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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38671/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 16 novembre 2020 ha inte- gralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribu- nale di Gela 1'11 giugno 2019 ha riconosciuto lo stesso responsabile della viola- zione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 5 dicembre 2015, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena stimata di giustizia.

2. La difesa si affida ad un solo, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente vizio motivazionale e violazione di legge, in ragione della man- cata assoluzione, non essendo state raccolte prove adeguate perla condanna.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La riferita doglianza infatti è assertiva, generica, costruita in fatto e mera- mente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto, con sufficiente, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alla p. 2 della sentenza impugnata).

Poiché il ricorrente non instaura un effettivo confronto con tale motivazione, reiterando tesi già confutate, l'impugnazione risulta aspecifica.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021.

Il ConsioJiee estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 16 novembre 2020 ha inte- gralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribu- nale di Gela 1'11 giugno 2019 ha riconosciuto lo stesso responsabile della viola- zione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 5 dicembre 2015, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena stimata di giustizia. 2. La difesa si affida ad un solo, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente vizio motivazionale e violazione di legge, in ragione della man- cata assoluzione, non essendo state raccolte prove adeguate perla condanna. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita doglianza infatti è assertiva, generica, costruita in fatto e mera- mente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto, con sufficiente, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alla p. 2 della sentenza impugnata). Poiché il ricorrente non instaura un effettivo confronto con tale motivazione, reiterando tesi già confutate, l'impugnazione risulta aspecifica. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il ConsioJiee estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38671/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris