CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 09549/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32482 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso il primo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] –Società Italiana degli Autori e degli Editori, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2643/2020 depositat a il 5 giugno 2020 del la Corte di appello di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 Sez. I–RG 32482/2020 camera di consiglio 23.2.2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Erreffe di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s. h a convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] –Società Italiana degli Autori e degli Editori, innanzi al Tribunale di Roma, assumendo che, in qualità di editore musicale, era solita promuovere ed organizzare concerti, rassegne e corsi di musica «seria»: eventi per i quali [OSCURATO:PERSONA], con propria delib erazione n. 85 del 2002, aveva stabilito di corrispondere agli associati alcune maggiorazioni. La società attrice ha sostenuto che negli anni 2006, 2007 e 2008 detta maggiorazione era stata erogata in misura notevolmente inferiore a quella risultantedal calcolo matematico di cui alla citata delibera. Ha quindi domandato la condanna di controparte al pagamento delleseguenti somme: euro 41.464,85 per le esecuzioni del 2006;euro 66.533,48 per le esecuzioni del 2007; euro 20.258,56 per le esecuzioni del 2008; gli importi in questione― o gli altri che fossero statiquantificati dal Giudice ― sono stati richiesti con le maggiorazioni relative all’IVA, alla rivalutazione monetaria e a gli interessi legali ; Erreffeha inoltre domandato la condanna di controparte ex artt. 2041 e 2059 c.c. al pagamento di un importo ulteriore , maggiorato di rivalutazione e interessi, indicato in euro 200.000,00, facendo, anche qui, salvala diversa quantificazione da parte del Tribunale. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha respinto la domanda attrice. 2. ― L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 5 giugno 2020. 3. ― Erreffe ricorre per cassazione contro detta pronuncia, facendo valere nove motivi di impugnazione, illustrati da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo sono denunciate la nullità della sentenza Sez. I–RG 32482/2020 camera di consiglio 23.2.2024 e del procedimento, l’omessa pronuncia sulla questione relativa alla tardività della documentazioneprodotta con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e, in subordine, la violazione e falsa applicazione di tale norma, oltre che dell’art. 161, comma 1, c.p.c.. Ci si duole che la Corte di appello abbiamancato di dichiarare la tardività della produzione documentaleche controparte aveva post a in atto col deposito dellaseconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c.. Il motivo è inammissibile. Esso non aggredisce la ratio decidendi della statuizione adottata dalla Corte di appello con riguardo a lla produzione dei nominati documenti: il Giudice distrettuale ha infatti rilevato che di tali scritti il Tribunale non risultava aver tenuto contoe che da essi la stessa Corte di appellointendeva prescindere.Ora, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989). 2. ― Col secondo mezzo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, e dell’art. 190 c.p.c. e, in subordine, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il vizio di motivazione e il mancato esame dell'ordinanza istruttoria che in primo grado aveva riconosciuto la non contestazione dei fattidi causa. La società istante lamenta che le contestazioni sull'assenza del carattere spettacolare degli eventi musicali non ammessi alle maggiorazioni― contestazioni formulate solo nella comparsa conclusionale di primo grado― non siano state ritenute tardive,e quindi inammissibili, e che la Corte di merito non abbia preso in considerazione il provvedimento, pronunciato in primo grado,che aveva preso posizione sul punto. Anche tale motivo è inammissibile. Anzitutto, nel quadro della previsione del cit. art. 115 c.p.c. , la contestazione di cui è onerata la parte attiene alle circostanze di fatto Sez. I–RG 32482/2020 camera di consiglio 23.2.2024 e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione (Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744): nella fattispecie, invece, la ricorrente conferisce rilievo a un elemento di giudizio, vale a dire «la sussistenza del carattere spettacolare delle manifestazioni concertisticheper cui è causa» (cfr. ricorso, pag. 13). In ogni caso, in base al cit. art. 115 c.p.c., s econdo cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onereprobandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680): in particolare, l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazionesolo per vizio di motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490). Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., che deve avere ad oggetto un «fatto storico», principale osecondario (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054),non può poi prospettarsi con riferimento a un provvedimento emesso nel corso del giudizio. 3. ― Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.. La censura verte sui verbali di accertamento esaminati d alla Corte di appello, i quali, secondo la ricorrente, conterrebbero apprezzamenti e valutazioni tali da escluderne la fede privilegiata. In ragione di tale evenienza, i detti verbali, secondo Erreffe, ben avrebbero potuto essere sconfessati con gli ordinari mezzi di prova:il Giudice di appello avrebbe pertanto errato nell'attribuireefficacia probatoria privilegiata ai verbali in discorso. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha rilevato chei verbali di ispezione di [OSCURATO:PERSONA] integravanoatti pubblici: e sul punto non sono state sollevate censure. Sez. I–RG 32482/2020 camera di consiglio 23.2.2024 Oggetto di doglianza è, piuttosto, il rilievo, pure contenuto nella sentenza,per cui nei predetti verbali non sarebbero state formulate valutazioni di carattere personale, ma rappresentazioni di circostanze obiettive,verificatesi in presenza degli ispettori e ricadenti, quindi, sotto la percezione dei nominati soggetti (come , ad esempio, il luogo e il tempo dell'evento oggetto di verifica, l'eventuale suo svolgimento tra una funzione religiosa e l'altra, il numero dei presenti, l’esistenza o meno di locandine o di pieghevoli che presentassero l’esibizione concertistica, il numero dei brani eseguiti e la durata della loro esecuzione, la messa in vendita, all'esterno della c hiesa , di CD riproducenti i brani eseguiti).La ricorrente assume , in sintesi, che nei predetti verbali sarebbero contenuti anche apprezzamenti che non potevano far prova fino a querela di falso: tuttavia, anche a voler prescindere dal deficit di autosufficienza di tale deduzione (posto che la ricorrente si è limitata a riprodurre singole locuzioni dei documenti, avulse dal contesto in cui esse si inscrivevano), quanto rilevato col motivo di ricorso risulta privo di concludenza, in quanto l’ipotetica presenza, all’interno dei verbali,di elementi valutativi non implica che il Giudice di appello abbia ritenuto che, con riguardo ad essi, il verbale avesse forzaprova privilegiata ex art. 2700 c.c..Del resto, la sentenza impugnata mostra di valorizzare la documentazione in questione proprio in quanto rappresentativa di fatti obiettivi: tant’è che, come accennato, nella pronunciasono richiama te circostanze ricadenti sotto la percezione degli ispettori.Anche il terzo motivo manca, quindi, di aderenza alla ratio decidendi. 4. ― Col quarto motivo di ricorso si lamenta l ’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,la motivazione illogica e contraddittoria della sentenza impugnata e,in subordine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c.. A parere della ricorrente la pronuncia impugnata andrebbe cassata nella parte in cui ha escluso dalle Sez. I–RG 32482/2020 camera di consiglio 23.2.2024 maggiorazioni dovute tutti i concerti che non erano stati oggetto di accertamento da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Si spiega che l’efficacia privilegiata dei verbali di accertamento non poteva estendersi a concerti che non avevano costituito oggettodell'attività di monitoraggio posta in essere dalla controricorrente. Il motivo appare fondato. La Corte di appello, nel prendere inconsiderazione la circostanza per cui gli accertamenti operatida [OSCURATO:PERSONA] risultavano in effetti essere numericamente inferiori ai concertidi Erreffe non ammessi al beneficio, si è limitata ad osservare che [OSCURATO:PERSONA] aveva «chiaritoche anche nei casi non preceduti da apposito intervento degli ispettori la decisione di non procedere all'ammissione [era]stata il frutto dell'avvenuta rilevazione, per ciascuno dei relativi concerti, all'esito dello scrutinio della richiesta di caratteristiche (im pe ditive) analoghe a quelle riscontrate nei casi oggetto di interventoin loco». Una tale motivazione è obiettivamente incomprensibile. La Corte di merito mostra, implicitamente, di reputare necessario, ai fini del rigetto della domanda attrice,il positivo riscontro dei fatti impeditivi del diritto alla maggiorazione, ma finisce per correlare il diniegodi questa auna mera allegazione della parte onerata d ella prova di quei fatti . Per vero, la pronuncia valorizzaquanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] senza far cenno agli elementi di riscontro che questa avesse acquisito , e che fossero statiriversati nel giudizio di merito. 5. ― Il quinto mezzo oppone l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, l'errata valutazione della produzione documentale prodottada Erreffe a dimostrazione del carattere spettacolare delle manifestazioni oggetto di causa, l'errata motivazione della sentenza impugnata relativamente all'apprezzamento dei verbali di accertamento depositati e, in subordine,la nullità della sentenza e del procedimento quanto all'errata valutazione delle risultanze probatorie, nonché la violazione o falsa Sez. I–RG 32482/2020 camera di consiglio 23.2.2024 applicazionedell’art. 3 delib. 85/2002 in relazione all’art. 1703 c.c.. La sentenza impugnata ècensurata nella parte in cui ha ritenuto che le esibizioni concertistiche non presentassero il carattere spettacolare richiestodalla nominata delibera. Ci si duole, altresì, che il Giudice di appello abbia errato nella valutazione delle prove, posto che dalle risultanze di causa emergerebbe chiaramente l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'erogazione richiesta. Il motivo è inammissibile. Esso concerne, evidentemente, i concerti documentati dai verbali prodotti, giacché con riguardo agli altri il Giudice distrettuale si è limitato a dar conto, come si è visto, di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (sicché, sul punto, la sentenza impugnata denuncia il deficit motivazionale che dà ragione dell’accoglimento del quarto motivodi ricorso). Ciò premesso, ha spiegato la Corte di appelloche, nel valutar si il significato della disposizionedi cui all’art. 3 delib. S I AE n. 85 del 2002 , non poteva prescindersi dall'interpretazione complessiva delle previsioni in essa contenutedalle quali era possibile trarre che, ai fini dell'erogazione delle maggiorazioni previste espressamente per i concerti di musica « colta » o « se ria» , e cioè appartenent i ai generi sinfonico, da camera o operistico, era necessario non solo che le manifestazioni fossero finalizzate al richiamo del pubblico,ma anche che fossero in grado,in quanto precedute da annunci e programmate in luoghi e orari idonei, a favorirne l'affluenza. In tal senso, il Giudice di appello ha conferito rilievo ad alcune circostanze, ritenuto ostative al riconoscimento delle domandatemaggiorazioni: il fatto che i concerti si svolgessero in luoghi sostanzialmente privi di spettatori, anche in ragione dei giorni e degli orari prescelti; il fatto che le esecuzioni, spesso effettuate dallo stesso autore, non fossero precedute da alcuna presentazione; il fatto che non fossero distribuiti programmi del concertoe che in alcuni casi, all'ingresso della c hiesa fossero stati posti in vendita anche dei CDdell'autore o della composizione eseguita. [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 32482/2020 camera di consiglio 23.2.2024 osservato che con riferimento a tali ipotesi il cit. art. 3 espressamente escludeva la spettanzadelle maggiorazioni oggetto di causa. Ora, la stessa parte ricorrente riconosce che le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo sicché in sede di legittimità sono denunciabili ― ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. ― soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 e ss. c.c.(Cass. 20 novembre 2017, n. 27456). Taleproposizione, vale, ovviamente (cfr. infatti Cass.24 ottobre 1998, n. 10581), anche per la [OSCURATO:PERSONA], la quale è, oggi, ente pubblico economico la cui attività èoltretutto disciplinata dalle norme di diritto privato (art. 1, co mmi e 1 e 2 l. n. 2 del 2008 : per la valorizzazionedi tale elemento, cfr. Cass. Sez. U. 28 aprile 2020, n. 8238). Tanto premesso, è in primo luogo affetta da grave carenza la deduzione delfatto storico che la Corte di appello avrebbe mancato di prendere in considerazione; ciò vale, in particolare, per la censura portata contro la partedella sentenza che ha ritenuto rilevante , ai fini dell'esclusione delle maggiorazioni,che le manifestazioni fossero tenute in orari diurni e in giorni feriali,non idonee a favorire l'affluenza degli spettatori.Come è noto, chi fa valere il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053e 8054, citt.; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415). Il rilievo, svolto in ricorso, per cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe prodotto «documentazione comprovanteche il momento della giornata in cui si Sez. I–RG 32482/2020 camera di consiglio 23.2.2024 sono tenute le manifestazioni [fosse] in grado di condizionare l'attribuzione, o meno, delle maggiorazioni»non ha attinenza al vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma risulta di contro preordinato a porre in discussione― cosa non possibile ― l’accertamento di fatto condotto dal Giudice di appello sulla scorta del corredo probatorio della causa. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alla doglianza con cui è contestato il carattere promozionale dei concerti (doglianza difatti basata sull’«erronea valutazione della produzione documentale») e l’«errata valutazione da parte del Giudice di appello, dei verbali di accertamento depositati da [OSCURATO:PERSONA]». In secondo luogo, è inammissibile la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c., la quale può avere ingresso, in questa sede di legittimità, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867;Cass.9 giugno 2021, n. 16016). Ancora: non rientra nel novero dei vizi di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. quello consistente nell’«errata motivazione». Da ultimo, poiché l’art. 3 delib. 85/2002 non è― come si è visto ― una norma di diritto, è precluso formulare, con riferimento ad esso la censura di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. (tanto più in relazione alla disposizione,il cui portato è assolutamente ininfluente ai fini che qui interessano,dell’art. 1703 c.c.). 6. ― Col sesto mezzo si deduce la nullità della sentenza impugnata e la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo riguardo a un Sez. I–RG 32482/2020 camera di consiglio 23.2.2024 motivo di appello. Ci si duole che la Corte distrettualeabbia trascurato di esaminare il motivo di gravame con cuiErreffe aveva evidenziat o il carattere discrezionale del criterio di selezione utilizzatoda [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello nel pronunciare sul quinto e sul sesto motivo di gravame ha osservato come l’art. 4 della cit. delib. n. 85 del 2002 riservava espressamente a [OSCURATO:PERSONA] ogni più ampia facoltà di valutare l'effettivo genere della manifestazione pubblica al fine di accertare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione del richiedente alle provvidenze. La ricorrente non fornisce precisi ragguagli sul contenuto della censura che, a suo avviso, sarebbe rimasta priva di decisione: ebbene, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass. 1 marzo2022, n. 6769). Per completezza si rileva, poi, che la Corte di appello ha implicitamente negato che la valutazione di [OSCURATO:PERSONA] potesse sconfinare nell’arbitrio, osservando, in proposito, che ad essa competevadi accertarel’esistenza dei presupposti per il riconoscimento delle richieste maggiorazioni: ciò posto, il vizio di omessa pronuncia non si ravvisa quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2153). 7. ― Il settimo motivo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il Sez. I–RG 32482/2020 camera di consiglio 23.2.2024 vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'inquadramento della posizione soggettiva dell'istante quale interesse legittimo e l'illogicità della motivazione. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui avrebbe qualifica to la posizione della ricorrente quale interesse legittimo,e non quale diritto soggettivo; s i sostiene che la fattispecie oggetto di causa anda sse inquadrata nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico. Anche tale motivo è inammissibile. La Corte di appelloha preso in esame la tesi per cui gli aspiranti alle maggiorazioni sarebbero titolari di una posizione di diritto soggettivo,e non di interesse legittimo: ha osservato, al riguardo, che una ricostruzione siffatta non avrebbe modificato l'esito del giudizio, posto che il soddisfacimento del diritto « resta comunque sempre condizionato all'avvenuto accertamento da parte dell'ente di controllo dei presupposti normativamente previsti». Anche sul punto il ricorso per cassazione non si misura con la decisione impugnata.Sfugge, poi, come è evidente, al sindacato di legittimità l’accertamento in fatto dell’esistenza delle condizioni atte a giustificare il riconoscimento delle chieste maggiorazioni: sicché non è conducente il rilievo dellaricorrente secondo cui essa avrebbe «tempestivamente comprovato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalladelib. [OSCURATO:PERSONA] n. 85/2002». 8. ― L’ottavo motivo prospetta la nullità della sentenza o del procedimento, la violazionedell’art. 112 c.p.c. e la violazione dell’art.1224 c.c.. La censura ha ad oggetto il mancato esame del motivo di appello relativo alla domanda risarcitoria. Il motivo è assorbito, con riferimento ai concerti per i quali è mancata la produzione de i verbali: infatti, la domanda risarcitoria dipende dall’accertamento circa la spettanza della maggiorazione del compenso; la caducazione della decisione con riguardo agli eventi concertistici non documentati lascia aperta la questione circa la spettanza del corre l ativo diritto al risarcimento del danno : di tale Sez. I–RG 32482/2020 camera di consiglio 23.2.2024 risarcimento dovrà occuparsi il Giudice del rinvio, ove accerti che la maggiorazione in questioneper tali eventi competa. Quanto alle restanti esibizioni, non si vede, e la ricorrente nemmeno chiarisce, quale potesse essere il fondamento di un’ azione risarcitoria a fronte dell’accertata insussistenza delle condizioni atte a giustificarele domandate maggiorazioni . 9.― Col nono mezzo, spiegato in via subordinata, si lamenta il vizio di motivazione e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ci si duole che la Corte di appello non abbia provveduto alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il motivo è assorbito, stante l’effetto espansivo interno della cassazione della pronuncia. 10. ― I n conclusione , va accolto il quarto motivo, mentre gli altri sono da ritenere inammissibili, ad eccezione dell’ottavo, che è da considerare in parte assorbito e in parte inammissibile , e il no no, integralmente assorbito. 11. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara in parte assorbito e in parte inammissibilel’ottavo, integralmente assorbito il nono e inammissibili i restanti;