CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 32219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo generico, versato in fatto e, soprattutto, eccentrico rispetto al reato ascritto all'imputato (nella parte in cui, sulla base di una alternativa ricostruzione dei fatti, prospetta una diversa qualificazione del reato presupposto, facendo riferimento al delitto di calunnia anziché a quello di simulazione di reato per cui è stato condannato il ricorrente); considerato che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 367 cod. pen. (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) e non, come erroneamente dedotto da ricorrente, in ordine al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere re [OSCURATO:PERSONA]