessa valutazione del titolo di laurea per mancata indicazione del relativo voto, senza che fosse stato esercitato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, accogliendo, poi, il secondo e terzo motivo con i quali era denunciata la mancata valutazione delle pregresse allegate prestazioni lavorative. 2.1. – Il Tribunale, in particolare, rilevava che: a) il bando di gara prevedeva che “nella domanda” fossero indicati “con precisione tutti gli elementi utili e necessari ad identificare il titolo posseduto” ed era, altresì, precisato che la Commissione non avrebbe tenuto conto di titoli o di autocertificazioni sul loro possesso “pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda o con modalità di inoltro diverse da quelle stabilite per la domanda”; b) “la ricorrente si era limitata a dichiarare nel proprio curriculum – e quindi non nella domanda di partecipazione – il possesso del titolo di studio accademico, omettendo di indicare il voto ed ogni altro elemento necessario alla sua valutazione, per cui dalla documentazione presentata non era possibile dedurre né la votazione conseguita né la durata effettiva del corso di laurea né la data di conseguimento del titolo stesso”; c) “l’intervento auspicato nel motivo di ricorso avrebbe significato consentire, a termini scaduti, di modificare la documentazione presentata per l’attribuzione del punteggio, in palese violazione della par condicio, senza considerare che, come pure riferito dalle controinteressate costituite, la Piconio non aveva neppure allegato il documento di identità, e per questo, ai sensi dell’art. 3, comma secondo, del bando, sarebbe dovuta incorrere nella sanzione della non valutazione dei titoli dichiarati”. Ric. 2020 n. 14022 sez. SU - ud. 23-11-2021 -3- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 3. – Con sentenza n. 7975, non notificata e resa pubblica il 22 Data pubblicazione 07/12/2021 novembre 2019, il Consiglio di Stato accoglieva il gravame interposto dalla Piconio. 3.1. – Il Consiglio di Stato – ricostruiti, in ordine all’attivazione del “soccorso istruttorio”, i presupposti giuridici di applicabilità dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, intendendolo quale istituto di carattere generale nell’ambito delle procedure concorsuali, nel rispetto del principio della par condicio e con il limite dell’allegazione del requisito o titolo di partecipazione valutabile in quella sede – osservava, in particolare, che: a) “la commissione esaminatrice ben poteva, prima di concludere per la non valutabilità del titolo di studio posseduto, richiedere alla candidata di specificare il voto conseguito all’esame finale di laurea e così solamente integrare la documentazione presentata”; b) “riconosciuto, infatti, il possesso del titolo di studio della laurea, residuava solamente un’incertezza circa il voto conseguito all’esame finale e, dunque, il punteggio da attribuire in ragione delle indicazioni del bando”, sicché “la incompletezza della dichiarazione poteva essere facilmente superata con una richiesta di chiarimenti, senza concedere alcun indebito vantaggio alla concorrente”. 4. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Santeramo in Colle, affidando le sorti dell’impugnazione ad un unico, articolato, motivo di giurisdizione, con contestuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decisum. Ha resistito con controricorso la Piconio. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ric. 2020 n. 14022 sez. SU - ud. 23-11-2021 -4- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Il Comune ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso affidato ad unico, articolato, motivo, è lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c. (recte: art. 362 c.p.c.), l’eccesso di potere giurisdizionale, con relativo diniego di giurisdizione, per aver il Consiglio di Stato, con l’impugnata sentenza, realizzato uno “stravolgimento” delle “norme di riferimento”, quale ipotesi rientrante nella categoria delle questioni di giurisdizioni secondo la nozione – di matrice giurisprudenziale (tra le molte, Cass., S.U., n. 31226/2017) - “dinamica” o “funzionale” della giurisdizione stessa, “che è applicabile anche al caso in esame”. In particolare, il giudice di appello, andando di contrario avviso alla propria stessa giurisprudenza, avrebbe «stravolto le norme, per aver ritenuto applicabile nella specie il “dovere di soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, pur in difetto dei [relativi] presupposti di legge, tanto da determinare, in concreto, un vero e proprio diniego di tutela». Per effetto di tale stravolgimento – argomenta ancora parte ricorrente – il Consiglio di Stato avrebbe applicato al caso concreto “una norma dal medesimo giudicante appositamente creata, così da determinare, per altro correlato profilo, anche un eccesso di potere giurisdizionale”, avendo reputato la documentazione presentata dalla Piconio e allegata alla domanda di partecipazione al concorso facilmente integrabile anche attraverso una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione esaminatrice. E tanto, peraltro, in violazione del “principio della par condicio tra i concorrenti, i quali dapprima sono risultati vincitori di concorso e poi sono stati ingiustamente esclusi dalla graduatoria finale per essere stata a essi preferiti la Piconio”. 2. – Il ricorso è inammissibile. Ric. 2020 n. 14022 sez. SU - ud. 23-11-2021 -5- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 2.1. - Alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento Data pubblicazione 07/12/2021 di queste Sezioni Unite, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento. Sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, cfr.: Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 18259/2021). A tal riguardo, si è altresì precisato che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, Ric. 2020 n. 14022 sez. SU - ud. 23-11-2021 -6- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 comma ottavo, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass., S.U., n. 32773/2018; Cass., S.U., 10087/2020; Cass., S.U., n. 19175/2020). Dunque, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l’art. 111, comma ottavo, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, anche per contrasto con il diritto dell’Unione europea, operando i limiti istituzionali e costituzionali del controllo devoluto a questa Corte, “i quali restano invalicabili, quand’anche motivati per implicito, allorché si censuri il concreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo, non potendo siffatta modalità di esercizio integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale” (Cass., S.U., n. 12586/2019). Quanto, poi, in particolare all’eccesso di potere giurisdizionale ai danni del legislatore, è chiaramente implausibile - come già messo in risalto da questa Corte (Cass., S.U., n. 16957/2018; Cass., S.U., n. 27755/2018; Cass., S.U., n. 1034/2019) - il tentativo di configuralo nell’attività di individuazione interpretativa. Evenienza, questa, che è affatto da escludere le volte in cui il giudice speciale od ordinario individui una regula juris facendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione anche analogica del quadro delle norme (tra le tante, Cass., S.U., n. 20698/2013; Cass., S.U., n. 27341/2014), potendo integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il Ric. 2020 n. 14022 sez. SU - ud. 23-11-2021 -7- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 ricorso previsto dall’art. 111, comma ottavo, Cost., i soli casi Data pubblicazione 07/12/2021 dell’applicazione di una norma creata ad hoc dallo stesso giudice speciale (Cass., S.U., n. 14437/2018; Cass., S.U., n. 20169/2018). Il che non ricorre allorquando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legís applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che esprime il loro coordinamento sistematico, potendo dare luogo, tale operazione, tutt’al più, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (Cass., S.U., n. 22784/2012; Cass., S.U., n. 20360/2013). 2.2. - Nella specie, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata (cfr. sintesi al § 3.1. dei “Fatti di causa”, cui integralmente si rinvia), non ha affatto travalicato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, bensì esercitato, nel definire i presupposti e i limiti di applicabilità del c.d. “soccorso istruttorio” di cui all’art. 6 della legge n. 241 del 1990, l’attività ermeneutica che compete al giudice amministrativo, senza dunque eccedere dai confini del potere interpretativo e, dunque, dal limite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa (tra le altre, Cass., S.U., n. 2061/2021). Sicché, in questi termini, gli eventuali errores in iudicando o in procedendo che, in ipotesi, il giudice di appello avrebbe commesso rimangono racchiusi entro i limiti interni della propria giurisdizione e del concreto esercizio della relativa funzione nell’accertamento e qualificazione dei fatti non censurabile in sede di legittimità. In definitiva, la parte ha denunciato, nella sostanza, un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, Ric. 2020 n. 14022 sez. SU - ud. 23-11-2021 -8- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 14022/2020 Numero sezionale 557/2021 Numero di raccolta generale 38978/2021 attinente all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito Data pubblicazione 07/12/2021 dalla legge al giudice amministrativo, inidoneo, di per sé, ad integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile, alla stregua degli artt. 111, comma ottavo, Cost. e 362, comma primo, c.p.c., da questa Corte. 3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata, in favore della controricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate, non avendo esse svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore della controricorrente, in complessivi euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 23 novembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 14022 sez. SU - ud. 23-11-2021 -9- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P
Sentenza Cassazione n. 38978/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris