CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 20156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19185/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], ValenteAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente avverso la sentenza n. 48/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 1°.2.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.5.2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 14.7.2011 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la deliberazione assembleare della società di fatto intercorrente fra il padre Antonio e i fratelli Felice, Pietro, Giulio, Giacomo, appunto, e [OSCURATO:PERSONA], assunta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stato nominato il fratello [OSCURATO:PERSONA] amministratore unico della predetta società di fatto, negando l’esistenza di tale società e concedendo al massimo l’esistenza di una holding occulta che avrebbe richiesto per la validità della deliberazione la unanimità dei soci; ha chiesto inoltre di dichiarare inesistente, invalido e inefficace l’atto negoziale plurisoggettivo e comunque le deliberazioni di cui al verbale assembleare del 16.4.2011. Si sono costituiti in giudizio i soli convenuti Giacomo e [OSCURATO:PERSONA], eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività e chiedendone comunque il rigetto; essi hanno chiesto altresì in via riconvenzionale di accertare la validità della deliberazione e di ordinare a [OSCURATO:PERSONA] la consegna delle scritture contabili e l’immissione in possesso di [OSCURATO:PERSONA] della ditta individuale, solo formalmente intestata a Giulio ma in realtà facente parte della società di fatto. Il Tribunale di Trani, nella contumacia degli altri convenuti, con sentenza del 12.8.2014 ha dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda dell’attore e ha accolto la domanda riconvenzionale, ordinando a [OSCURATO:PERSONA] di consegnare le scritture contabili dell’impresa a lui formalmente intestate e di immettere il nuovo amministratore Giacomo nel possesso dell’azienda. 2.Avverso la predetta sentenza di primo grado ha propost o appello [OSCURATO:PERSONA], a cui hanno resistito gli appellati Giacomo e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri appellati sono rimasti contumaci. La Corte di appello di Bari con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha accolto il gravame e ha dichiarato la nullità della deliberazione assembleare del 16.4.2011con particolare riguardo alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] come amministratore, rigettando la domanda riconvenzionale e gravando gli appellati tutti delle spese del doppio gradodel giudizio. La Corte di appello ha ritenuto provata per tabulas l’esistenza di una società di fatto, inequivocabilmente istituita con le scritture private inter partes del 18.8.1994 e 14.12.2001; ha ritenuto che per l’assunzione delle decisioni fossero stati adottati il metodo assembleare e il principio maggioritario; ha escluso che l’azione di nullità fosse assoggettata a termini di decadenza e ha ritenuto che l’eventuale annullabilità sarebbe soggetta a termine prescrizionale di cinque anni; ha ritenuto che si fosse in presenza di una modifica del contratto sociale che attribuiva a Giulio l’amministrazione e la rappresentanza esterna delle tre attività imprenditoriali costituenti l’oggetto della società di fatto; ha conseguentemente ritenuto che occorresse il consenso unanime dei soci per la modifica, al netto del voto del socio in conflitto di interessi e quindi il voto favorevole di tutti i soci, tranne lo stesso Giulio; ha preso atto che tale consenso non era stato registrato, essendosi opposto con lettera, trascritta a verbale, il socio [OSCURATO:PERSONA]; ne ha tratto la conseguenza della nullità della deliberazione per contrarietà all’art.1418, comma 2, cod.civ. in difetto del consenso di una delle parti. 3.Avverso la predetta sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non noti ficata, con atto notificato il 26.7.2017 hanno proposto ricorso per cassazione Giacomo e [OSCURATO:PERSONA], svolgendo cinque motivi. Con atto notificato il 29.9.2017 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Gli altri intimati non si sono costituiti in giudizio. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art.378 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art .360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge con riferimento all’art.2252 cod.civ. in relazione alle scritture private del 18.8.1994 e 14.12.2001. 4.1. Essi contestano l’affermazione della Corte barese secondo cui, in caso di nomina di un amministratore con l’atto costitutivo e di sua revoca da parte del Tribunale per condotte in danno della società, è inibita ai soci la nomina di un nuovo amministratore senza l’unanimità dei consensi. 4.2. L’art.2252 cod.civ., in tema di modificazioni del contratto sociale, dispone che il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. La Corte di appello non ha certamente violato o mal applicato tale regola allorché ha affermato che l’amministratore nominato con specifico patto sociale – e quindi investito della carica con la specifica efficacia di cui all’art.1372 cod.civ. - può essere sostituito solo con il consenso unanime dei soci, in difetto di patto contrario. La Corte territoriale poi ha tenuto conto delle previsioni di cui all’art.2259 cod.civ. e della neutralizzazione del voto del socio in conflitto di interessi, ammettendo che la nomina del nuovo amministratore in sostituzione di quello designato con il contratto sociale e revocato giudizialmente ex art.2259, comma 3, cod.civ. (nel caso in via cautelare) potesse avvenire con il consenso di tutti i soci, tranne quello dell’ex amministratore pattizio revocato. 4.3. Nel contrapporsi a questo in eccepibile ragionamento i ricorrenti, sotto lo schermo della violazione di legge, cercano di indurre questa Corte a una non consentita intrusione nell’interpretazione del contratto per affermare quel che è stato escluso motivatamente dalla Corte di appello, e cioè che, in deroga all’art.2252 cod.civ., nel caso in questione l’adozione del principio maggioritario valesse anche per la modifica del contratto sociale e non già solo per l’assunzione delle decisioni ordinarie di gestione della società. Giova ricordare che èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019, Rv. 656492 -03). 5.Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge degli artt.2257 e 2259 cod.civ. 5.1. In particolare i ricorrenti sostengono che tuttalpiù, secondo l’art.2257 cod.civ., l’amministrazione della società spettava disgiuntamente a ciascun socio. 5.2. Il motivo appare inammissibile per due ordini di considerazioni. In primo luogo, la questione appare nuova e non risult a trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, sicché il ricorrente per proporla in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, avrebbe avu to l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Sez. 6- 5, n. 32804 del 13.12.2019, Rv. 656036 – 01 ; Sez. 2 , n. 2038 del 24 . 1 . 2019, Rv. 652251 – 02 ; Sez. 1 , n. 25319 del 25 . 10 . 2017, Rv. 645791 – 01 ; Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016, Rv. 639513 – 01 ; Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016, Rv. 639515 - 01 ) . 5.3. Inoltre, anche volendo escludere che la predetta questione presentasse natura fattuale e non esigesse specifici accertamenti, appare dirimente il rilievo che nessuna domanda in tal senso era stata sottoposta alla Corte barese e soprattutto, decisivamente, che la Corte di appello non ha affatto escluso che la conseguenza giuridica prospettata dai ricorrenti si fosse prodotta. Di conseguenza, la censura non è specifica e pertinente al decisum e non sussiste neppure l’interesse a proporla. 6.Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione del c.d. «giudicato cautelare», ovvero degli artt.669 octies, nonies e 700 cod.proc.civ. e omesso esame di fatto decisivo. 6.1. I ricorrenti si riferiscono al giudicato cautelare esecutivo di revoca dell’amministratore ad opera dell’ordinanza del Tribunale di Trani del 17.9.2009, confermata in sede di reclamo con ordinanza del 5.5.2010. 6.2. La censura è palesemente inammissibile, visto che non investe alcuna specifica statuizione o argomentazione della sentenza impugnata, che si è ben guardata dal mettere in discussione la pronuncia cautelare e l’avvenuta revoca di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore sociale e si è semplicemente e solo occupata delle modalità con cui egli poteva essere validamente sostituito, assumendo che per la nomina di un nuovo amministratore sarebbe stato necessario il voto unanime di tutti gli altri soci eccetto lui. A pagina 7, terzultimo capoverso, la Corte barese, con assoluta chiarezza, ha puntualizzato che non rilevava il fatto che l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse finalizzata a concretizzare il dictum cautelare che aveva sancito la revoca dell’amministratore ma necessitava a fini esecutivi della nomina di un nuovo amministratore che prendesse le redini della società. 7.Con il quarto motivo di ricorso , proposto ex art.360, n.5 , cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. 7.1. I ricorrenti si riferiscono alle scritture private del 18.8.1994 e del 14.12.2001 e in particolare al criterio maggioritario previsto per l’adozione delle decisioni ai sensi dell’art.5 della prima scrittura. 7.2. Anche questo motivo è inammissibile. Il nuovo testo dell’art.360, n.5 in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso dellariduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula , è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Sez. un., 7 . 4 . 2014, n. 8053 ; Sez. un., 22.9.2014, n. 19881; S ez. un., 22 . 6 . 2017, n. 15486 ). Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato» , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 7.3. Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (Sez. 3, n. 16812 del 26.6.2018, Rv. 649421 - 01). 7.4. Nella specie, tuttavia i ricorrenti invocano semplicemente una diversa interpretazione delle scritture contrattuali, che, lungi dall’essere state ignorate, sono state tenute presenti e interpretate dai giudici di merito, che hanno affermato che i soci avevano adottato il metodo assembleare e il principio maggioritario per l’ordinaria gestione della società di fatto (esplicitamente, pag.6, ultimo capoverso), ma hanno, altrettanto esplicitamente escluso che il principio maggioritario valido per l’ordinaria gestione sociale e con rilievo esclusivamente interno, si estendesse a «criterio decisionale di vere e proprie modifiche statutarie» (pag.7, penultimo capoverso). Quindi pare evidente che i ricorrenti mirano solo a sovvertire l’interpretazione del testo contrattuale compiuta dai giudici del merito. 8.Con il qu into motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.91 e 92 cod.proc.civ. per l’ingiustizia della decisione in punto spese, che avrebbero dovuto essere compensate. Il motivo è privo di un autonomo contenuto critico. In ogni caso , i n tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. (Sez. 6- 3, n. 11329 del 26.4.2019, Rv. 653610 – 01 ; Sez.U, n. 14989 del 15 .7. 2005 , Rv. 582306 - 01) . 9. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 8.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe