CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 02581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Ivrea avverso l'ordinanza emessa in data 14 aprile 2022 dal Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Torino, sull'istanza proposta nell'interesse di: DEMARCO Fabio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Ivrea ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Torino, in sede di riesame, ha annullato il provvedimento, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Ivrea in data 21 marzo 2022, che disponeva la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina aggravata di cui ai capi 1 e 2 della provvisoria imputazione. 2. Il Tribunale, constata Va la cattiva qualità delle immagini trasmesse ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., poste a corredo della valutazione indiziaria; immagini che non consentivano un'autonoma stima della gravità indiziaria già ritenuta dal G.i.p.. Ravvisata pertanto radicale insussistenza della gravità indiziaria, disponeva annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La parte pubblica ricorrente si duole della erronea applicazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e c) bis, 273 cod. proc. pen. e vizio esiziale di motivazione, in riferimento anche alla omessa valutazione di annotazioni di p.g. e sequestri, per ritenere integrato il quadro di gravità indiziaria idoneo a sostenere la misura cautelare coercitiva applicata dal G.i.p.. Rileva il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, non solo e non tanto delle immagini trasmesse, quanto degli atti redatti dalla polizia giudiziaria, che avevano riassunto gli elementi indiziari di natura iconografica rappresentati all'autorità giudiziaria. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 5. Il ricorso è inammissibile, per non avere il pubblico ministero ricorrente prospettato, con il ricorso, ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari ravvisabili nei confronti del prevenuto. 5.1. Non versandosi in ipotesi per la quale opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso consegue all'applicazione del consolidato principio secondo cui l'impugnazione da parte del Pubblico ministero dell'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni poste a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione poco sopra indicata (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355, che conferma i precedenti indicati in nota C.E.D. ai numeri Rv. 281010 e 276375; da ultimo v. Sez. 4, n. 33987, del 7/4/2022, n.m.). Nella specie, le doglianze della parte pubblica ricorrente, che peraltro sviluppano anche censure di merito, in ordine all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza non consentite nella presente sede di legittimità (Sez. U., n. 11 del 23/3/2000, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Rv. 270628; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 270976), denunciano vizi motivazionali che attengono al percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato. Prevale comunque ed è preliminare nell'approccio di questa Corte al testo del ricorso, il difetto di interesse a proporre il ricorso in esame, atteso che il suo accoglimento in ordine al solo profilo della gravità indiziaria non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse del Pubblico ministero giuridicamente tutelato. 7. All'inammissibilità del ricorso non conseguono statuizioni sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la qualità pubblica della parte ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.